CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 33020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3752-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] domiciliato alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 -C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [OSCURATO:PERSONA] al n. 00884060526, Gruppo IVA 01483500524, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6551, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti. - resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, pubblicata in data 9.01.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Giudice di Pace Civile di Roma la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].(i) per sentirla condannare alla consegna dell’assegno circolare per € 1.750,21 richiesto ed emesso all’ordine dell’istante ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, condannarla al pagamento dell’equivalente numerario portato dall’assegno circolare, oltre interessi legali; (ii) per condannarla, altresì, al risarcimento dei danni in favore dell’istante, nella misura che sarà determinata in corso di causa o in quella maggiore o minora che sarà ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza per valore del Giudice adito e la competenza del Tribunale Civile di Roma; in via subordinata e nel merito, chiedeva di accertare e di dichiarare la prescrizione del diritto dell’attore a richiedere la condanna della Banca al pagamento della somma richiesta; in via ancora subordinata, chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione della Banca in ordine alla richie sta di rimb orso della provvista relativa all’assegno circolare; di dichiarare, altresì, l’inammissibilità dell’azione di consegna di cosa mobile determinata e infine di respingere la domanda di risarcimento dei danni. 3. Con ordinanza pronunciata in data 16.09.2017 e depositata il 22.09.2017, il Giudice di Pace di Romadichiarava la propria incompetenza per valore sulla domanda proposta dal Cosi, essendo competente il Tribunale Ordinario di Roma, dinanzi al quale rimetteva le parti; condannava, poi, l’attore al rimborso in favore dellaBanca delle spese del giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA] pace, alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio la Banca per sentirla condannare alla consegna dell’assegno circolare di € 1.750,21 o al pagamento dell’equivalente numerario portato dall’assegno stesso, oltre interessi legali e al risarcimento dei danni, senza alcuna quantificazione di questi ultimi e senza una dichiarazione di contenimento del valore, riteneva che le domande formulate risultassero di valore indeterminato e, dunque, di valore complessivamente superiore al limite di competenza generale del Giudice di Pace stabilito dall’art. 7, comma 1, c.p.c. pari ad euro 5.000,00. 5. Con atto di citazione notificato in data 21.03.2018, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suindicata ordinanza per sentire accogliere le seguenti conclusioni:“Acclarata la competenza del Giudice di Pace di Roma, si insta affinché il presente giudizio venga rimesso in primo grado.Qualora l’adita Giustizia, dopo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, volesse decidere nel merito la controversia, si insta per l’accoglimento delle conclusioni di cui al libello introduttivo e/o per la condanna dell’istituto bancario al pagamento di una somma inferiore ad € 5.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 n. 4 c.c. dalla data della negoziazione assistita al saldo”. In diritto l’appellante assumeva cheil Giudice di primo grado avesse omesso di dare atto che, con le note autorizzate depositate e nel verbale di udienza del 5.04.2017, lo stesso aveva precisato il contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace non rispettando, così, il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5779/1993 secondo il quale le modifiche e le riduzioni della domanda ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio sono rilevanti e devono essere tenute in considerazione, per una esigenza di economia processuale, qualora riconducanola controversia nell'ambito della competenza del giudice adito; assumeva, inoltre, che doveva ritenersi illegittima la declaratoria di incompetenza, sia in quanto la delimitazione della domanda originaria mediante riduzione quantitativa della somma pretesa integrava non una mutatio, ma una semplice emendatio libellie sia in ragione della genericità dell’eccezione proposta dalla Banca, contenuta a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta; assumeva, altresì, che il Giudice di pace avesse omesso di rilevare la formulazione corretta della richiesta di risarcimento danni di cui alle conclusioni dell’atto di citazione depositato in primo grado, in quanto la formulazione della seconda richiesta alternativa non poteva essere considerata, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., come meramente di stile; in ultimo, l’appellante chiedeva l’accoglimento delle conclusioni di cui al libello introduttivo del giudizio di primo grado qualora l’adito Tribunale non avesse ritenuto di rimettere gli atti al Giudice di Pace dopo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 6. