CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 4572 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 15 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Dirett ore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 273/16/13 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a otto motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale è stata integralmente riformata la precedente statuizione della C . T . P . di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso lacartella di pagamento notificatale il 12 gennaio 2004 . 2. Detta cartella traeva origine dal controllo liquidatorio della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2000, presentata dalla società, donde era emerso l’omesso versamento diIrap, Irpeg e Iva. I giudici di primo grado ritennero che l’amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere all’intimazione di pagamento, essendo ancora pendente una domanda di definizione agevolata del carico tributario per condono, ai sensi dell’art. 9-bis della l. 27 dicembre 2002, n. 289. 3. Con la sentenza qui impugnata, la C.T.R. della Sicilia - sezione staccata di Siracusa- rilevò che la normativa in questione , concernente la possibile definizione di omessi o tardivi versamenti di imposte eritenute che emergono dalle dichiarazioni mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi (o dei soli interessi in caso di ritardo), senza aggravi e sanzioni, istituisce una particolare tipologia di condono clemenziale, condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto. I giudici d’appello ritennero, dunque , che il pagamento rateale verificatosi nella specie non fosse sufficiente alla definizione del carico.Respinsero, inoltre, tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente e relative alla mancata conoscenza del contenuto della pretesa tributaria, all’intervenuta decadenza dell’Erario dalla potestà di iscrivere il credito a ruolo e al mancato rispetto del termine di cui all’art. 5-bis, lett. c), del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, c onv. in l. n. 156/2005. 4. L’amministrazione finanziaria ha resistitocon controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.345 cod. proc. civ., la ricorrente assume che la C.T . R . avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità, per tardività , del motivo di appello formulato dall’Amministrazione. Sostiene, in particolare, che la C.T.P. aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento per insussistenza dei presupposti al momento della sua emanazione, osservando che l’Ufficio non avrebbe potuto riscuotere l’intero importo, essendo medio tempore intervenuto il versamento della prima rata; pertanto, ritiene tardiva la deduzione del mancato perfezionamento della procedura definitoria, svolta dall’Ufficio nel giudizio di appello, trattandosi di questione fondata su un diverso titolo giuridico epercià tale da comportare l’introduzione di un nuovo tema fattuale. 2. Con il secondo mezzo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 /1992 e dell’art.342 cod. proc. civ., la società contribuente assume che la C . T . R . avrebbe omesso di rilevare che lo stesso motivo di appello, per come formulato dall’Amministrazione, era anche inammissibile per genericità. Secondo la ricorrente, infatti, l’Ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado per «erronea ed illegittima applicazione della norma di cui all’art. 9-bis l. n. 289/02», quando detta pronunzia non recava alcuna statuizione relativa al perfezionamento della procedura definitoria. 3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 14, comma primo, lett. a), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 9 - bis della l. 27 dicembre 2002, n. 289. La censura ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo al mancato perfezionamento del condono anziché alla necessaria valutazione della legittimità dell’atto impugnato con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti al momento della sua emissione. 4. Con il quarto motivo è denunziato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio; secondo la ricorrente , in particolare, la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che l’iscrizione a ruolo discendeva dal controllo automatico della dichiarazione e non dal disconoscimento della procedura di condono. 5. Il quinto mezzo denunzia violazione degli artt. 2, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241, 9-bis della l. n. 289/2002, 19 del d.lgs. n. 546/1992 e 24 della Costituzione. La critica della ricorrente si appunta sulla medesima circostanza di cui alla censura che precede, evidenziando che la C.T.R. avrebbe pronunziato sull’ammissibilità della procedura di c ondono in mancanza di un atto formale di rigetto dell’istanza di definizione da parte dell’Agenzia delle entrate. 6. Con il sesto mezzo, nuovamente denunziando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare il fatto che l’Ufficio non aveva mai prodotto in giudizio un atto di contestazione dell’inammissibilità del condono da lei richiesto.7. Il settimo motivo denunzia violazione degli artt. 9-bis della l. n. 289/2002, 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Secondo la contribuente, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui, ritenuto che il mancato versamento delle rate successive alla prima determinasse la reviviscenza dell’iscrizione al ruolo delle somme risultanti, avrebbe violato il principio del legittimo affidamento del contribuente; in particolare, la ricorrente assume che la ricezione della cartella esattoriale in data successiva alla presentazione, da parte sua, dell’istanza di condono, la aveva ragionevolmente indotta a dubitare dell’effettiva ricezione di quest’ultima e dei relativi versamenti effettuati. 8. Infine, con l’ottavo motivo, anch’esso articolato con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., la contribuente si duole del fattoche la C.T.R . a vrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali ha rigettato la sua doglianza relativa alla violazione dell’art. 6 della l. n. 212/2000, fondata sulla mancata comunicazione dell’invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, che l’amministrazione finanziaria avrebbe invece dovuto rivolgerle. 