CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cervia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cinetelevisive di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inpersona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso ordinanza del Tribunale di Firenze del 24 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23738/2024Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 23491/2026Data pubblicazione 18/07/2026Gli odierni resistenti, con citazione notificata il 21 settembre 2022, chieseroal Tribunale di Firenze di dichiarare nulla o illegittima la delibera del 4 aprile2022 assunta dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100%.Il giudizio fu sospeso in attesa della definizione del regolamento dicompetenza instaurato dal Condominio contro la sentenza del Tribunale di8445/20 e 8772/20, che vedevano coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano100%, [OSCURATO:PERSONA] cinetelevisive di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] srl.Il regolamento di competenza si concluse con la conferma della competenzaper territorio del Tribunale di Firenze.Il presente giudizio, quindi, è stato riassunto e il Condominio ha formulatoall’udienza dell’11 luglio 2024 istanza ex art. 363 bis c.p.c. concernente laquestione della necessità dell’unanimità dei partecipanti ai fini della deroga alforo ex art. 23 c.p.c.Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha rigettatol’istanza, ritenendola non meritevole di accoglimento.Parte ricorrente propone regolamento di competenza, sulla base di cinquemotivi, contro questa ordinanza, ritenendo che, con essa, il giudice abbiaaffermato la propria competenza.Gli intimati depositano “scritture difensive”.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con richiesta di declaratoria diinammissibilità o rigetto del ricorso.Parte ricorrente deposita memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1) I motivi sui quali il [OSCURATO:PERSONA] fonda il proposto ricorso sonocosì sintetizzabili.Con il primo contesta la nullità della sentenza e del procedimento, la carenzadi legittimazione all’azione degli attori e riflessi diretti sulla questione dellacompetenza territoriale del giudice adito.Rileva il Condominio ricorrente che le controparti avrebbero sempre negatola loro qualità di condomini, pur essendo essa presupposto necessario per laNumero registro generale 23738/2024Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 23491/2026Data pubblicazione 18/07/2026proposizione di impugnativa ex art. 1137 c.c. La carenza di titolarità dell’azioneche ne deriverebbe inciderebbe direttamente sulla questione di competenza indiscussione perché escluderebbe la legittimazione degli intimati.Con il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza e violazione o falsaapplicazione delle norme, in relazione agli artt. 2901 c.c., 23, 28, 38, 42, 49,99, 101, 102, 112, 127 ter, 131, 132, 156, 157, 177, 185, 187, 189, 190, 279,324, 337, 363 bis e 382 c.p.c. e 24 e 111 della Costituzione.Il provvedimento impugnato, da qualificare come sentenza, sarebbe nulloper violazione delle norme sul procedimento, perché sarebbe stato pronunciato“a sorpresa”, non essendo state le parti invitate a precisare le conclusioni,concedendo termini per gli atti conclusivi del processo.Con il terzo motivo lamenta la nullità dell’ordinanza e violazione o falsaapplicazione delle norme, in relazione agli artt. 2901 c.c. e 23, 28, 38, 42, 49 e306 c.p.c. siccome nell’ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto di ricorso sifarebbe riferimento all’ordinanza della Corte di cassazione del 16 gennaio 2024n. 1718/2024, qualificandola come una sorta di giudicato opponibile in tutte lecause fra il Condominio e i suoi condomini. Inoltre, evidenzia che sirichiamerebbero nel provvedimento impugnato altre sentenze di merito,indicandone in modo erroneo il passaggio in giudicato, o sentenze che nonesisterebbero secondo le indicazioni di data riportate.Con il quarto motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt.23, 28, 38, 42, 49, 324, 337, 363 bis e 382 c.p.c., 1118, 1119, 1120, 1129,1131, 1132, 1136, 1137, 1138, 1362, 1353, 1354, 1388, 1392, 1421, 1422,1399, 1460, 2699, 2700, 2701 e 2901 c.c.Il Tribunale di Firenze avrebbe deciso la propria competenza ritenendol’ordinanza della Corte di cassazione n.1718/2024 capace di fare stato in tutti iprocessi tra il Condominio e le controparti e affermando, altresì, anche in questocaso erroneamente, che per la deroga al foro territoriale ex art. 23 c.p.c. sarebbeoccorsa l’unanimità di tutti i partecipanti al Condominio.Con la censura, molto articolata, si esaminano i diversi profili di rilevanzadelle numerose norme richiamate.Numero registro generale 23738/2024Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 23491/2026Data pubblicazione 18/07/2026Con il quinto motivo contesta la violazione degli artt. 23, 28, 101 e 102 c.p.c.nonché 1137, 1460 e 2901 c.c. ed ogni altro ricavabile dal testo e dai precedentimotivi e deduzioni.