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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04417/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4518-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4789/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 04518 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza 4789/13/2020 emessa dalla CTR per la Sicilia che, previa riforma della decisione della CTP di Catania, ha ritenuto legittimo il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso IRAP presentata dal contribuente per gli anni d’imposta 2002-2007.

In sintesi,lamenta l’illegittimità della decisione d’appello stante l’insussistenza dei presupposti, nel caso in esame, per la debenza dell’IRAP, essendo egli stato un avvocato privo, negli anni oggetto di accertamento, di una autonoma organizzazione, tale non potendo essere individuata in ragione della mera presenza di collaboratori saltuari cui egli si rivolgeva per svolgere mansioni di segreteria.

Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo il ricorrente prospetta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 2, co. 1, d.lgs. 446/1997 inrelazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c..

In particolare, critica la sentenza nella parte in cui ha fondato la debenza dell’IRAP sull’erronea circostanza che il contribuente si avvalesse di terzi collaborati con carattere di continuità: afferma invero diessersi avvalso di collaboratori occasionali, svolgenti peraltro solo incarichi di segreteria.

Con il secondo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omessa o contraddittoria motivazione di un capo controverso relativo alla richiesta di rimborso dell’IRAP per gli 2002/2007 (art. 2 d.lgs n. 446/1997).

Sostiene che la CTR avrebbe illegittimamente omesso di esaminare la documentazione probatoria offerta in causa, sì da rendere necessaria la sua illustrazione nella presente sede di legittimità.

Ric. 2021 n. 04518 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 3 - I due motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.

Meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità svolte dal patrono erariale in relazione ai due suindicati motivi nella parte in cui evidenziano come parte ricorrente miri ad ottenere un riesame del giudizio di fatto operato dal giudice di appello circa l’insussistenza della natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori del contribuente in ragione di alcune circostanze in fatto (entità dei compensi, saltuarietà dei lavori) non valorizzate dallo stesso giudice.

In particolare «Va ricordato che in tema di prova per presunzioni spetta al giudice del merito apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez.

VI, 14 novembre 2019, n. 29540)» (Cfr. Cass., VI, n. 3865/2021).

A tacer d’altro il primo motivo è comunque infondato, avendo la CTR fondato la propria decisione sia sul carattere di continuità delle collaborazioni fruite dal contribuente, così come risultanti dai compensi erogati nel corso degli anni d’imposta oggetto di indagine, sia sulla carenza probatoria in cui era incorso lo stesso contribuente.

Di contro, il secondo motivo sconta un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, essendosi parte ricorrente limitata ad eseguire una lunga sequenza di eventi, senza trascrivere i relativi documenti in seno al ricorso e senza illustrare, nel concreto, la decisività delle argomentazioni rese (cfr. Cass., VI, n. 26354/2022).

Con il terzo motivo il ricorrente svolge una generic a doglianza di contrasto giurisprudenziale tra sezioni della Commissione tributaria regionale di Catania (giudicato sostanziale).

In sostanza, senza calare la censura in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., afferma che nei giudizi di merito aventi ad oggetto periodi d’imposta diversa da quelli oggetto di esame il contribuente era sempre risultato vittorioso, peraltro con passaggio in giudicato della relativa decisione.

Ric. 2021 n. 04518 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 4 - In materia questa Corte ha già più volte affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (cfr. Cass., V, n. 11400/2021).

Nella fattispecie in esame non sussiste la natura vincolante del giudicato formatosi inter partestenuto conto che, secondo la stessa ricostruzione offerta dal contribuente, egli si è avvalso di collaboratori diversi nel corso dei vari anni d’imposta, sicché l’accertamento di fatto compiuto su alcuni rapporti contrattuali non poteva costituire l’antecedente logico rispetto a rapporti diversi e distinti da quelli presi ad esame.Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4518-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4789/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 04518 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza 4789/13/2020 emessa dalla CTR per la Sicilia che, previa riforma della decisione della CTP di Catania, ha ritenuto legittimo il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso IRAP presentata dal contribuente per gli anni d’imposta 2002-2007. In sintesi,lamenta l’illegittimità della decisione d’appello stante l’insussistenza dei presupposti, nel caso in esame, per la debenza dell’IRAP, essendo egli stato un avvocato privo, negli anni oggetto di accertamento, di una autonoma organizzazione, tale non potendo essere individuata in ragione della mera presenza di collaboratori saltuari cui egli si rivolgeva per svolgere mansioni di segreteria. Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo il ricorrente prospetta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 2, co. 1, d.lgs. 446/1997 inrelazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c.. In particolare, critica la sentenza nella parte in cui ha fondato la debenza dell’IRAP sull’erronea circostanza che il contribuente si avvalesse di terzi collaborati con carattere di continuità: afferma invero diessersi avvalso di collaboratori occasionali, svolgenti peraltro solo incarichi di segreteria. Con il secondo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omessa o contraddittoria motivazione di un capo controverso relativo alla richiesta di rimborso dell’IRAP per gli 2002/2007 (art. 2 d.lgs n. 446/1997). Sostiene che la CTR avrebbe illegittimamente omesso di esaminare la documentazione probatoria offerta in causa, sì da rendere necessaria la sua illustrazione nella presente sede di legittimità. Ric. 2021 n. 04518 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - I due motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente. Meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità svolte dal patrono erariale in relazione ai due suindicati motivi nella parte in cui evidenziano come parte ricorrente miri ad ottenere un riesame del giudizio di fatto operato dal giudice di appello circa l’insussistenza della natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori del contribuente in ragione di alcune circostanze in fatto (entità dei compensi, saltuarietà dei lavori) non valorizzate dallo stesso giudice. In particolare «Va ricordato che in tema di prova per presunzioni spetta al giudice del merito apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez. VI, 14 novembre 2019, n. 29540)» (Cfr. Cass., VI, n. 3865/2021). A tacer d’altro il primo motivo è comunque infondato, avendo la CTR fondato la propria decisione sia sul carattere di continuità delle collaborazioni fruite dal contribuente, così come risultanti dai compensi erogati nel corso degli anni d’imposta oggetto di indagine, sia sulla carenza probatoria in cui era incorso lo stesso contribuente. Di contro, il secondo motivo sconta un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, essendosi parte ricorrente limitata ad eseguire una lunga sequenza di eventi, senza trascrivere i relativi documenti in seno al ricorso e senza illustrare, nel concreto, la decisività delle argomentazioni rese (cfr. Cass., VI, n. 26354/2022). Con il terzo motivo il ricorrente svolge una generic a doglianza di contrasto giurisprudenziale tra sezioni della Commissione tributaria regionale di Catania (giudicato sostanziale). In sostanza, senza calare la censura in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., afferma che nei giudizi di merito aventi ad oggetto periodi d’imposta diversa da quelli oggetto di esame il contribuente era sempre risultato vittorioso, peraltro con passaggio in giudicato della relativa decisione. Ric. 2021 n. 04518 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - In materia questa Corte ha già più volte affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (cfr. Cass., V, n. 11400/2021). Nella fattispecie in esame non sussiste la natura vincolante del giudicato formatosi inter partestenuto conto che, secondo la stessa ricostruzione offerta dal contribuente, egli si è avvalso di collaboratori diversi nel corso dei vari anni d’imposta, sicché l’accertamento di fatto compiuto su alcuni rapporti contrattuali non poteva costituire l’antecedente logico rispetto a rapporti diversi e distinti da quelli presi ad esame.Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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