Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:C:2015:207
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CC0597
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 marzo 2015 (
1
)
Causa C‑597/13 P
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo e mercato tedesco delle paraffine molli — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Decisione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza — Infrazione commessa da una società controllata posseduta al 100% da una società controllante — Presunzione d’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulla sua controllata — Responsabilità della società controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Effetti di una sentenza che riguarda la società controllata sulla situazione giuridica della società controllante»
I –
Introduzione
1.
La presente causa ha per oggetto un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
).
2.
Detta causa invita, in particolare, la Corte a definire gli effetti di una sentenza (
3
) che riguarda una società controllata sulla situazione giuridica della società controllante, quando la responsabilità della società controllante deriva esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata. Essa offre, a mio avviso, l’opportunità di sottolineare che, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE (
4
), spetta in primo luogo alla [OSCURATO:PERSONA] europea trarre le conseguenze delle sentenze della Corte e del Tribunale. Oltre ad alcune precisazioni sulla portata di tale obbligo di esecuzione in caso di ricorso proposto da un soggetto giuridico condannato in solido con altri soggetti al pagamento di un’ammenda, la Corte è così chiamata, sulla scia delle indicazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (
5
), a fornire alcuni chiarimenti sulla portata e sui limiti dell’intervento del giudice investito di ricorsi paralleli proposti da soggetti condannati e sanzionati in solido per un’infrazione alle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.
3.
Peraltro, la Corte è chiamata a pronunciarsi anche sulla portata del controllo giurisdizionale della motivazione del rigetto degli indizi e degli argomenti presentati da una società controllante al fine di rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.
II –
Fatti
4.
I fatti nonché il contenuto della decisione controversa sono stati riassunti dal Tribunale ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata, a cui si rinvia il lettore per maggiori dettagli.
5.
Ai fini dell’analisi della presente impugnazione, mi limiterò a ricordare quanto segue.
6.
Con la decisione C(2008) 5476 definitivo, del 1
o
ottobre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la ricorrente e la sua società controllata posseduta quasi al 100%, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), avevano violato, insieme ad altre imprese, l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
), partecipando ad un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e sul mercato tedesco delle paraffine molli. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e la sua società controllata, [OSCURATO:PERSONA], figuravano tra i destinatari della decisione controversa.
7.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], alcuni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato direttamente all’infrazione per tutta la sua durata. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi considerato la [OSCURATO:PERSONA] responsabile per la sua partecipazione all’intesa (punti 555 e 556 della decisione controversa). Inoltre, tra il 1990 e la fine dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] è stata detenuta direttamente o indirettamente per oltre il 98% dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, su tale base, si poteva presumere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto le due società facevano parte di una medesima impresa (punti da 557 a 559 della decisione controversa).
8.
L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (
6
), in vigore al momento della notifica della comunicazione degli addebiti.
9.
In applicazione di tali orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la ricorrente e la sua società controllata, ha stabilito un importo totale dell’ammenda pari a EUR 128163000 (punto 785 della decisione controversa).
10.
A termini del dispositivo della decisione controversa:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1
o
gennaio 1994 – l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1
o
gennaio 1994, nel SEE:
(…)
[OSCURATO:PERSONA] (…): dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005; e
[[OSCURATO:PERSONA]]: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.
Per le seguenti imprese l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco:
(…)
[OSCURATO:PERSONA] (…): dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004; e
[[OSCURATO:PERSONA]]: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004.
Articolo 2
In relazione alle infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:
(…)
[OSCURATO:PERSONA] (...) in solido con [[OSCURATO:PERSONA]]: EUR 128163000.
(…)».
III –
La sentenza impugnata e la sentenza emessa nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08)
11.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto un ricorso deducendo un totale di nove motivi. I primi sette motivi erano invocati a sostegno delle sue conclusioni volte all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda e miravano, in sostanza, ad affermare che il comportamento illecito della sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA], non poteva esserle imputato. Gli ultimi due motivi erano, a loro volta, dedotti a sostegno delle conclusioni formulate in subordine e tendenti alla soppressione o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
12.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti e ha pertanto respinto integralmente il ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, la domanda volta alla modifica dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha espresso, al punto 224 della sentenza impugnata, la seguente conclusione:
«Per quanto riguarda l’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato alcun errore o irregolarità nella decisione [controversa] che giustifichi la soppressione dell’ammenda inflittale o la riduzione del suo importo. Esso ritiene inoltre che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente, l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima sia adeguato».
13.
Nella sentenza impugnata, emessa lo stesso giorno nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
), il Tribunale ha respinto tutti i motivi, ad eccezione dell’ottavo, che verteva sull’illegittimità del metodo di calcolo previsto dal punto 24 degli orientamenti del 2006. Il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA], nel determinare il coefficiente moltiplicatore che riflette la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, aveva violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, assimilando un periodo di partecipazione di 7 mesi e 28 giorni (per le cere di paraffina) e un periodo di partecipazione di 6 mesi e 12 giorni (per le paraffine molli) a una partecipazione di un intero anno. Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto l’importo totale dell’ammenda inflitta alla ricorrente da EUR 128163000 a EUR 125459842.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
14.
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
—
in via principale:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale, e
—
di conseguenza, annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA];
—
in subordine, ridurre, nell’esercizio del suo potere di riforma, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, e
—
in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.
15.
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.
16.
Le parti hanno esposto le loro rispettive posizioni per iscritto e oralmente all’udienza del 15 gennaio 2015.
V –
Analisi dell’impugnazione
17.
L’impugnazione si basa, in via principale, su tre motivi di annullamento e, in subordine, su tre motivi volti alla modifica dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
18.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che diversi motivi dedotti siano irricevibili e che, in ogni caso, nessuno di tali motivi sia fondato.
19.
Va constatato che alcuni motivi coincidono in larga parte e che occorre pertanto considerare di esaminare congiuntamente alcuni di essi.
20.
Infatti, l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione mira, in sostanza, a contestare al Tribunale, innanzitutto – e, mi sembra, in via principale – di aver omesso di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, mentre una siffatta riduzione è stata decisa per la sua controllata e la sua responsabilità è derivata, nella fattispecie, puramente e semplicemente da quella di detta controllata, l’unica ad aver partecipato direttamente all’infrazione (v., in particolare, il primo e il terzo motivo), e, inoltre, di non aver adempiuto i suoi obblighi in materia di controllo dell’esame degli elementi presentati al fine di rovesciare la «presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante» che le è stata opposta.
21.
In particolare, mi sembra opportuno iniziare l’analisi della presente impugnazione esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo.
A –
Sul primo e sul terzo motivo
1. Argomenti delle parti
22.
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, malgrado il carattere interamente derivato della propria responsabilità per l’infrazione di cui trattasi, il Tribunale non ha esercitato, al punto 224 della sentenza impugnata, il proprio potere di riforma per tenere conto, a suo vantaggio, dell’errore commesso nella determinazione della durata della partecipazione della sua controllata a tale infrazione. La differenza tra l’ammenda in solido ridotta a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
) e l’ammenda iniziale, vale a dire un importo di EUR 2704158, costituirebbe, in assenza di qualsiasi base giuridica individuata, un’«ammenda innominata», ormai posta a carico della sola ricorrente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], è stato violato il principio del contraddittorio, poiché tale modifica della natura della sua responsabilità è stata imposta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
) senza che essa abbia avuto, in alcun momento del procedimento, la possibilità di presentare osservazioni su detto punto.
23.
Con il suo terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, oltre ad aver imposto esclusivamente a suo carico un’ammenda innominata in violazione del principio del contraddittorio, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione sotto vari profili.
24.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto riguardo all’estensione del potere di riforma. Essa sostiene che, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (
7
), il Tribunale è autorizzato soltanto a «estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda» e non a modificare, come avrebbe fatto nel caso di specie, il carattere solidale e unico della responsabilità e dell’ammenda che ne deriva nei confronti dei soggetti che costituiscono un’unica impresa, a meno di constatare, nell’ambito del controllo di legittimità, un errore di valutazione sotto tale aspetto.
25.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che, ammesso che debba considerarsi che il giudice era autorizzato ad esercitare la propria competenza estesa al merito per «modificare» l’ammenda che le è stata inflitta in assenza di qualsiasi partecipazione diretta e specifica della stessa all’infrazione, il Tribunale ha commesso una violazione di vari principi che vincolano il giudice nell’esercizio del suo potere di riforma.
26.
Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che si porrebbe allora la questione se il Tribunale abbia rispettato la giurisprudenza relativa alla responsabilità solidale di una società controllante derivante dal comportamento illecito della sua controllata, in particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
).
27.
Inoltre, la ricorrente sostiene che, riducendo la durata dell’infrazione presa in considerazione per il calcolo dell’ammenda soltanto rispetto alla sua controllata, il Tribunale avrebbe creato una disparità di trattamento tra essa e la sua controllata, da una parte, e tra essa e le altre imprese condannate per aver partecipato alla medesima infrazione, dall’altra. Secondo la ricorrente, il fatto che il Tribunale abbia utilizzato parametri di calcolo diversi rispetto a un elemento identico, in mancanza di qualsiasi giustificazione oggettiva, viola il requisito generale della coerenza, che deriva dal principio della parità di trattamento, necessaria per il calcolo dell’ammenda.
