CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 33637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 59/23 in data 27/01/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta dell'Ufficio, ha concluso chiecendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/01/2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, rigettava il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, in data 04/01/2023, aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, cod. pen.), 3 (artt. 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma, 416-bis. 1 cod. pen.), 4 (artt. 56, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma, 416-bis. 1 cod. pen.) e 5 (artt. 110, 423 cod. pen.) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att, cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., 416-bis. 1 e 378 cod. pen. con riferimento al capo 1. [OSCURATO:PERSONA] è cognato di [OSCURATO:PERSONA], poiché quest'ultimo è sposato con [OSCURATO:PERSONA]; da anni, il Lombardo si limitava ad accompagnare il Sicilia, sprovvisto di patente di guida, solo per ragioni di legame familiare e lavorativo e non perché interessato ad intrattenere rapporti con una qualche associazione criminale. Nessuna circostanza indicata è sufficientemente dimostrativa della partecipazione dell'indagato al sodalizio, poiché, ad ogni informazione indicata, c'è sempre una razionale spiegazione che lega la presenza dell'indagato ai rapporti di famiglia/lavoro con il cognato, e tali informazioni, ai fini di una compilazione razionale dell'impianto motivazionale andavano doverosamente considerati e monitorati. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., 110, 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, 423 e 416-bis. 1 cod. pen. con riferimento ai capi 3 e 5. Tutti i soggetti coinvolti nell'intera vicenda sono coetanei, che si conoscevano da diversi anni e che in qualunque momento avrebbero avuto modo di rapportarsi tra di loro. Se a monte manca un compendio indiziario sintomatico di gravità del fatto di reato, oltre alla corretta qualificazione giuridica degli stessi fatti in contestazione erroneamente qualificati prima dal g.i.p. e poi dal Tribunale del riesame quali ipotesi di cui all'art. 423 cod. pen., e non in via prudenziale e corretta, quale ipotesi di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen., a valle risulta impensabile legare un qualsivoglia contributo causale e partecipativo, di una vicenda dal perimetro indefinita, in capo al Lombardo. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., 56, 110, 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, 423 e 416-bis. 1 cod. pen. con riferimento al capo 4. Gli elementi investigativi dedotti non rappresentano alcuna novità rispetto alle vicende già esaminate nel proc. pen. c.d. Xidy (RGNR n. 10760/18, RGGIP n. 1630/21). In ogni caso non risulta essersi sviluppata alcuna vicenda estorsiva, seppur nella fase del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/1.2/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal Tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto Tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Se questi sono i canoni ermeneutici a cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale del Riesame si rivela in termini concreti e persuasivi, senza irragionevolezze di sorta, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.3. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso, diretto a contestare la condotta partecipativa del Lombardo al sodalizio mafioso, è manifestamente infondato oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con i plurimi elementi valorizzati dal Tribunale del riesame, che attestano in maniera incontrovertibile l'inserimento del ricorrente nel contesto criminale, pur con un ruolo meramente esecutivo. Invero, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermatisi nella giurisprudenza di legittimità relativi ai presupposti necessari ai fini dell'integrazione della condotta partecipativa di cui all'art. 416-bis cod. pen. Dai plurimi riscontri valorizzati dal Tribunale emerge, infatti, che il Lombardo si è messo a completa disposizione del sodalizio, attraverso una contribuzione stabile e permanente nelle dinamiche interne all'associazione. In particolare, sul piano della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, occorre evidenziare che, ai fini dell'adozione di misure cautelari "una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo" (così, Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828; v. anche, Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184). E così la mera relazione di parentela tra il ricorrente e i coindagato Sicilia sarebbe, quindi, già di per sé, elemento sufficiente ai fini della condotta partecipativa. Il Tribunale, peraltro, ha, in aggiunta valorizzato una serie di elementi gravemente indizianti, da cui è dato inferire che il ricorrente risulta inserito nel legame associativo quale uomo di fiducia, al di là della mera relazione qualificata con l'esponente di spicco Sicilia. Le censure proposte nel ricorso non si confrontano, pertanto, con i plurimi elementi della motivazione ed, anzi, propongono una diversa lettura in fatto delle intercettazioni poste a sostegno del tessuto argonnentativo dell'ordinanza. Invero, con riferimento all'asserito travisamento delle conversazioni intercettate, va ricordato che l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito e che "in tema di intercettazioni di conversazion) o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Anche questi motivi sono volti a proporre una non consentita diversa lettura dei fatti già oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Va ancora una volta ricordato come il sindacato di legil:timità non ha per oggetto la sostanziale revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr