CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 50439/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] evidenzia i vizi che affliggono la sentenza impugnata e insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza emessa dal g.u.p. presso il Tribunale di Napoli, in sede di rito abbreviato, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv.,615 ter commi 1 e 2 n. 1 e comma 3 cod. pen., fatti accertati in Piazzolla di Noia tra il 16/1/17 ed il 24/6/17 - capo a) - e del delitto di cui agi' artt. 110,368 cod. pen., commesso in danno del Lgt. [OSCURATO:PERSONA], comandante della stazione dei Carabinieri di Salve (LE), fatti accertati in Piazzolla di Noia e Lecce tra il 25/7/17 ed il 2/8/17 - capo b). Tramite difensore sono stati articolati 6 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen., perché la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dall'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza "Savarese", avendo l'imputato agito per finalità investigative e nell'interesse generale, al fine di prevenire o reprimere la commissione di reati, come del resto da lui dichiarato in sede d'interrogatorio ove chiamato a fornire giustificazioni delle interrogazioni del sistema informatico a lui contestate a riguardo dei nominativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già destinatari di attenzione da parte di altre forze di polizia. 2.11 secondo motivo si è doluto del vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110,368 cod. pen., in quanto le tracce informatiche dell'esposto anonimo di contenuto calunnioso, ai danni del Lgt. Zezza, nel corso di una perquisizione sarebbero state trovate nel P.C. installato nella caserma dei Carabinieri di Piazzolla di Noia, in uso a diversi militari e non solo al brig. Mandarrino e, per di più, non atterrebbero al rinvenimento del file, ma solo ad un avvenuto "collegamento al file" denominato "PALI17", inerente all'intitolazione del documento anonimo - PALI17 - e datato "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" - inviato alla Procura della Repubblica di Lecce. 3.11 terzo motivo ha lamentato ulteriore vizio motivazionale, relativo all'affermata colpevolezza per il delitto di calunnia, in quanto il brig. Mandarrino, nella notte del 26 luglio 2017, tra la mezzanotte e le 6.00, era in servizio esterno di pattuglia, come desumibile dall'ordine di servizio acquisito nel corso del giudizio di appello, mentre l'estrazione della memoria di massa dal P.C. della caserma - relativa al file "PALI17" - sarebbe avvenuta alle 00:20:15, fascia oraria dunque incompatibile con l'attribuzione della condotta criminosa al militare. 4.11 quarto motivo si è soffermato sul vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. per non essere stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in secondo grado, con l'escussione - assolutamente necessaria - del teste D'[OSCURATO:PERSONA], il carabiniere che era in servizio di pattuglia con il Mandarrino nella citata fascia oraria del 26 luglio 2017, che avrebbe potuto confermarne la presenza ed escluderne l'uso del P.C. della caserma nel medesimo torno di tempo. 5.11 quinto motivo si è profuso - con il richiamo dell'inosservanza della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - sulla violazione delle regole processuali in tema di giudizio abbreviato - richiesto nella forma semplice - dal momento che il primo giudice, una volta esaurita la discussione delle parti, avrebbe inopinatamente disposto a norma dell'art. 507 e dell'art. 441 cod. proc. pen. l'assunzione della testimonianza del maresciallo Ferrara, con ciò precludendo all'imputato, che aveva scelto di instare per l'ammissione al rito "allo stato degli atti", di rinunziarvi e di optare per il rito ordinario, con ricadute di natura costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 comma secondo Cost.. 6.11 sesto ed ultimo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e di illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - negate solo in quanto l'imputato non avrebbe ammesso integralmente le proprie responsabilità - nonché a riguardo dell'aumento della pena per la continuazione con il reato-satellite di cui a capo b), caratterizzato da argomentazione di puro stile. 7.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel suo complesso infondato. 1.0ccorre in premessa rilevare che si versa in un caso di c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3.Ebbene, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Esso non si misura con il tessuto argomentativo degli esiti del doppio grado di giudizio, e in particolare: omette di ricordare che in occasione dei numerosi accessi allo SDI per interrogare le generalità del [OSCURATO:PERSONA] e del Ferraro il prevenuto abbia utilizzato "sigle alfanumeriche" di "fantasia" (pag.4 e 14 sent. primo grado, pagg. 9-11 sentenza di secondo grado) - tra l'altro sempre diverse - dato rilevante al fine di escludere che egli stesse svolgendo mirate investigazioni di polizia giudiziaria, comunemente identificabili ed individuabili attraverso riferimenti collegabili a numeri di registro, nominativi od operazioni "in codice" delle forze dell'ordine, agevolmente dimostrabili ove esistenti; omette di considerare che gli accessi, peraltro anomali per quantità, sono strettamente connessi, per un verso, alle ragioni di acredine nutrite dal Mandarrino