28.
Infine, la ricorrente afferma che la violazione del principio di proporzionalità constatata dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
) si verifica anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di una modifica dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], identica a quella applicata alla sua controllata, l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sproporzionata senza che ciò sia giustificato da alcun elemento oggettivo.
29.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che il primo motivo, il quale, a suo avviso, si basa sulla premessa errata secondo cui il Tribunale avrebbe, nel respingere il suo ricorso, modificato o ampliato l’estensione della sua responsabilità, debba essere respinto in quanto infondato (
8
). Peraltro, tale motivo, in quanto mirerebbe a contestare la sentenza emessa in una causa connessa, nella quale la ricorrente avrebbe potuto chiedere di intervenire, dovrebbe essere dichiarato inconferente. Essa afferma inoltre che l’asserzione secondo cui il principio del contraddittorio sarebbe stato violato, in quanto la ricorrente non è stata invitata dal Tribunale a pronunciarsi sulla prevista riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla sua controllata, è contraddetta dalla sentenza emessa dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
). Infine, fa valere che l’eventuale violazione, da parte del Tribunale, di un diritto procedurale, quale il principio del contraddittorio, potrebbe condurre all’annullamento di una sentenza del Tribunale solo se fosse dimostrato che tale violazione ha avuto un’incidenza sulla risoluzione della controversia.
30.
Per quanto riguarda il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tutte le censure sollevate, che si basano in particolare su una lettura erronea della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), la quale non sanciva affatto un obbligo per il Tribunale di agire nel senso auspicato dalla ricorrente, debbano essere respinte.
2. Valutazione
31.
Mi sembra difficile dubitare che un’ammenda unica inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle norme in materia di concorrenza, una volta interamente pagata da una delle società condannate in solido, non possa più essere richiesta alla o alle altre entità interessate. La solidarietà passiva implica infatti che l’esecuzione, da parte di uno dei condebitori, dell’obbligo di cui trattasi comporta, in linea di principio, l’estinzione di qualsiasi obbligo giuridico di pagamento da parte di tutti gli altri condebitori.
32.
Analogamente, qualora un’ammenda venga ridotta a seguito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea, mi sembra abbastanza evidente che non esista alcuna base giuridica per richiedere a uno dei condebitori solidali un’ammenda di importo superiore a quello fissato da detto giudice.
33.
In effetti, a mio avviso, tale conclusione si impone alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, che obbliga l’istituzione autrice dell’atto a trarre tutte le conseguenze dall’annullamento parziale o totale di quest’ultimo.
34.
Pertanto, sebbene le imprese che sono state condannate in solido al pagamento di un’ammenda per violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza siano indubbiamente tenute al pagamento integrale di quest’ultima, esse non possono essere tenute a pagare una somma superiore a quella definitivamente fissata a seguito di un ricorso e di una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta da una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Tornando al caso di specie, qualora la responsabilità di una società controllante sia semplicemente derivata da quella della sua controllata, la sola ad aver concretamente violato il divieto di intese di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e, inoltre, tali due società siano state condannate in solido al pagamento di un’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non può richiedere alla società controllante un’ammenda di importo superiore a quello di cui la sua controllata è in definitiva debitrice.
35.
Tale conclusione non si è tuttavia imposta in modo evidente nella prassi della [OSCURATO:PERSONA].
36.
La riluttanza della [OSCURATO:PERSONA] a trarre tutte le conseguenze dalle sentenze che dispongono la riduzione dell’importo delle ammende inflitte a entità connesse, dimostrata dalla presentazione dell’impugnazione nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), sembra perdurare, come testimonia la presente causa. Infatti, la Corte è nuovamente chiamata a determinare in che misura e a quali condizioni una società controllante, dichiarata responsabile di un’infrazione commessa esclusivamente dalla sua controllata, possa beneficiare dell’esito favorevole del ricorso proposto da tale controllata e, in particolare, della riduzione dell’importo dell’ammenda decisa dal Tribunale. Essa è chiamata, soprattutto, a decidere se, a tal riguardo, al giudice dell’Unione sia attribuita una facoltà o, piuttosto, sia imposto un obbligo.
37.
Il perdurare di tale riluttanza deriva probabilmente dalle differenze esistenti negli approcci adottati dalla Corte.
38.
A tal riguardo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), la Corte ha in effetti confermato l’idea secondo cui esistevano situazioni in cui la responsabilità di una società controllante poteva ritenersi interamente derivata da quella della sua controllata (
9
). Mi sembra che la Corte abbia, peraltro, implicitamente confermato la regola, stabilita dal Tribunale al punto 38 della sentenza Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (
10
), secondo cui, qualora una società controllante sia stata dichiarata responsabile di un’infrazione esclusivamente a causa della partecipazione della sua controllata a un’intesa, la sua responsabilità non può eccedere quella di tale controllata (
11
).
39.
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] (
12
), la Corte ha dichiarato, nello stesso senso, che, qualora la responsabilità delle società controllanti per un’infrazione all’articolo 101 TFUE sia interamente derivata da quella di una controllata appartenuta di volta in volta a ciascuna di loro, la somma totale degli importi ai quali le società controllanti sono condannate non può eccedere l’importo al quale è condannata tale controllata.
40.
Detta conclusione, per contro, sembra essere stata ignorata in altre cause, segnatamente in quelle vertenti sul cartello cosiddetto «dei sacchi industriali». Così, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] (
13
), la Corte era precisamente invitata a pronunciarsi sull’argomentazione, dedotta dinanzi al Tribunale e respinta da quest’ultimo, secondo cui la nozione di responsabilità solidale, che troverebbe la sua ragion d’essere nella necessità di garantire il pagamento effettivo dell’ammenda, implicherebbe pertanto che la controllante possa essere tenuta esclusivamente al pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata (
14
) (v. punto 53 della sentenza).
41.
Tale argomentazione è stata respinta dalla Corte in quanto infondata (v. punto 58 della sentenza), tenendo presente che la discussione sembra essere stata incentrata piuttosto sull’applicabilità nel caso di specie del massimale del 10% previsto in materia di ammende ai sensi del regolamento n. 1/2003 nell’ipotesi in cui due persone giuridiche distinte, quali una società controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v. punto 57 della sentenza).
42.
Nello stesso senso, la Corte, nella sua sentenza FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (
15
), ha respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva riscuotere dalle società controllanti successive un importo superiore all’ammenda inflitta alla controllata (
16
). La Corte ha così statuito che, «per quanto riguarda il pagamento di un’ammenda inflitta per violazione delle regole sulla concorrenza, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono un’entità economica non può ridursi ad una forma di cauzione fornita dalla controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, e che un’argomentazione secondo cui detta controllante non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di un importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata è quindi infondata» (
17
).
43.
Sembra dunque che la giurisprudenza della Corte sia caratterizzata da una certa incoerenza riguardo alla questione se una società controllante, ritenuta responsabile di un’infrazione all’articolo 101 TFUE a causa di atti commessi esclusivamente dalla sua controllata e, a questo titolo, condannata in solido con detta controllata al pagamento di un’ammenda, possa essere tenuta a pagare un’ammenda di importo superiore a quello di cui è debitrice la sua controllata.
44.
Alla luce di tali considerazioni introduttive, la presente causa offre l’opportunità di esporre alcuni richiami sugli effetti di una sentenza rivolta a una controllata sulla situazione giuridica della società controllante, qualora sia stabilito che la responsabilità di quest’ultima deriva
esclusivamente
dal comportamento illecito della sua controllata.
45.
Così, prima di affrontare l’esame vero e proprio della specifica argomentazione sviluppata dalla ricorrente, vanno ricordati alcuni punti essenziali relativi alla funzione del giudice, in particolare per quanto riguarda le possibilità di cui dispone quando è investito di ricorsi paralleli proposti rispettivamente da entità condannate in solido al pagamento di un’ammenda unica.
46.
Occorre inoltre, come sfondo dell’analisi, pronunciarsi sulla natura e sulla portata della responsabilità di una società controllante quando si accerta, come nel caso di specie, che soltanto la sua controllata ha partecipato direttamente all’infrazione (
18
).
a) Osservazioni preliminari
i) Imputabilità del comportamento illecito e natura della responsabilità di una società controllante che non ha partecipato direttamente a un’infrazione
47.
È ormai assodato che la presunzione di responsabilità che grava sulle società controllanti ha il suo primo fondamento nel fatto che il diritto della concorrenza utilizza la nozione di
impresa
, nozione che comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (
19
). La nozione d’impresa dev’essere intesa nel senso che designa un’unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone giuridiche. Ne consegue che, in determinate circostanze, una persona giuridica che non abbia commesso un’infrazione al diritto della concorrenza può nondimeno essere sanzionata per il comportamento illecito di un’altra persona giuridica qualora tali persone facciano entrambe parte della stessa entità economica e formino così l’impresa che ha violato l’articolo 101 TFUE (
20
).
48.
Pertanto, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Infatti, in tale situazione, si considera che la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, il che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (
21
).
49.
In altri termini, qualora la partecipazione concreta all’infrazione sia stata accertata solo nei confronti della controllata, è possibile ritenere responsabile anche la società controllante di cui si sia potuto presumere validamente che esercitava un’influenza determinante sulla sua controllata.