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva l’infondatezza dell’appello in quanto l’appellante, contrariamente a quanto affermato, non aveva mai provveduto -né con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né con le note conclusive autorizzate, né con le deduzioni a verbale - a dichiarare inequivocabilmente di voler contenere il valore complessivo del petitumentro i limiti di competenza del Giudice adito; evidenziava altresì che la domanda formulata con le note attribuiva alla causa un valore indeterminato in quanto non conteneva in alcun modo il valore ma, anzi, lasciava ampio margine alla sua determinazione, ne’ conteneva una dichiarazione con la quale si comunicava in modo non equivoco di volere contenere il valore della seconda domanda entro il limite del giudice adito; la Banca eccepiva che la domanda di accoglimento nel merito del gravame era inammissibile e che il giudizio in relazione al merito doveva ritenersi estinto ai sensi dell’art. 50, comma 2 c.p.c. in quanto la causa non era stata riassunta, unitamente all’atto di appello, nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che avevadichiarato l’incompetenza e l’appello era stato proposto il giorno prima della scadenza dei sei mesi prescritti dall’art.327 c.p.c. a pena di decadenza; nel merito, la Banca ribadiva quanto dedotto nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Roma e chiedeva il rigetto della domanda attorea. 7. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perché il provvedimento declinatorio della competenza avrebbe dovuto essere impugnato con regolamento necessario di competenza. 8. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso avanti la Corte Suprema con atto notificato a mezzo pec in data 14.02.2023, affidato ad un unico motivo e promuovendo contestualmente istanza di conversione della domanda in regolamento di competenza. 9. Il P.g. ha chiesto l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.42 e 46 c.p.c. 1.1 Ricorda il ricorrente che il Tribunale, in grado di appello, avevaritenuto inammissibile l’impugnazione della statuizione sulla competenza per valore, pronunciata dal Giudice di Pace, sul presupposto che nella sentenza di primo grado il Giudice di Pace si era anche espresso sulle spese. Pertanto, in applicazione del principio di diritto di cui alla pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 8117/2021, nell’ipotesi di specie, la decisione sulla competenza per valore espressa dal Giudice di Pace avrebbe dovuto essere impugnata solo con regolamento di competenza. 1.2 Osserva invece il ricorrente che, a mente dell’art. 46 cpc, è prevista l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza. Detta disposizione deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374/1999 (così richiamando anche: Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 23062 del 26 settembre 2018). Si evidenzia ancora che, nella fattispecie in esame, il primo Giudice, con la sentenza emessa nel procedimento Rg. 75700/16,aveva definito il predetto giudizio negando la sua competenza ed ader endo all’eccezione di incompetenza per valore svolta dall’istituto bancario che avevaerroneamente indicato nel Tribunale capitolino il Giudice naturale e precostituto a delibare la controversia de qua.In buona sostanza, il Giudice di Pace aveva definito il giudizio con una pronuncia esclusivamente sulla competenza avente natura decisoria(così, richiamando: Cass. civ., Sez. III, 20/10/2011, n. 21697). 1.3 Secondo il ricorrente, a fronte della ricostru zione di cui sopra, invero, dovrebberitenersi censurabile la conclusione del Tribunale nella parte in cui avevaancorato il mezzo di impugnazione della decisione sulla competenza del Giudice di pace all’esistenza di una contestuale statuizione sulle spese. 1.4 Orbene, dalla lettura dell’art. 46 cpc discende che l’originario attore -sia che impugnasse l’ordinanza sulla sola pronuncia di incompetenza che il capo della stessa concernente la liquazione delle spese di lite –avrebbe potuto solo esperire l’appello e non già il regolamento ex art. 42 cpc, a ciò ostandovi proprio le prescrizioni cogenti ed imperative di cui all’art. 46 c.p.c. 1.5Osserva ancora il ricorrente che, in ordine al provvedimento impugnato, laddove dovesse essereritenuta inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, si svolgeva domanda di conversione in istanza di regolamento di competenza, sussistendone i requisiti (v. Cass., 13.2.2006, n. 3077). 2. Il ricorsoper cassazione è ammissibile e fondato. 2.1 In realtà, il Tribunale, giudice di appello avverso la sentenza del giudice di pace, ha dichiarato l’appello inammissibile, poiché il giudice di pace aveva pronunciato solo sulla sua competenza per valore, ed aveva altresì liquidato le spese, senza emettere alcuna statuizione sulmerito della domanda. Ha affermato, pertanto, che la decisione del giudice di pace avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza. 2.2 Per contro, la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degliartt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (Cass.711/2021). A ciò va aggiunto che anche la statuizione sulle spese sarebbe comunque impugnabile con l’appello (Cass. 9268/2015). Va dunque accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il rico