CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 04887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 24 settembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, con decorrenza dal 14/05/2024, la misura dell'affidamento in prova a lui applicata con ordinanza del 13 giugno 2023, stanti le sue numerose violazioni alle prescrizioni imposte, in particolare avendo egli omesso per venti volte, tra il marzo e l'agosto 2024, di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri per apporre la firma, insistendo nella violazione nonostante la diffida impartitagli, avendo omesso di prendere contatti con l'UEPE e di fornire le indicazioni necessarie per effettuare i controlli, e infine essendo stato trovato, il 14/05/2024, in compagnia di pregiudicati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale tenuto conto dell'iniziale svolgimento positivo della misura e quindi del processo rieducativo già iniziato, e per avere ritenuto gravi e idonee per la revoca della misura le violazioni accertate, con una motivazione non convincente e senza valutare l'opportunità di mantenere la misura in corso, applicando prescrizioni più stringenti, stante il suo svolgimento positivo per circa un anno; la motivazione, poi, è carente in merito alla decorrenza della revoca, non avendo il Tribunale valutato la precedente condotta positiva del condannato; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e generico, in quanto non si confronta con l'ordinanza, che con motivazione logica e non contraddittoria ha valutato la condotta del ricorrente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa per la rilevante ripetitività delle violazioni, l'ultima delle quali accertata in data 12 agosto 2024, e la loro sempre maggiore gravità, deducendo da tali comportamenti che il ricorrente non ha ricevuto alcun effetto deterrente dalle diffide e dalle contestazioni già rivoltegli in precedenza ed ha così dimostrato di non impegnarsi realmente in un percorso riabilitativo, impedendo di ritenere la misura stessa idonea a prevenire recidive; anche la censura in merito alla decorrenza della revoca è manifestamente infondata, avendo il Tribunale individuato tale data nel giorno della commissione di una ulteriore e più grave violazione della prescrizioni, essendosi il ricorrente accompagnato con soggetti pregiudicati;ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Con