9. I primi due motivi di ricorso, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto connessi, sono infondati. Entrambe le censure – così come altre successive, delle quali si dirà –muovono dal rilievo in base al quale la C.T.P . di Siracusa, preso atto dell’intervenuta presentazione di istanza di condono da parte della contribuente, affermò che l’amministrazione finanziaria «non avrebbe potuto procedere all’intimazione di pagamento […] non essendo stata ancora definita dall’Ufficio la domanda di definizione del carico tributario per condono». Una tale statuizione è interpretata dalla ricorrente come affermativa dell’insussistenza dei presupposti per l’emissione della cartella; di qui le affermate incongruenze con il motivo (e la successiva statuizione) d’appello, invece incentrato sulla rilevanza del mancato perfezionamento della procedura di definizione del carico. 9.1. Come evincibile dagli stralci-riportati nel controricorso - della memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado , l’amministrazione finanziaria aveva fin da subito ed espressamente evidenziato la circostanza dell’intervenuta presentazione, da parte della società contribuente, di istanza di definizione per gli omessi versamenti delle imposte dovute negli anni 1997-2001 ai sensi dell’art. 9-bis della l. 289/2002, nonché del fatto che la stessa si era avvalsa della possibilità di provv edere al pagamento rateale, versando la prima rata ed impegnandosi al saldo del residuo alle rispettive scadenze. 9.2. Come risulta, poi, dalla lettura della sentenza di primo grado -riportata per ampie parti negli atti difensivi e, comunque, consentita dalla denunzia di un error in procedendo – siffatta circostanza, esaminata dalla C.T.P., venne ritenuta idonea a provocare l’annullamento dell’atto impugnato, «salva facendo l’azione dell’amministrazione finanziaria all’esito della definizione della procedura di condono ai sensi dell’art. 16, comma 8, l. 289/2002». Su tale asserzione dei giudici di primo grado si innestò il motivo di appello dell’Amministrazione che la ricorrente assume oggi inammissibile per tardività e genericità. La tardività, in particolare, deriverebbe dal fatto che l’Ufficio non aveva eccepito, in primo grado, l’inidoneità dell’istanza e del successivo versamento a determinare l’annullamento della cartella di pagamento; la genericità, invece, risiederebbe nel fatto che detto motivo aveva ad oggetto la «erronea ed illegittima applicazione della norma di cui all’art. 9-bis l. n. 289/02», profilo invece estraneo alla ratio decidendi della prima sentenza.9.3. Le considerazioni appena esposte conducono il Collegio a dare continuità al principio, più volte affermato da questa Corte, oin base al quale il giudizio di appello, quantunque limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specificomotivo di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati. In applicazione di tale principio, non può ritenersi violatala regola tantum devolutum quantum appellatum laddove il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi ( ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate) le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum (v. Cass. n. 9202/2018; Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 1377/2016; Cass.n. 443/2011). Nel caso di specie, è pacifico che l’Amministrazione rilevò innanzi alla C.T.P. la circostanza della p resentazione di istanza di condono ex art. 9-bis della l. n. 289/2002, con il fine di paralizzare la pretesa di annullamento della cartella di pagamento; il fatto che tale rilievo sia stato successivamente riproposto come motivo di appello, onde invocarne gli effetti a riforma della sentenza impugnata, non ha comportato un’introduzione di nuove questioni nel giudizio, qualificandosi, piuttosto, come richiesta di esame, da parte dei giudici del gravame, di una circostanza già oggetto di esame nel merito, le cui conseguenze ai fini della pretesa erariale si pongono su un piano di diretta connessione con quelle ritenute dai giudici di primo grado. 9.4. Né può ritenersi affetta da genericità la censura con la quale l’Ufficio, invocando l’operatività degli effetti propri della presentazione dell’istanza di condono,domandò la riforma della sentenza sul rilievo del mancato perfezionamento di quest’ultimo; si è già detto, infatti, che la statuizione di primo grado evidenziava correttamente tali effetti in motivazione, laddove annullava l’atto esattivo «salva facendo l’azione dell’amministrazione finanziaria all’esito della definizione della procedura di condono ai sensi dell’art. 16, comma 8, l. 289/2002», e tale ultimo aspetto risulta specificamente evocato dall’amministrazione finanziaria a sostegno del motivo di gravame poi accolto. 10. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo restano assorbiti dalla statuizione che precede. Una volta ritenuto, infatti, che la C.T.R. ha correttamente scrutinato il motivo di appello concernente gli effetti della mancata definizione della procedura di condono sulla pretesa erariale, è sufficiente osservare che tutte le doglianze sollecitano a questa Corte, seppur da diversa angolazione, una diversa valutazione d ella medesima questione già risolutivamente scrutinata. 11. È infondato anche il settimo motivo, che denunzia il mancato rilievo della violazione, da parte dell’Amministrazione, del principio di affidamento. La contribuente sostiene, infatti, che l’emissione della cartella in data successiva alla presentazione dell’istanza di condono da parte sua le avrebbe fatto ragionevolmente ritenere che quest’ultima non aveva avuto alcun effetto; ma tale assunto è smentito dal fatto, evidenziato dalla controricorrente e risultante dalla stessa motivazione della pronunzia impugnata, che,dopo la presentazione di istanza, l’amministrazione aveva proceduto allo sgravio di un importo corrispondente a quanto versato, ammettendo alla rateizzazione il credito residuo. Tali circostanze sono, infatti, ampiamente significative della piena esistenza ed efficacia del procedimento di definizione avviato dalla contribuente, nonché degli effetti dal medesimo prodotti sull’attività esattiva. 12. Infine, l’ottavo motivo di ricorso è inammissibile, risultando espressamente presa in considerazione, da parte dei giudici d’appello, la deduzione avente ad oggetto la violazione dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 (pag. 3 della sentenza). 13. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 6.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste