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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 21063/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15723/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 403, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2713/13/15, depositata il 16 dicembre 2015.

Oggetto: Tributi -Intimazioni di pagamento -Notifica a società estinta -Impugnazione del cessionario di azienda.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2713/13/15 del 16/12/2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito STI) avverso la sentenza n. 1934/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di alcune intimazioni di pagamento concernenti tributi vari.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli avvisi di intimazione erano stati notificati a [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente alle cartelle di pagamento ed erano stati impugnati dalla società contribuente quale cessionaria del ramo di azienda.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

3. Equitalia resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso STI deduce violazione dell’art.2495 cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR respinto l’eccezione di nullità degli avvisi di intimazione in quanto emessi nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 51 l.fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR riconosciuto la nullità della notificazione degli avvisi di intimazione nei confronti di soggetto già fallito alla data della menzionata notifica.

1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 1339 cod. civ. e dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) la contestazione concernente la decadenza dalla rateizzazione non costituisca un vizio proprio dell’atto impugnato; b) la decadenza si sia maturata sebbene non si sia mai verificata l’ipotesi del mancato pagamento di due rate consecutive, così come previsto dalle disposizioni applicabili, succedutesi nel tempo.

1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittima la motivazione degli avvisi di intimazione.

1.4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 481, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto gli avvisi di intimazione privi di efficacia in ragione del decorso del termine di centottanta giorni, non avendo considerato la sospensione conseguente all’introduzione del giudizio di merito.

2. La questione posta con riferimento al terzo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla questione della retroattività delle disposizioni in materia di decadenza dalla rateizzazione, non può essere decisa in sede camerale, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15723/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 403, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2713/13/15, depositata il 16 dicembre 2015. Oggetto: Tributi -Intimazioni di pagamento -Notifica a società estinta -Impugnazione del cessionario di azienda. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2713/13/15 del 16/12/2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito STI) avverso la sentenza n. 1934/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di alcune intimazioni di pagamento concernenti tributi vari. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli avvisi di intimazione erano stati notificati a [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente alle cartelle di pagamento ed erano stati impugnati dalla società contribuente quale cessionaria del ramo di azienda. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3. Equitalia resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso STI deduce violazione dell’art.2495 cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR respinto l’eccezione di nullità degli avvisi di intimazione in quanto emessi nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 51 l.fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR riconosciuto la nullità della notificazione degli avvisi di intimazione nei confronti di soggetto già fallito alla data della menzionata notifica. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 1339 cod. civ. e dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) la contestazione concernente la decadenza dalla rateizzazione non costituisca un vizio proprio dell’atto impugnato; b) la decadenza si sia maturata sebbene non si sia mai verificata l’ipotesi del mancato pagamento di due rate consecutive, così come previsto dalle disposizioni applicabili, succedutesi nel tempo. 1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittima la motivazione degli avvisi di intimazione. 1.4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 481, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto gli avvisi di intimazione privi di efficacia in ragione del decorso del termine di centottanta giorni, non avendo considerato la sospensione conseguente all’introduzione del giudizio di merito. 2. La questione posta con riferimento al terzo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla questione della retroattività delle disposizioni in materia di decadenza dalla rateizzazione, non può essere decisa in sede camerale, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventual
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