nei confronti dei due personaggi (per i noti trascorsi, relativi alle aggressioni o alle molestie provocate in danno suo e dei familiari) e, per altro verso, ai contenuti dell'esposto anonimo trasmesso alla Procura della Repubblica di Lecce il 27/07/2017 il quale, in particolare, stigmatizza i (presunti) opachi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il luog. Zezza, altro soggetto con il quale l'attuale imputato aveva patito tensioni conflittuali; omette di cogliere che le interrogazioni effettuate dagli agenti di polizia Accogli e Arnesano - contrariamente a quanto avvenuto nelle occasioni di approccio dell"imputato - sono state correttamente identificate dalle motivazioni istituzionali sottostanti (pag.5 sent. primo grado), in linea con le raccomandazioni traibili dalla "Scheda informativa del Sistema di sicurezza della [OSCURATO:PERSONA]", nota al Mandarrino. In tale contesto, l'ordito della motivazione delle pronunce dei gradi di merito - che scredita la versione difensiva dell'imputato, peraltro autoreferenziale, priva di riscontri esterni e comunque indebita quand'anche riferita allo svolgimento di personali accertamenti "pro domo sua", a causa del "vulnus" evidentemente arrecato ai valori di imparzialità e trasparenza dell'agire della pubblica amministrazione - è piano, coerente, fornisce compiuta contezza della integrazione e concatenazione degli elementi di prova ed è immune da qualsiasi censura di illogicità; esso, inoltre, si conforma ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati anche nel corpo dell'atto di ricorso, secondo i quali "integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita" (Sez. U n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061); "integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema"(Sez.0 n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251269). Pertanto "tutti gli accessi contestati furono eseguiti in assenza di autorizzazione e per scopi estranei all'attività dell'ufficio dal momento che il brig. [OSCURATO:PERSONA] non stava svolgendo attività investigative nei confronti dei soggetti in relazione ai quali interpellò ripetutamente il sistema informatico SDI" (sent. appello pag.10, sent. primo grado, pag.13). E in definitiva, il primo motivo di ricorso tende a propugnare un'interpretazione alternativa e una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti rispetto a quelle fatte proprie dai giudici dei gradi di merito. Non pare allora superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260-01). 4. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perché intimamente legati e si rivelano, a loro volta, in parte aspecifici e, nel complesso, infondati. La sentenza impugnata - pag. 12, che richiama quella di primo grado, pagg. 19-21 - ha declinato, con esplicazione ragionata, persuasiva ed efficace, comunque incensurabile in sede di legittimità, quanto segue: "Il giudice di prime cure, con valutazione logica e quindi condivisibile, ha ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] l'esposto anonimo PALI 17 per cui è giudizio sulla base di un grave e convergente articolato indiziali() ovvero: rinvenimento all'interno della memoria fissa del personal computer in uso all'imputato nella stazione dei Carabinieri di Piazzolla di Noia di tracce informatiche di un file che riportava la stessa denominazione dell'esposto anonimo (PALI 17);la presenza di dette tracce all'interno delle cartelle recenti dell'utente associato alla persona del brig. [OSCURATO:PERSONA]; la singolare interessenza personale e familiare del brig. Mandarrino, in servizio in Campania in Piazzolla di No/a, proprio con il territorio di [OSCURATO:PERSONA] (LE); i 45 accessi abusivi al sistema 5DI effettuati dall'imputato relativi alla persona di [OSCURATO:PERSONA] destinatario nell'esposto anonimo PALI 17 di una serie di gravi accuse. Sulla base di questi elementi la circostanza che dall'ordine di servizio n. 32/7 del 26/07/2017 il brig. Mandarrino risulti in servizio di pattuglia automontata dalle ore 0.00 alle ore 6.00 non ne esclude il contributo personale dal momento che il file in questione era contenuto nel personal computer in uso all'imputato e, come riferito dal maresciallo Ferrara, risulta modificato utilizzando le credenziali personali (nome utente e password) assegnate al brig. [OSCURATO:PERSONA] (v. verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], p. 6). In assenza di elementi che inducano ad ipotizzare che le credenziali dell'imputato siano state utilizzate abusivamente da altri, deve quindi ritenersi che l'intervento modificativo del file sia imputabile, direttamente o indirettamente, alla condotta dell'imputato". In tale contesto ricostruttivo, mentre non è dato afferrare il rilievo decisivo, in chiave difensiva, del rinvenimento di "tracce del file PALI 17" piuttosto che del "file" di testo stesso, circostanza evidentemente collegabile al mancato "salvataggio" del "file" - contenuto nella "memoria di massa" esterna (una chiavetta USB) - nel coacervo documentale del P.C. fisso, la Corte di merito ha esaurientemente e con inferenza logica replicato alla doglianza dei motivi di gravame, riproposta con il ricorso per cassazione in assenza di adeguato confronto, valorizzando la preminenza del dato probatorio dell'utilizzo delle credenziali - user name e password - dell'imputato nell'operazione di estrazione, dal