50.
Se la Corte ha, in più occasioni, dichiarato che alla società controllante, in una siffatta situazione, incombeva una responsabilità cosiddetta «personale» (
22
), lo ha fatto, a mio avviso, per sottolineare il fatto che tale società era tenuta a rispondere dei comportamenti anticoncorrenziali commessi dalla sua controllata, indipendentemente dal proprio coinvolgimento concreto in quest’ultima e a causa dei vincoli capitalistici e organizzativi esistenti tra essa e la sua controllata, nonché per sottolineare l’unicità dell’entità economica che esse costituiscono.
51.
Per quanto personale, la responsabilità attribuita a una società esclusivamente a causa dei vincoli capitalistici verticali esistenti tra essa e una sua controllata è nondimeno
derivata
da quella di tale controllata (
23
).
52.
Ne consegue, a mio avviso, che qualsiasi errore che vizia le constatazioni relative alla partecipazione concreta della controllata all’infrazione – e, di conseguenza, il calcolo dell’ammenda eventualmente inflitta per tale ragione – dovrebbe andare a vantaggio anche della società controllante.
53.
Ciò vale a maggior ragione quando, secondo la prassi più diffusa, la [OSCURATO:PERSONA] fa ricorso, in tale situazione, alla
condanna in solido
delle due entità interessate. Il ricorso alla solidarietà implica che le entità debitrici sono condannate al pagamento di un’unica ammenda e che l’estinzione totale o parziale dell’obbligo di pagamento incombente a una delle entità produce logicamente conseguenze sull’obbligo di pagamento dell’altra.
54.
Va quindi precisato che, quando si abbia una condanna in solido, la riduzione dell’importo dell’ammenda può difficilmente riguardare soltanto una delle entità interessate. La nozione di responsabilità
solidale
comporta la conseguenza che la persona a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato la responsabilità dell’infrazione non può dover pagare,
per effetto della solidarietà – come conseguenza dell’imputazione della responsabilità
–, una somma il cui importo ecceda quello risultante dal calcolo dell’ammenda inflitta all’autore materiale diretto dell’infrazione (
24
). È in tal senso che il Tribunale aveva precisato, nella sentenza Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (T‑382/06,
EU:T:2011:112
, punto 38), che la responsabilità di una società controllante non poteva, in assenza di partecipazione diretta all’infrazione da parte di detta società, eccedere quella della sua controllata, soluzione che la Corte sembra aver confermato.
55.
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che, nella situazione in cui a una società controllante è imputata la responsabilità di un’infrazione esclusivamente a causa degli atti commessi dalla sua controllata, sia privo di qualsiasi fondamento giuridico il fatto che tale società controllante, condannata in solido con la propria controllata, sia debitrice di un’ammenda di importo superiore a quello richiesto alla propria controllata.
56.
Rimane il fatto che la responsabilità di trarre le conseguenze da una sentenza che riduce l’ammenda inflitta a una controllata in una tale situazione spetta alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE. La piena e corretta esecuzione della sentenza della Corte impone, a mio avviso, che la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto integralmente della riduzione operata a favore della controllata e che essa non disponga, su questo punto, di alcun margine di discrezionalità.
57.
Come spiegherò in seguito, l’intervento del giudice nell’esercizio della sua competenza estesa al merito al fine di allineare detti importi, che ha solo una carattere facoltativo e si basa su considerazioni di opportunità, è soltanto una possibilità concessa a determinate condizioni. Esso non può, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essere trasformato in obbligo.
ii) Dovere del giudice investito di ricorsi paralleli: le indicazioni della giurisprudenza risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
25
) a quella risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P)
58.
È assodato che il giudice dell’Unione, investito di un ricorso di annullamento, non può statuire ultra petita (
26
). Infatti, il principio dispositivo esige che il giudice possa pronunciarsi soltanto su ciò che gli è precisamente richiesto dalle parti, fatta eccezione, ovviamente, per i motivi e le questioni che può, se del caso, sollevare d’ufficio.
59.
È in attuazione di tale principio cardine del procedimento che la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., ha precisato che, se uno dei destinatari di un atto adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece, quelli riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice è chiamato a risolvere (
27
). Nello stesso senso, la Corte, nella sentenza ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a. (
28
), ha sottolineato che, qualora un destinatario di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge un’ammenda per un’infrazione alle regole di concorrenza decida di proporre ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione può essere investito solamente degli elementi della decisione che riguardino il destinatario stesso. Per contro, gli elementi riguardanti altri destinatari, che non siano stati impugnati, non ricadono nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere.
60.
Tali cause riguardavano tuttavia situazioni particolari, particolarità che sono state messe in luce ai punti 47 e 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), in cui l’annullamento della decisione impugnata nei confronti di una determinata società non poteva produrre alcun effetto nei confronti delle altre società, del resto destinatarie di una decisione considerata distinta. Infatti, si deve ammettere senza troppe difficoltà che le destinatarie in questione erano entità indipendenti oggetto di decisioni diverse o, quantomeno, di un gruppo di decisioni individuali ben distinte (
29
).
61.
La situazione che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
) era del tutto diversa.
62.
In tale sentenza, emessa dalla Grande Sezione, la Corte ha infatti dichiarato che, quando la società controllante non è coinvolta in un’infrazione, cosicché la sua
responsabilità era puramente derivata
da quella della sua controllata (prima condizione) e vi è
identità dell’oggetto
dei ricorsi paralleli della controllante e della sua controllata (seconda condizione), il Tribunale poteva validamente far beneficiare la controllante della riduzione della durata dell’infrazione decisa nell’ambito del procedimento avviato dalla controllata e, correlativamente, ridurre anche nei confronti della controllante l’importo dell’ammenda inflitta.
63.
Nel caso di specie, si pone la questione se, anziché disporre di una facoltà concessagli a determinate condizioni, il Tribunale fosse tenuto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella stessa misura decisa nei confronti della sua controllata. Va sottolineato, infatti, che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), si poneva esclusivamente la questione se il Tribunale
potesse
o meno allineare detti importi, e non se
dovesse
farlo.
64.
Alcuni argomenti potrebbero, in un certo senso, militare a favore dell’obbligo, per il Tribunale, di adottare la stessa soluzione applicata nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
).
65.
In primo luogo, una tale posizione sarebbe in linea con l’accezione unitaria della nozione di impresa raccomandata dalla [OSCURATO:PERSONA] e approvata dalla giurisprudenza della Corte. Nel caso in cui la società controllante sia condannata esclusivamente a causa degli atti commessi dalla controllata, la mancata applicazione della riduzione dell’ammenda decisa nei confronti della controllata si risolverebbe in definitiva in una scissione artificiosa di tali due entità, che fanno parte tuttavia della medesima impresa. In un tale contesto, deve esistere una certa coerenza tra l’ammenda inflitta alla società controllante e quella inflitta alla sua controllata. Potrebbe infatti sembrare un po’ contraddittorio, da un lato, sostenere un’accezione unitaria della nozione d’impresa ai fini dell’imputabilità dei comportamenti illeciti e, dall’altro, sostenere un approccio separatista quando si tratta di trarre tutte le conseguenze di tale accezione unitaria.
66.
In secondo luogo, l’obbligo imposto al Tribunale di far beneficiare la società controllante della riduzione dell’ammenda eventualmente decisa nei confronti della controllata andrebbe nel senso della piena esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale per quanto riguarda la controllata. Questo punto appare tanto più importante in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non sembra sempre disposta (
30
) a trarre pienamente le conseguenze della riduzione decisa nei confronti della controllata. Tornerò in seguito su quest’ultimo punto, che a mio avviso costituisce un parametro chiave della risposta che dev’essere fornita, nel caso di specie, agli interrogativi sollevati con il primo e con il terzo motivo.
67.
In terzo luogo, non va dimenticato che il Tribunale esercita, sull’importo delle ammende, una competenza estesa al merito, nell’ambito della quale il principio «ne ultra petita» gioca un ruolo ben più limitato, se non marginale, che in materia di controllo di legittimità (
31
).
68.
Nell’esercizio di tale competenza, il Tribunale deve tenere conto, ai fini della determinazione della congruità dell’importo dell’ammenda da infliggere, di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti nel momento in cui decide.
69.
Tra questi elementi non può escludersi che figuri l’eventuale presa in considerazione del carattere puramente derivato della responsabilità di una società controllante in un determinato caso e delle conseguenze necessarie che ciò implica in caso di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla controllata. In tale contesto, si potrebbe del resto sostenere che il fatto di trarre le conseguenze di una siffatta riduzione su quella della società controllante (la cui responsabilità sia puramente derivata da quella della sua controllata), associato al requisito dell’identità di oggetto dei ricorsi paralleli presentati dalla controllante e dalla sua controllata, è caratterizzato da una certa automaticità e non dovrebbe porre difficoltà insormontabili al Tribunale.
70.
Tuttavia, per quanto allettante, l’imposizione di un obbligo in tal senso al Tribunale potrebbe rimediare solo in parte agli inconvenienti generati dalle condizioni e dalle incertezze che caratterizzano inevitabilmente l’intervento del giudice. Infatti, sono dell’avviso che l’intervento del giudice nel senso auspicato dalla ricorrente non possa essere l’unica o la principale garanzia dell’effettività dell’accezione unitaria dell’impresa e delle inevitabili conseguenze sull’importo dell’ammenda inflitta a una società controllante la cui responsabilità sia puramente derivata da quella della sua controllata.
