CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47164/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che, in parziale riforma della pronuncia di condanna per il delitto di tentato omicidio resa all'esito di giudizio abbreviato, ha derubricato il fatto in quello di lesione personali aggravate dall'uso dell'arma, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena in anni due e mesi otto di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è manifestamente infondato, poiché se è vero che la Corte di appello ha stimato equa una pena base di anni tre di reclusione, è del pari vero che ha fornito una adeguata motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a determinarsi per muovere da una pena pari al massimo edittale del delitto di lesione personali, come derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio (pag. 26 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i