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’annullabilità, e non la nullità, della clausola inderoga del foro dell’art. 23 c.p.c. comporterebbe che il giudizio che si instauri exart.1137 c.c. per la dichiarazione dell’annullabilità della delibera sarebbe ungiudizio di mero accertamento, la cui sentenza conclusiva, di natura dichiarativa,sarebbe inidonea a produrre effetti giuridici, nemmeno provvisori, fino al suopassaggio in giudicato.2) È questione preliminare all’esame dei motivi di ricorso, come soprasintetizzati, quella, rilevabile d’ufficio, ma sollevata pure dai controricorrenti econdivisa dal Procuratore Generale, dell’ammissibilità del proposto regolamentodi competenza, che presuppone la definitività del provvedimento con il quale laquestione di competenza viene risolta dal Giudice di merito.Al riguardo, il Condominio ricorrente sottolinea come si debba tenere contodel contenuto effettivo del provvedimento impugnato ed evidenzia, inparticolare, le espressioni usate dal Tribunale, nel senso della definitività dellaconferma della competenza territoriale del foro di Firenze derivante, in modonon più discutibile, dall’ordinanza di questa Corte n. 1718/2024, pronunciata inaltro procedimento pendente tra le parti (il provvedimento richiamato ha ritenutoeffettivamente rinunciata, in sede conciliativa avanti al Tribunale di Milano, ladelibera del 6.7.2017 nel cui ambito era stato individuato come Foro esclusivoper le controversie condominiali quello di Milano), e dalla sentenza della Corted’appello di Milano in data “3.9.2024” (la cui esistenza con la data indicata èstata contestata dalla parte ricorrente), secondo la quale la deroga allacompetenza territoriale sancita dall’art. 28 c.p.c. necessiterebbe del consenso ditutti i Condomini.Le considerazioni del ricorrente debbono essere disattese, perché nontengono conto che non è la motivazione del provvedimento che ne determina ladefinitività (salva l’ipotesi in cui il giudice abbia affermato in termini di assolutae oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’idoneità della propriadeterminazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione diNumero registro generale 23738/2024Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 23491/2026Data pubblicazione 18/07/2026competenza: il che, nonostante i termini utilizzati nel provvedimento, nonappare ricorrere nel caso di specie), ma l’irretrattabilità di questo.L’irretrattabilità deve essere certamente esclusa quando, come nellapresente vicenda, l’ordinanza contestata - pronunciata inoltre, in via principale,non per dirimere la questione di competenza, ma per valutare la richiesta dirinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione avanzata dal Condominio - non siastata preceduta dall’invito a precisare le conclusioni - ad evidenziazione dellavolontà di non attribuire oggettiva definitività alla pronuncia sul punto - e dia,invece, le indicazioni necessarie per la prosecuzione del giudizio con losvolgimento delle attività previste dall’art. 183, comma VI, c.p.c. (applicabileratione temporis).Come tutte le ordinanze, infatti, anche quella sub iudice mantiene carattereordinatorio e potrebbe essere completamente rivista, anche per il profilo dellacompetenza territoriale, in sede di decisione della controversia, con ciòdovendosene escludere a priori la inequivocità ed incontrovertibilità - che deveessere oggettiva - in relazione a valutazioni legittimamente espresse rebus sicstantibus modificabili anche per questioni di solo diritto (cfr., in tal senso, Cass.,SU, n. 20449/014; Cass. n. 30254/2011; Cass. n. 1615/2017; Cass. n.14223/2017; Cass. n. 3150/2018; Cass. n. 5354/2018; Cass. n. 2338/2020;Cass. n. 11742/2021, Cass. n. 17032/2025; Cass. n. 14899/2026; Cass., n.16252/2026).Si ritiene di sottolineare che, con il secondo motivo di ricorso, il Condominiovorrebbe prospettare come un vizio dell’ordinanza, da considerare in realtàsentenza, che ne determinerebbe la nullità, il mancato svolgimento dell’attivitàdi precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente inverte, però, i termini dellaquestione, perché lamenta come limite del provvedimento quello che, alla lucedelle plurime pronunce di legittimità sopra richiamate, è un elementodeterminante per escluderne la valenza decisoria definitiva.La rilevata inammissibilità del regolamento di competenza preclude, inquesta sede, l’esame dei motivi di ricorso proposti.Numero registro generale 23738/2024Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 23491/20263) Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile e leData pubblicazione 18/07/2026parti sono rimesse davanti al Tribunale di Firenze per la prosecuzione delprocesso.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il regolamento di competenza e rimette le partidavanti al Tribunale di Firenze per la prosecuzione del processo;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro2.800,00 per compenso e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 16 giugno 2026.Il Presidente