71.
Anzitutto, e a rischio di dover ricordare ciò che apparirà come un’evidenza, l’intervento del giudice non può che essere accidentale, nel senso che esso è sempre condizionato alla previa proposizione di un ricorso o di più ricorsi paralleli. Non può escludersi, pertanto, che, in un caso come quello in esame, la società controllante non reputi opportuno o non sia in grado di proporre un ricorso avverso la decisione che le infligge, in solido con la propria controllata, un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza. In una tale situazione, e nonostante il fatto che la società controllante sia stata destinataria della decisione controversa solo a causa degli atti commessi dalla sua controllata, essa sarebbe necessariamente privata di qualsiasi possibilità di beneficiare della riduzione dell’ammenda eventualmente decisa dal Tribunale nei confronti di detta controllata.
72.
Inoltre, anche supponendo che siano stati proposti, come nel caso di specie, ricorsi paralleli rispettivamente dalla società controllante e dalla controllata, occorre inoltre che tali ricorsi presentino un’identità di oggetto, almeno quando è coinvolto l’esercizio del controllo di legittimità.
73.
Infine – e questo punto mi sembra rivelare tutti i limiti di un eventuale riconoscimento di un obbligo di intervento del giudice –, anche nell’ambito della competenza estesa al merito, affinché il Tribunale possa tener conto, ai fini della modifica dell’ammenda inflitta alla società controllante, delle proprie constatazioni effettuate con riferimento alla sua controllata, occorre inoltre che il Tribunale si sia effettivamente pronunciato (o si pronunci contemporaneamente) sul ricorso proposto dalla controllata nel momento in cui statuisce sul ricorso proposto dalla controllante. Non può escludersi che, a causa di scelte processuali e di vincoli materiali propri a ciascuna causa, il giudice dell’Unione si sia già pronunciato sul ricorso proposto dalla società controllante nel momento in cui deve statuire su quello proposto dalla sua controllata.
74.
Di conseguenza, sono fermamente convinto che la coerenza delle soluzioni decise nei confronti, rispettivamente, della società controllante e della sua controllata in una situazione come quella del caso di specie debba, in primo luogo, essere garantita dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale è tenuta, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze comporta. Al di là di qualsiasi altra considerazione, spetta a tale istituzione trarre le eventuali conseguenze, nei confronti di una società controllante, di una sentenza riguardante una controllata di quest’ultima.
75.
La necessità che la [OSCURATO:PERSONA] tragga tutte le conseguenze, nei confronti di una società controllante, delle constatazioni effettuate e della soluzione adottata in via definitiva nell’ambito del ricorso proposto da una controllata avverso una decisione che infligge un’ammenda in solido alle due società deve essere ricordata con forza. Essa non può dipendere da considerazioni di opportunità. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe in particolare, in tutti i casi in cui una controllata ottiene l’annullamento, in tutto o in parte, dell’ammenda, farne beneficiare anche la società controllante. Ricordo infatti che, in un caso come quello in esame, vale a dire nell’ipotesi in cui la responsabilità della società controllante sia puramente derivata dagli atti commessi dalla sua controllata, mantenere per la controllante un livello dell’ammenda superiore a quello di cui è in definitiva debitrice la sua controllata equivale a infliggere una parte di ammenda che non è basata su alcun fondamento giuridico.
76.
È alla luce di tutte queste considerazioni che esaminerò più specificamente il primo e il terzo motivo dedotti nell’ambito della presente impugnazione.
b) Sul primo motivo
77.
Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio, sono dell’avviso che, benché possano essere effettuati raffronti inevitabili con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), la risposta da dare debba, in ogni caso, essere configurata diversamente.
78.
Infatti, in tale causa, si contestava al Tribunale di non aver dato alla [OSCURATO:PERSONA] l’opportunità di prendere posizione sull’intenzione di quest’ultimo di ridurre l’ammenda inflitta alla Tomkins plc basandosi su motivi che erano stati dedotti esclusivamente dalla sua controllata nella causa parallela che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
32
). Il motivo è stato respinto dalla Corte, la quale ha statuito che le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione sia del principio del contraddittorio sia del diritto ad un equo processo erano fondate sulla ferma convinzione, da parte di tale istituzione, che esistesse un’impossibilità assoluta che la società controllante, vale a dire la Tomkins plc, si giovasse di una riduzione del periodo di infrazione accertato per la sua controllata [OSCURATO:PERSONA], non essendo i ricorsi interamente identici. Orbene, precisa la Corte, «in talune circostanze tale possibilità sussiste» (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
, punto 61).
79.
Nel caso di specie, non si può, per contro, essere insensibili all’argomento secondo cui la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla controllata, non accompagnata da una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla società controllante, ha modificato la natura (
33
) della responsabilità di quest’ultima. Infatti, o la responsabilità della società controllante nella fattispecie non potrebbe più essere considerata come puramente derivata da quella della controllata, o la differenza tra l’importo dell’ammenda inflitta alla controllante e quello dell’ammenda fissata per la sua controllata sarebbe privo di qualsiasi fondamento giuridico o di qualsiasi base legale.
80.
Tuttavia, non sono convinto che il principio del contraddittorio, che implica in particolare che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (
34
) – siano essi stati rilevati d’ufficio dal giudice o meno –, sia stato violato dal Tribunale nell’ambito del procedimento contenzioso che ha dato luogo alla sentenza impugnata.
81.
Infatti, anche ammettendo che debba essere accolto l’argomento secondo cui la sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella emessa lo stesso giorno nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
), ha modificato la natura della responsabilità che incombe alla ricorrente, la sentenza impugnata, a mio avviso, non può essere ritenuta problematica sotto il profilo del rispetto dei diritti della difesa.
82.
Pertanto, sono dell’avviso che il motivo vertente sulla violazione nella fattispecie del principio del contraddittorio sia, se non inconferente, chiaramente infondato.
83.
Il motivo è inconferente nel senso che non è la sentenza impugnata ad aver eventualmente modificato la natura della responsabilità, ma l’effetto congiunto di essa e della sentenza pronunciata lo stesso giorno nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
).
84.
Il motivo è, in ogni caso, infondato in quanto non è affatto dimostrato che il Tribunale abbia emesso la sentenza impugnata omettendo di sottoporre un elemento di fatto o di diritto alla discussione delle parti. Una decisione diversa equivarrebbe ad imporre al giudice di invitare sistematicamente un soggetto giuridico a pronunciarsi sull’eventuale impatto delle prese di posizione adottate in cause connesse o parallele.
85.
Infine, è assodato che l’eventuale violazione, da parte del Tribunale, di un diritto procedurale, quale il rispetto del principio del contraddittorio, potrebbe condurre all’annullamento della sua sentenza solo se sia stato dimostrato che tale violazione ha avuto un’incidenza sulla risoluzione della controversia (
35
).
86.
A mio avviso, una tale dimostrazione manca nel caso di specie. Infatti, non è dimostrato che un invito della ricorrente nel senso auspicato da quest’ultima sarebbe stato inesorabilmente in grado di modificare l’esito del procedimento.
c) Sul terzo motivo
87.
Anche il terzo motivo non mi convince.
88.
Come ho osservato in precedenza, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
) non può desumersi che il Tribunale abbia commesso un qualsiasi errore di diritto o abbia esercitato male la propria competenza estesa al merito omettendo, nella fattispecie, di allineare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a quello inflitto in definitiva alla sua controllata nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
).
89.
Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, non mi convince l’argomento della ricorrente, che tende in sostanza ad affermare che il Tribunale avrebbe oltrepassato i propri poteri nell’esercizio della propria competenza estesa al merito nel modificare, in tale ambito, la natura della sua responsabilità.
90.
Sulla scia di quanto ho osservato a proposito del primo motivo, è sufficiente ricordare che ciò che è eventualmente problematico sotto il profilo della modifica dell’estensione della responsabilità è la riduzione operata nella causa parallela [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
), e non la sentenza impugnata considerata isolatamente.
91.
Per quanto concerne la seconda parte del terzo motivo, essa riguarda in larga parte le indicazioni che bisogna trarre dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
).
92.
Ancora una volta, ritengo necessario ricordare che la Corte ha menzionato soltanto una possibilità, per il Tribunale, quando una società controllante e la sua controllata contestano le loro ammende mediante ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto, di far beneficiare la società controllante della medesima riduzione dell’ammenda concessa alla sua controllata. Del resto, mi sembra che ciò risulti abbastanza chiaramente dai termini utilizzati dalla Corte, in particolare dal duplice impiego, al punto 61 di detta sentenza, del termine «possibilità». Sebbene la Corte abbia dichiarato che la competenza estesa al merito consentiva al Tribunale di allineare l’importo dell’ammenda inflitta alla società controllante a quello da esso fissato per la controllata nell’ambito del ricorso parallelo proposto da quest’ultima, essa non ha affatto trasformato tale possibilità in obbligo.
93.