computer della caserma a lui in uso, della memoria di massa del "file" oggetto di interesse, attribuendo di conseguenza a lui - nella singola occasione delle 00.20 del 26/7/17 anche indirettamente, come coerentemente desumibile dalla contestazione di un concorso "con persone non identificate" nel reato di calunnia, ex art. 110 cod. pen. - la signorìa della creazione e della manipolazione del complesso di informazioni memorizzate nel software "PALI 17", identica denominazione dell'esposto anonimo di taglio calunnioso, inviato - significativamente il giorno dopo - alla Procura della Repubblica di Lecce, riguardante - si ripete - individui a vario titolo invisi proprio al suddetto sottufficiale, i quali - peraltro - sono sempre le medesime persone, parimenti collocate nelle vicende di [OSCURATO:PERSONA], interessate dai documenti informatici rinvenuti nel P.C. portatile di proprietà del Mandarrino, acquisiti presso la sua abitazione. Ancora una volta, e peraltro con argomentazioni prive di capacità demolitiva della solida struttura delle motivazioni dei gradi di merito, il ricorrente sollecita una differente ricostruzione della vicenda, non rammentando che ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). 5.Le ultime riflessioni influiscono sull'apprezzamento di infondatezza del quarto motivo di ricorso. La scelta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923). Fatta tale premessa, ed avendo il giudice d'appello esercitato un potere espressamente riconosciuto dall'ordinamento, residua solo la necessità di osservare che la censura difensiva sarebbe in questa sede suscettibile di considerazione se fosse desumibile, dal tessuto argomentativo della sentenza, l'esistenza di gravi lacune del ragionamento probatorio, invece correttamente incentrato sull'irrilevanza dell'audizione del carabiniere D'Alessio, che avrebbe dovuto riferire - secondo la prospettazione difensiva - sulla circostanza dell'effettivo espletamento del servizio esterno di pattuglia con il brig. Mandarrino, non incompatibile - come già puntualizzato - con la riconducibilità all'imputato della formazione del documento informatico, poi veicolato con false accuse sull'ufficio di Procura. 6.11 quinto motivo è manifestamente infondato. A proposito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 cod. proc. pen., questa Corte ha già avuto modo di esprimersi - ed il collegio non ritiene di avere ragioni per discostarsene - nel senso che "in tema di giudizio abbreviato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen., Th riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, a differenza che nell'ipotesi di nuove contestazioni, non prevedono la possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di abbreviato a fronte di un quadro probatorio mutato "ope iudicis", dovendosi escludere l'irragionevolezza della diversa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non anche gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa (sez.4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949). Può anche aggiungersi che l'obiezione difensiva - che vagamente si lagna dell'escussione della testimonianza del maresciallo Ferrara, disposta in primo grado - rivela connotati di genericità, dal momento che non enuncia la rilevanza che la positiva valutazione dello scrutinio di legittimità costituzionale potrebbe assumere nel caso concreto ai fini di un sovvertimento del giudizio impugnato. Il primo giudice ha esercitato un potere previsto dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen., che stabilisce che, in sede di rito abbreviato, il giudice, se "ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione" e, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6 n. 2164 del 12/12/2018 ud. - dep. 17/01/2019, Rv. 274845). 7.11 sesto e ultimo motivo, che contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 20 sent. primo grado, pag. 14 sentenza di secondo grado, che ha rimarcato, peraltro - e ben fungi dal soffermarsi soltanto sul contegno processuale dell'imputato - la gravità dei fatti con particolare riferimento all'elevata quantità di accessi abusivi al sistema informatico funzionale alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e alla riprovevolezza delle calunnie esposte nell'anonimo). Tale interpretazione è altresì ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell' insussistenza di precedenti penali (Cass. sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Travolta da manifesta infondatezza è anche la deduzione riguardante l'idoneità della motivazione a riguardo dell'aumento conteggiato per il reato satellite nell'ambito della prevista continuazione tra i reati, dal momento che giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, adeguatamente assolto (si veda, in particolare, pag. 14 della sentenza impugnata, che ha dato atto dell'irrogazione del minimo della pena per il reato più grave e della congruità e proporzione dell'incremento, modesto ed equilibrato e rapportato alla ponderazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., applicato per il reato satellite di cui al capo b). 8.AI rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9. L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore, comparso in udienza, ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, si liquidano in euro quattromila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato