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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 26070/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 161/2018,depositata il 22/06/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento 22 giugno 2018, n. 161.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 107/2017, che aveva respinto la sua domanda di riduzione della estensione della servitù di transito pedonale gravante sul fondo di sua proprietà a favore di fondi dominanti ad esso contigui.

Resistono con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente e da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminare rispetto all’esame del ricorso, articolato in cinque motivi, è la verifica della sua procedibilità.

La ricorrente afferma infatti alla pag. 2 del ricorso che la sentenza impugnata, pubblicata il 22 giugno 2018, è stata ad essa notificata l’11 luglio 2018.

Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).

Il mancato adempimento dell’onere comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v.

Cass. n. 15832/2021 e Cass. n. 1295/2018).

Nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2018 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Dal riscontro poi documentalmente operato, non è stata rinvenuta nel fasc icolo la copia della sentenza munita di relata di notificazione.

Inoltre, la certificazione della cancelleria, a tale scopo acquisita, non ha fornito riscontro della presenza agli atti della suddetta relata, né la sentenza munita di detta relata risulta essere stata prodotta dai controricorrenti.

2. Il ricorso va,pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.300,00 di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 161/2018,depositata il 22/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento 22 giugno 2018, n. 161. La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 107/2017, che aveva respinto la sua domanda di riduzione della estensione della servitù di transito pedonale gravante sul fondo di sua proprietà a favore di fondi dominanti ad esso contigui. Resistono con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare rispetto all’esame del ricorso, articolato in cinque motivi, è la verifica della sua procedibilità. La ricorrente afferma infatti alla pag. 2 del ricorso che la sentenza impugnata, pubblicata il 22 giugno 2018, è stata ad essa notificata l’11 luglio 2018. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022). Il mancato adempimento dell’onere comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v. Cass. n. 15832/2021 e Cass. n. 1295/2018). Nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2018 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Dal riscontro poi documentalmente operato, non è stata rinvenuta nel fasc icolo la copia della sentenza munita di relata di notificazione. Inoltre, la certificazione della cancelleria, a tale scopo acquisita, non ha fornito riscontro della presenza agli atti della suddetta relata, né la sentenza munita di detta relata risulta essere stata prodotta dai controricorrenti. 2. Il ricorso va,pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.300,00 di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso a
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