Per le ragioni sopra esposte, il riconoscimento di un siffatto obbligo ovvierebbe solo in parte agli inconvenienti derivanti dal mancato allineamento degli importi delle ammende inflitte, rispettivamente alla società controllante e alla sua controllata.
94.
In ogni caso, anche ammettendo che la Corte decida di sancire un tale obbligo per il Tribunale, il che non mi sembra affatto opportuno tenuto conto dell’obbligo di esecuzione imposto alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, detto obbligo di intervento del giudice potrebbe essere imposto solo a determinate condizioni.
95.
Oltre all’esistenza di ricorsi paralleli proposti dalla controllata e dalla sua società controllante, i ricorsi, come risulta chiaramente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), dovrebbero avere anche il
medesimo oggetto
.
96.
Benché la Corte non abbia chiaramente delineato i contorni di tale nozione di oggetto in detta sentenza, rimane il fatto che due elementi essenziali consentono di comprenderne il contenuto.
97.
Da una parte, la Corte non esige un’identità dei motivi dedotti o dell’argomentazione sviluppata a sostegno di tali motivi. Un siffatto approccio si rivelerebbe troppo restrittivo e rischierebbe di causare il fallimento di qualsiasi tentativo di allineamento degli importi delle ammende deciso dal Tribunale nell’ambito della sua competenza estesa al merito.
98.
Dall’altra parte, per concludere che esiste un’identità di oggetto non può essere sufficiente esigere che le conclusioni presentate rispettivamente dalla controllata e dalla controllante tendano al medesimo risultato. Analogamente, la contestazione generica della congruità o della proporzionalità dell’ammenda rispetto ai criteri di durata e di gravità dell’infrazione non può portare a concludere per l’esistenza di un’identità di oggetto.
99.
Su questo punto, mi sembra che la Corte abbia convalidato l’approccio che il Tribunale aveva adottato nella causa Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (T‑382/06,
EU:T:2011:112
), distinguendo le censure vertenti sulla durata dell’infrazione a seconda che riguardassero o meno il medesimo aspetto. Infatti, il Tribunale aveva allineato gli importi delle ammende soltanto in tale ipotesi. Al punto 56 della sua sentenza, la Corte sembra aver approvato la distinzione operata dal Tribunale, statuendo che quest’ultimo non poteva essere criticato per essersi rifiutato di tener conto, nella causa avviata dalla Tomkins plc, di un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione di un fattore di deterrenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha evidenziato, in tale contesto, che il Tribunale, ai punti da 56 a 58 della stessa sentenza, aveva tratto la dovuta conseguenza dalla circostanza che il ricorso della Tomkins plc non riguardava un errore della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione del fattore di deterrenza.
100.
Ritornando al caso di specie, se è vero che, in aggiunta a numerosi motivi vertenti sull’imputabilità dell’infrazione alla ricorrente, quest’ultima ha contestato anche la determinazione del periodo dell’infrazione, è pur vero che non lo ha fatto esattamente sotto lo stesso profilo della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, oltre alle constatazioni relative alla sua partecipazione effettiva durante determinati periodi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva criticato anche il metodo utilizzato, nel calcolare l’ammenda, per definire il fattore moltiplicatore applicabile in funzione della durata dell’infrazione.
101.
Orbene, è proprio la censura vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nell’applicazione della metodologia risultante dagli orientamenti che ha indotto il Tribunale a ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata della ricorrente.
102.
Pertanto, sono dell’avviso che, ammesso che il Tribunale fosse obbligato a tener conto della riduzione dell’ammenda da esso decisa per la [OSCURATO:PERSONA], non poteva ridurre nella stessa misura quella inflitta alla ricorrente. Infatti, il ricorso della ricorrente non riguardava la metodologia applicata in relazione alla durata e non aveva quindi, su tale punto, lo stesso oggetto di quello della sua controllata [OSCURATO:PERSONA].
103.
Anche per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, si pone la questione se il Tribunale dovesse concedere d’ufficio la stessa riduzione dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA].
104.
A tal riguardo, è sufficiente ricordare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e che, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi (
36
).
105.
Poiché la ricorrente non ha contestato, in primo grado, la metodologia applicata nella determinazione del fattore applicabile in relazione alla durata dell’infrazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, essa non può sostenere, a mio avviso, in fase di impugnazione, di essere stata oggetto, da parte del Tribunale, di un trattamento meno favorevole di quello riservato alla sua controllata.
106.
Inoltre, poiché il principio della parità di trattamento non è un motivo di ordine pubblico (
37
), il Tribunale non è era tenuto, in diritto, a rilevare l’illegittimità da cui era viziata l’applicazione del fattore moltiplicatore, quand’anche la sua attenzione fosse stata attirata su tale questione nell’ambito del ricorso parallelo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
107.
Tali considerazioni valgono anche per quanto riguarda la censura vertente sull’asserita violazione del principio di proporzionalità. Il fatto che il Tribunale debba esercitare la propria competenza estesa al merito nel rispetto di quest’ultimo principio non implica che esso sia tenuto a sollevare qualsiasi argomento relativo a una possibile violazione di tale principio.
108.
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che occorra respingere il primo e il terzo motivo dell’impugnazione.
B –
Secondo motivo, vertente su errori di diritto relativi alla motivazione della sentenza impugnata
109.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso diversi «errori relativi alla motivazione» nell’esercizio, rispettivamente, del controllo di legittimità e della sua competenza estesa al merito.
1. Prima parte: sussistenza di un errore di diritto del Tribunale nell’ambito del suo controllo di legittimità, per essersi astenuto dal censurare la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di motivazione
a) Argomenti delle parti
110.
La ricorrente formula due censure.
111.
In primo luogo, essa considera che il Tribunale abbia commesso errori nel controllo della motivazione della decisione controversa relativa agli argomenti destinati a rovesciare la presunzione di influenza determinante.
112.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], vari elementi imponevano nella fattispecie, in conformità con le indicazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
38
), una motivazione rafforzata in merito alle ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli elementi presentati non fossero sufficienti per rovesciare detta presunzione.
113.
Anzitutto, la decisione controversa non rientrerebbe nella prassi decisionale costante, ma segnerebbe un cambiamento di approccio, evidenziato nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
), nell’applicazione della presunzione di influenza determinante delle società controllanti sulle loro controllate. Inoltre, tale cambiamento di approccio avrebbe comportato una notevole differenza di trattamento della ricorrente, che esigeva un’attenzione particolare da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Occorrerebbe sottolineare poi che, nel caso di specie, la responsabilità della ricorrente è una responsabilità interamente derivata da quella della sua controllata, la sola ad aver partecipato direttamente all’infrazione. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata formalmente avvertita soltanto nel momento dell’invio della comunicazione degli addebiti, il che è potenzialmente in grado di pregiudicare i diritti della difesa.
114.
Citando la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
) (in particolare i suoi punti 160 e 167), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale al punto 123 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia esaminato tutte le prove che essa aveva prodotto. Il Tribunale avrebbe omesso di censurare la totale assenza di motivazione della decisione controversa su tale punto, il che costituisce una violazione di una formalità sostanziale. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata rivelerebbe una confusione (v., in particolare, punti 74 e 146 della sentenza impugnata) tra, da una parte, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA], quando la società controllante detiene il 100% della sua controllata, di presumere l’esistenza di un’unità economica tra esse e, dall’altra, la possibilità legittima, per una società che voglia rovesciare una tale presunzione, di presentare qualsiasi elemento in grado di dimostrare che le due società in questione non costituiscono una siffatta unità.
115.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sostituendo il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA] anziché censurare la decisione controversa per difetto di motivazione, il Tribunale abbia ecceduto i limiti del proprio controllo di legittimità, il che dovrebbe necessariamente condurre all’annullamento della sentenza impugnata. Ciò sarebbe vero segnatamente per quanto riguarda la motivazione della risposta agli argomenti relativi rispettivamente all’autonomia finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
) (in particolare, punti 89 e 90 della sentenza impugnata), alla mancata comunicazione, da parte della controllata alla controllante, della sua attività sul mercato (punto 95 della sentenza impugnata), all’assenza di istruzioni date dalla società controllante alla ricorrente (punto 99 della sentenza impugnata) e, infine, all’assenza di sovrapposizioni del personale all’interno degli organi di direzione della società controllante e della sua controllata (punti da 75 a 80 della sentenza impugnata).
116.
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tali censure, che considera irricevibili e, in ogni caso, infondate.
b) Valutazione
i) Ricevibilità
117.
Occorre innanzitutto pronunciarsi sulla ricevibilità della presente parte.
118.
Come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA], è legittimo chiedersi se la ricorrente, nel sollevare per la prima volta la questione della motivazione, in quanto formalità sostanziale, della decisione controversa, tenda a modificare l’oggetto della controversia deferita al Tribunale.
119.
Sembra infatti che i punti della sentenza impugnata contestati nell’ambito del secondo motivo della presente impugnazione (
39
), i quali miravano a rispondere all’argomento esposto nella seconda parte del quarto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, si riferissero essenzialmente alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi addotti al fine di rovesciare la presunzione di influenza determinante.
120.
La ricorrente ha peraltro sottolineato che le censure da essa formulate nell’ambito del presente motivo riguardano una «totale assenza di motivazione» della decisione controversa, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.
121.
A tal riguardo, è assodato che la violazione dell’obbligo della motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE per gli atti adottati dalle istituzioni, e concepita come formalità sostanziale,
può
essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tale possibilità deriva logicamente dalla necessità, per il giudice chiamato a risolvere la controversia, di conoscere, al fine di esercitare concretamente il proprio controllo, il ragionamento dell’autore dell’atto. È pertanto assodato che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo fondamentale di consentire un controllo giurisdizionale (
40
).
122.
La questione se il difetto di motivazione
debba
essere rilevato d’ufficio in tutti i casi è molto più delicata e richiede, nelle particolari circostanze del caso di specie, una risposta negativa.
123.
A mio avviso, quando il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di una valutazione contenuta nell’atto impugnato – nella fattispecie, quella riguardante l’esame degli elementi presentati al fine di rovesciare la presunzione di influenza determinante della ricorrente sulla sua controllata –, egli deve necessariamente, per effettuare il proprio controllo, essere in grado di comprendere il contenuto della decisione e il ragionamento seguito dall’autore dell’atto. In altri termini, l’esame della fondatezza delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] passa necessariamente attraverso la verifica, anche implicita, della sufficienza della motivazione della decisione controversa.
124.
Pertanto, sottoscrivo pienamente la posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non può essere tenuto a controllare d’ufficio la motivazione della decisione controversa su aspetti che non sono stati menzionati dinanzi a lui. Del resto, è in questo senso che la Corte si è recentemente pronunciata respingendo, nell’ambito di un’impugnazione, due motivi vertenti sulla motivazione della decisione controversa i quali, analogamente a quanto avviene nel caso di specie, non erano stati espressamente dedotti in primo grado (
41
).
125.
La situazione che si presenta nel caso di specie si distingue così da quella di cui si trattava nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
), causa nella quale la questione della motivazione del rigetto degli argomenti dedotti dalla ricorrente al fine di rovesciare la presunzione di influenza determinante era stata specificamente sollevata in primo grado (
42
).
126.
Nella fattispecie, va rilevato che la ricorrente ha focalizzato la propria argomentazione sul ricorso stesso alla presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla propria controllata [OSCURATO:PERSONA], che le era stata opposta, e sugli elementi che avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a rovesciare tale presunzione. I punti criticati della sentenza impugnata riguardavano quindi la fondatezza delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale insufficienza, sotto il profilo del rispetto delle formalità sostanziali, della motivazione della decisione controversa.
127.
Pertanto, ritengo che la prima parte del motivo debba essere integralmente respinta in quanto irricevibile.
128.
Mi sembra infatti difficilmente concepibile censurare il Tribunale per non aver sollevato una questione che non gli è stata direttamente sottoposta. Una diversa conclusione equivarrebbe, secondo me, a violare i principi cardine del processo imponendo un obbligo sproporzionato al giudice, obbligo che troverebbe il proprio fondamento nel desiderio di «compensare» in qualche modo il ricorso, convalidato dalla Corte, alla presunzione di influenza delle società controllanti sulle loro controllate. Tornerò in seguito su questo punto.
129.
Per l’ipotesi in cui la Corte non accolga tale conclusione, occorre esaminare la questione di merito se il Tribunale abbia violato quanto statuito nella predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
ii) Portata dell’obbligo di motivazione secondo la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P)
130.
La ricorrente sembra suggerire che la questione del rilievo d’ufficio della motivazione degli atti delle istituzioni si presenta sotto una nuova luce e con una particolare gravità per quanto riguarda le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che fanno ricorso alla presunzione di influenza determinante. Infatti, se ci si attiene alle indicazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
), la Corte avrebbe sottolineato in particolare che, in concomitanza con l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di includere nella decisione controversa «un’esposizione circostanziata» dei motivi per i quali essa considerava che gli elementi presentati dalla società controllante ricorrente non erano sufficienti per superare la presunzione applicata in tale decisione, il Tribunale era tenuto a dedicare
particolare attenzione
alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto a tale obbligo (punto 167 della sentenza).
131.
Ricordo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
), la Corte ha sottolineato in particolare che, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che si fonda esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso tenuta – sotto pena di rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a rovesciare tale presunzione. Il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta presunzione, il cui superamento esigerebbe che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate (punto 153 della medesima sentenza).
132.
In tale contesto, la Corte precisava che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non sia necessariamente tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti invocati dinanzi ad essa dagli interessati, il Tribunale era tenuto,
in considerazione dell’insieme delle circostanze della fattispecie
, a dedicare particolare attenzione alla questione se quest’ultima decisione contenesse un’esposizione circostanziata dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] considerava che gli elementi presentati dalla ricorrente non erano sufficienti per superare la presunzione applicata nella decisione (punti 161 e 167 della sentenza).
133.
Oltre al fatto, menzionato in precedenza, che dinanzi al Tribunale era stata sollevata la questione della motivazione della parte della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorso alla presunzione di influenza determinante e agli argomenti finalizzati a rovesciarla, la Corte mirava, mi sembra, a mettere in luce talune circostanze particolari, e non, a mio avviso, a sancire un qualsivoglia obbligo di motivazione rafforzato e, in concomitanza, ad esigere dal Tribunale una particolare vigilanza a tal riguardo.
134.
Ciò mi sembra risultare abbastanza chiaramente dai termini utilizzati dalla Corte, la quale, dopo aver richiamato la giurisprudenza costante in materia di motivazione degli atti di portata individuale (
43
), e in particolare la regola secondo cui l’obbligo di motivazione deve essere adeguato a ciascun caso, menziona talune particolarità proprie del caso di specie.
135.
Innanzitutto, la Corte aveva rilevato che soltanto un punto della decisione controversa, in tale causa, esponeva realmente i motivi del rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli argomenti della ricorrente relativi alla presunta autonomia della sua controllata (
44
).
136.
Inoltre, secondo la Corte, la causa in questione era caratterizzata da un cambiamento di approccio nei confronti della ricorrente – non contestato nell’ambito del procedimento d’impugnazione – tra la decisione «perossidi organici» (
45
) e la decisione controversa in detta causa (
46
).
137.
A termini della sentenza, è del resto soltanto in considerazione di «circostanze particolari» che la Corte aveva in definitiva concluso che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel giudicare che la decisione controversa era conforme all’articolo 253 CE e nel non sanzionare un difetto di motivazione che vizia la decisione controversa per quanto concerne l’ammenda inflitta alla ricorrente (
47
).
138.
Nel caso di specie, non mi sembra che le indicazioni di tale sentenza siano state violate.
139.
In primo luogo, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente menzionato, mi sembra che sia i termini della decisione della [OSCURATO:PERSONA] sia le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di quest’ultima debbano essere distinti da quelli che hanno dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
). Siamo innegabilmente in presenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che contiene una motivazione più densa (
48
) e certamente meno ambigua di quella che caratterizzava la decisione di cui si trattava in tale causa.
140.
In secondo luogo, si può dubitare che la [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata dalla propria prassi decisionale con l’adozione della decisione controversa nel caso di cui ci occupiamo. Quest’ultima è infatti caratterizzata da una certa ortodossia riguardo all’applicazione della presunzione di esercizio effettivo stabilita per quanto concerne i rapporti tra le società controllanti e le loro controllate detenute al 100%. Infatti, mi sembra che il ricorso a tale presunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e il suo riconoscimento nella giurisprudenza della Corte (
49
) siano ben anteriori all’adozione della decisione controversa.
141.
Da tutte queste considerazioni risulta che l’argomento vertente su una presunta violazione dell’obbligo di motivazione, quale è stato precisato dalla suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non può, a mio avviso, essere accolto.
142.
In ogni caso, non sono convinto che il Tribunale abbia commesso un qualsivoglia errore nell’«analisi della motivazione» della decisione controversa. Mi sembra infatti che tutti gli elementi addotti dalla ricorrente al fine di contestare e di rovesciare la presunzione di influenza determinante in tale contesto (
50
) siano stati debitamente presi in considerazione dal Tribunale, e che quest’ultimo si sia effettivamente assicurato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente esaminato gli elementi presentati in risposta alla comunicazione degli addebiti. Lo dimostrano le notevoli considerazioni dedicate dal Tribunale all’esame degli argomenti presentati a tal riguardo dalla ricorrente e vertenti, rispettivamente, sull’assenza di sovrapposizione della direzione della ricorrente e di quella della [OSCURATO:PERSONA] (punti da 75 a 81), sull’asserita definizione autonoma, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della propria strategia commerciale (punti da 82 a 87), sull’asserita autonomia finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] e sulla modesta percentuale delle vendite di cere di paraffina nel fatturato di quest’ultima (punti da 88 a 93), sulle asserzioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva informato la ricorrente della propria attività sul mercato (punti da 94 a 96) e sulle asserzioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era soggetta alle istruzioni della ricorrente e agiva in nome e per conto proprio (punti da 97 a 100).
143.
Contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, ritengo che dette considerazioni non rivelino alcuna confusione tra la possibilità di ricorrere alla presunzione di influenza determinante, quale deriva dalla giurisprudenza, e la possibilità legittima, per qualsiasi società, di presentare elementi al fine di rovesciare tale presunzione.
144.
Infine, non mi convince neanche la censura relativa al fatto che il Tribunale, in particolare ai punti 89, 90, 95, 98 e 99, avrebbe sostituito la propria valutazione a quella, carente, della [OSCURATO:PERSONA].
145.
Oltre al fatto che alcuni dei passaggi riguardano considerazioni ad abundantiam (
51
), la cui confutazione non può comportare l’annullamento della sentenza (
52
), la circostanza che il Tribunale abbia fatto proprie, nei passaggi della sentenza relativi alla seconda parte del quarto motivo, alcune considerazioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA], pur confrontandole con l’analisi critica risultante dalla discussione svoltasi tra le parti, non può essere assimilata a un tentativo di sostituzione della motivazione.
146.
Di conseguenza, propongo di respingere la prima parte del secondo motivo in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata.
2. Seconda parte: difetto di motivazione del Tribunale operante nell’ambito del suo potere di riforma
a) Argomenti delle parti
147.
La ricorrente contesta al Tribunale di non aver verificato, di propria iniziativa, l’adeguatezza della motivazione dell’importo dell’ammenda, per quanto riguarda sia la gravità che la durata dell’infrazione, mentre ha proceduto a una siffatta verifica nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale commette un duplice errore di diritto: in primo luogo, omette di verificare in modo indipendente e d’ufficio l’adeguatezza dell’ammenda che le è stata inflitta e, in secondo luogo, motiva in modo errato la propria valutazione limitandosi a dichiarare, al punto 224 della sentenza impugnata, che l’importo dell’ammenda è adeguato «tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie».
148.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che tale parte sia respinta.
b) Valutazione
149.
La seconda parte del secondo motivo presenta, a mio avviso, due aspetti. Il primo è strettamente legato alle questioni sollevate con il primo motivo, poiché è effettuato un parallelismo con l’importo dell’ammenda stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
). Il secondo mira più in generale a denunciare un difetto di motivazione dell’adeguatezza dell’ammenda che le è stata inflitta.
150.
Sul primo aspetto, rinvio alle considerazioni esposte in precedenza. Infatti, da un lato, il Tribunale non era tenuto ad allineare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a quello definitivamente fissato per la sua controllata e, dall’altro, le censure sollevate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale in merito alla durata dell’infrazione non riguardavano il medesimo aspetto censurato dal Tribunale e non avevano quindi il «medesimo oggetto».
151.
Sul secondo aspetto, non ritengo che i punti della sentenza impugnata specificamente menzionati dalla ricorrente (punti da 214 a 219 e 224) siano viziati da un qualsivoglia errore di valutazione o difetto di motivazione, per quanto generiche o succinte possano sembrare le considerazioni esposte dal Tribunale.
152.
Nella fattispecie, va ricordato che il Tribunale ha dichiarato quanto segue in merito ai motivi dedotti a sostegno delle domande di riforma (
53
).
153.
Innanzitutto, ha respinto l’ottavo motivo, volto alla soppressione dell’ammenda che era stata inflitta alla ricorrente e relativo alla violazione degli orientamenti del 2006 e al carattere sproporzionato dell’importo dell’ammenda. Il ragionamento seguito dal Tribunale in risposta a tale motivo (
54
) non è affetto da alcuna ambiguità e, peraltro, non è stato affatto contestato nell’ambito della presente impugnazione.
154.
Poi, è sulla base di un’esposizione a mio avviso sufficiente (
55
) che il Tribunale ha respinto l’intera argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito del nono motivo, volto a una riduzione significativa dell’importo dell’ammenda e vertente sulla determinazione asseritamente erronea della gravità e della durata delle presunte pratiche nonché sulla violazione dei diritti della difesa.
155.
Inoltre, il Tribunale, per quanto riguarda la censura relativa a una motivazione insufficiente della mancata presa in considerazione dell’assenza di effetti delle pratiche controverse sul mercato di riferimento, sebbene abbia dichiarato che l’esame della motivazione rientrava nel controllo di legittimità della decisione controversa, che esso esercita a norma dell’articolo 230 CE (
56
), non si è tuttavia rifiutato di rispondere agli argomenti della ricorrente, quali sono stati presentati nel ricorso in primo grado (
57
).
156.
Tali considerazioni mi sembrano altrettanto valide per quanto riguarda gli argomenti addotti al fine di invalidare le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla durata dell’infrazione (v. punti da 215 a 219 della sentenza impugnata).
157.
Infine, non posso condividere l’argomento vertente sul fatto che la conclusione, esposta al punto 224 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente era adeguato «tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie», che sarebbe particolarmente vaga e generica, dimostrerebbe che il Tribunale non ha esercitato il controllo esteso al merito a cui è tenuto.
158.
A parte il fatto che la ricorrente omette di rilevare che la conclusione a cui è giunto il Tribunale al punto 224 della sentenza impugnata fa seguito a un esame di tutti i motivi dedotti a sostegno della domanda di riforma, essa non indica per quali aspetti, precisamente menzionati nel corso del procedimento, il ragionamento seguito dal Tribunale sia viziato da un difetto di motivazione.
159.
Ammesso che la ricorrente miri in realtà a censurare il controllo, da parte del Tribunale, dell’adeguatezza dell’ammenda che le è stata inflitta, essa omette di menzionare quali elementi avrebbero dovuto, a suo avviso, essere presi in considerazione nell’esercizio della competenza estesa al merito. Non si può pretendere dal Tribunale, nell’esercizio di tale competenza, di sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] esaminando d’ufficio altre censure che possano eventualmente essere sollevate contro gli elementi contestati della decisione controversa (
58
).
160.
Per tutte queste ragioni, propongo di respingere integralmente il secondo motivo.
C –
Sui motivi dal quarto al sesto, volti all’annullamento o alla modifica dell’importo dell’ammenda
161.
Con il suo quarto motivo, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte, alla luce delle considerazioni esposte in particolare nell’ambito del terzo motivo, utilizzi pienamente il proprio potere di riforma annullando o riducendo l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto di tutte le circostanze di diritto della causa.
162.
Con il suo quinto motivo, la ricorrente chiede alla Corte, in ulteriore subordine, anche in assenza di annullamento della sentenza impugnata, di constatare che il Tribunale ha male applicato il proprio potere di riforma e di ridurre l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] al livello di quella inflitta alla sua controllata in forza della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
), vale a dire di ridurre l’ammenda di un importo di EUR 2704158.
163.
Con il suo sesto e ultimo motivo, dedotto in estremo subordine, la ricorrente chiede, in ogni caso, alla Corte di allineare l’importo di base dell’ammenda inflittale a quello stabilito per la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] o, in caso di impugnazione presentata dalla sua controllata, dalla sentenza della Corte pronunciata su tale impugnazione, se quest’ultima consideri la causa matura per essere decisa, o dalla sentenza emessa dal Tribunale su rinvio della causa dinanzi a quest’ultimo da parte della Corte. Per le stesse ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’eventuale annullamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata debba necessariamente comportare l’annullamento dell’ammenda che le è stata inflitta.
164.
Poiché i primi tre motivi dell’impugnazione devono essere respinti, il quarto motivo, che è subordinato alla condizione dell’eventuale accoglimento di uno di essi e soprattutto del terzo motivo, a mio avviso dev’essere respinto.
165.
Per il resto, è sufficiente ricordare che non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione (
59
).
166.
Orbene, occorre menzionare che il Tribunale è già stato investito di una domanda finalizzata alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente e che esso ha deciso, dopo aver esaminato i suoi argomenti ed aver esercitato la propria competenza estesa al merito, che questi ultimi non giustificavano una tale riduzione.
167.
Resta ancora da determinare se sia opportuno, nella fattispecie, che la Corte allinei l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a quello ridotto della controllata oggetto della causa parallela [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑634/13 P), pendente dinanzi alla Corte (v. le mie conclusioni presentate in data odierna, paragrafi da 103 a 112).
168.
Infatti, in tale causa, suggerisco di censurare in parte la sentenza del Tribunale e di ridurre pertanto l’importo dell’ammenda inflitta a detta controllata a EUR 116364588, per tener conto del fatto che il Tribunale aveva confermato ingiustamente la valutazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a partecipare all’intesa relativa alle cere di paraffina dopo la riunione tecnica dell’11 e del 12 maggio 2004.
169.
Si pone quindi la questione se sia opportuno, nella presente causa, tener conto di detta riduzione nei confronti della ricorrente, e ciò in conformità con la possibilità offerta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
).
170.
Su questo aspetto specifico, va rilevato infatti che, in primo grado, la ricorrente aveva sostenuto, al pari della propria controllata [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della prima parte del proprio nono motivo, che, per quanto riguarda quest’ultima società, la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente considerato, come data finale della partecipazione all’infrazione relativa alle cere di paraffina, il 28 aprile 2005 (
60
).
171.
I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, rispettivamente, dalla ricorrente e dalla sua controllata, [OSCURATO:PERSONA], nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑548/08,
EU:T:2013:434
) e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
), si caratterizzano dunque, su tale punto, per un’identità di oggetto ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
).
172.
In tali circostanze, il giudice dell’Unione è autorizzato, conformemente alla giurisprudenza derivante da tale sentenza, a trarre direttamente le conseguenze della riduzione complementare dell’ammenda che si propone di applicare nei confronti della controllata della ricorrente nella causa parallela [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑634/13 P), pendente dinanzi alla Corte.
173.
Per contro, il giudice dell’Unione non è affatto autorizzato a procedere da sé a un allineamento dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente per quanto riguarda la prima riduzione dell’ammenda operata dal Tribunale, vale a dire quella che mirava a censurare una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella presa in considerazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione (v. paragrafo 13 delle presenti conclusioni).
174.
In sintesi, se, nelle circostanze della fattispecie, la Corte è autorizzata a tener conto direttamente della riduzione che suggerisco di stabilire nei confronti della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] nella predetta causa parallela [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], essa non può, invece, tener conto direttamente della riduzione operata dal Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
).
175.
Potrebbe dunque sembrare molto artificioso che la Corte proceda da sé all’allineamento delle ammende in tali circostanze. La Corte, infatti, è autorizzata a tener conto non già della prima riduzione dell’ammenda (vale a dire quella decisa dal Tribunale), ma soltanto, nel caso in cui la Corte accolga le mie proposte presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑634/13 P), pendente dinanzi alla Corte, della seconda. Mi sembra che questo stato di fatto evidenzi tutti i limiti dell’intervento del giudice.
176.
Resta il fatto che, come ho osservato in precedenza, occorre ricordare con forza che spetta innanzitutto alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 266, primo comma, TFUE, trarre le conseguenze dell’emananda sentenza. Ciò implica che la [OSCURATO:PERSONA] non può, in ogni caso, richiedere alla ricorrente un’ammenda di importo superiore a quello di cui sarà in definitiva debitrice la sua controllata, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della sentenza conclusiva della causa parallela [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑634/13 P), pendente dinanzi alla Corte.
177.
Con questa sola riserva, sono dell’avviso che gli ultimi tre motivi non possano essere accolti.
VI –
Conclusione
178.
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) T‑548/08, EU:T:2013:434; in prosieguo: la «sentenza impugnata».
(
3
) Nella fattispecie, si tratta della sentenza emessa lo stesso giorno della sentenza impugnata nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑566/08,
EU:T:2013:423
).
(
4
) Ai sensi di tale disposizione, «[l]’istituzione (...) da cui emana l’atto annullato (...) [è] tenut[a] a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta».
(
5
) C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
.
(
6
)
GU 2006, C 210, pag. 2
; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006».
(
7
) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
).
(
8
) Va rilevato che, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento altresì all’irricevibilità del motivo, ma alla fine ha ritirato tale qualificazione nella sua controreplica.
(
9
) Punto 43 di tale sentenza.
(
10
) Sentenza Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (T‑382/06,
EU:T:2011:112
, punto 38).
(
11
) Tale conclusione deriva, a mio avviso, dal punto 37 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2013:29
), a termini del quale «[le] considerazioni [esposte dalla [OSCURATO:PERSONA]] non sono sufficienti per mettere in dubbio quanto il Tribunale ha dichiarato al punto 38 della sentenza impugnata».
(
12
) C‑247/11 P e C‑253/11 P,
EU:C:2014:257
, punti 137 e 138.
(
13
) C‑50/12 P,
EU:C:2013:771
, punto 58.
(
14
) Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inflitto, nella decisione impugnata, un’ammenda di EUR 34 milioni alla ricorrente e un’ammenda di EUR 2,2 milioni alla sua controllata [OSCURATO:PERSONA] BV.
(
15
) C‑243/12 P,
EU:C:2014:2006
.
(
16
) V. l’esposizione dell’argomentazione sviluppata dalla FLS Plast A/S dinanzi alla Corte ai punti da 93 a 96 della sentenza.
(
17
) Sentenza FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P,
EU:C:2014:2006
, punto 107).
(
18
) L’ipotesi qui discussa dev’essere ben distinta da quella in cui alla società controllante sia inflitta un’ammenda per il suo comportamento, il cui importo può pertanto essere diverso da quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata.
(
19
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P,
EU:C:2009:536
, punto 54 e giurisprudenza citata).
(
20
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P,
EU:C:2014:256
, punti 43 e 45 nonché giurisprudenza citata).
(
21
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P,
EU:C:2009:536
, punti 58 e 59 nonché giurisprudenza citata).
(
22
) Per un uso recente di tale espressione, v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, punti 39 e 51 nonché giurisprudenza citata); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P,
EU:C:2013:522
, punto 101), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P,
EU:C:2014:256
, punto 44 e giurisprudenza citata).
(
23
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P,
EU:C:2014:256
, punto 47 e giurisprudenza citata).
(
24
) Bernardeau, L., e Christienne, J.‑P.,
Les amendes en droit de la concurrence – Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union
, coll. «Europe(s)», Bruxelles, Larcier, 1
a
ed., 2013, specialmente punto II.1231.
(
25
) C‑310/97 P,
EU:C:1999:407
.
(
26
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑310/97 P,
EU:C:1999:407
, punto 52 e giurisprudenza citata).
(
27
) Ibidem (punto 53).
(
28
) C‑201/09 P e C‑216/09 P,
EU:C:2011:190
, punto 141.
(
29
) Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑310/97 P,
EU:C:1999:407
, punto 56), la Corte dichiarava infatti che l’articolo 176 del Trattato CE (divenuto articolo 266 TFUE) non implicava che essa dovesse, su domanda dell’interessato, riesaminare decisioni identiche o simili asseritamente viziate dalla medesima irregolarità, indirizzate a destinatari diversi dal ricorrente.
(
30
) È ciò che avviene nel caso di specie. L’approccio sostenuto nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia contraddetto da quello adottato in altre cause in cui la [OSCURATO:PERSONA] sembra sostenere, al contrario, di fronte a una riduzione dell’ammenda inflitta a una società, nonostante l’assenza di una domanda in tal senso nel ricorso di quest’ultima, che il Tribunale aveva sconfinato nelle responsabilità incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑679/11 P,
EU:C:2013:606
, punti 93 e 107).
(
31
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P,
EU:C:2012:499
, paragrafo 37), e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑3/06 P,
EU:C:2006:720
, paragrafo 49).
(
32
) T‑386/06,
EU:T:2011:115
.
(
33
) Sebbene la formulazione del motivo possa presentare, sotto taluni aspetti, una certa confusione, la ricorrente si riferisce in effetti a una modifica della natura della responsabilità, e non soltanto a un aggravamento della propria responsabilità.
(
34
) Per un recente richiamo di tale requisito, v. sentenza UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (C‑530/12 P,
EU:C:2014:186
, punto 54 e giurisprudenza citata).
(
35
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑40/12 P,
EU:C:2013:768
, punto 81 e giurisprudenza citata).
(
36
) V., in particolare, sentenze KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑272/09 P,
EU:C:2011:810
, punto 104); Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (C‑386/10 P,
EU:C:2011:815
, punto 64), nonché KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑389/10 P,
EU:C:2011:816
, punto 131).
(
37
) Lo dimostra il fatto che sia stato respinto come motivo nuovo dinanzi alla Corte (v. sentenze Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/95 P,
EU:C:1998:447
, punti da 53 a 56, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑179/12 P,
EU:C:2013:605
, punti da 80 a 83).
(
38
) C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
, punti da 150 a 165.
(
39
) Punti da 88 a 93 e da 94 a 96 della sentenza impugnata.
(
40
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
, punto 148 e giurisprudenza citata).
(
41
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑40/12 P,
EU:C:2013:768
, punti da 46 a 55 e da 61 a 64).
(
42
) V. punto 9 di tale sentenza, che menziona l’esame, da parte del Tribunale, del secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, vertente su un’insufficienza di motivazione.
(
43
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
, punti da 144 a 155).
(
44
) Ibidem (punto 168).
(
45
) Decisione C(2003) 4570 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 10 dicembre 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici) (
GU 2005, L 110, pag. 44
).
(
46
) Vale a dire la decisione C(2004) 4876 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 19 gennaio 2005, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2011:620
, punti da 163 a 167).
(
47
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P,
EU:C:2011:620
, punto 170).
(
48
) La valutazione dedicata all’impresa responsabile dell’infrazione, per quanto riguarda la ricorrente, è esposta in una ventina di punti (punti da 574 a 586 della decisione controversa).
(
49
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P,
EU:C:2009:536
, punti da 58 a 63 e giurisprudenza citata).
(
50
) V. l’esame del quarto motivo effettuato ai punti da 67 a 102 della sentenza impugnata.
(
51
) Ciò vale per i punti 80 e 99 della sentenza impugnata.
(
52
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑399/08 P,
EU:C:2010:481
, punto 75 e giurisprudenza citata).
(
53
) V. punti da 191 a 224 della sentenza impugnata.
(
54
) Ibidem (punti da 193 a 204).
(
55
) Ibidem (punti da 208 a 220 e da 222 a 223).
(
56
) V. punto 212, prima frase, della sentenza impugnata.
(
57
) V. punto 212, terza frase, della sentenza impugnata.
(
58
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P,
EU:C:2013:866
, punto 340).
(
59
) V., in particolare, sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA] (C‑89/11 P,
EU:C:2012:738
, punto 125 e giurisprudenza citata).
(
60
) V., a tal riguardo, punto 215 della sentenza impugnata.