CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 24606/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della ordinanza del 15/1/2024, con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, stante la genericità dei motivi, proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 285 del 1992. 1.1. Al riguardo, deduce la "nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza con riferimento all'art. 581, 591 e 592 cod.proc.pen.". 1.2. In particolare, evidenzia come l'appello proposto fosse specifico, avendo invocato l'assoluzione per insussistenza dei presupposti del reato di guida in stato di ebbrezza, per essere stato il reato depenalizzato, per essere intervenute sentenze di accertamento della inutilizzabilità degli accertamenti svolti dalla Polizia municipale con apparecchi etilometri analoghi a quello utilizzato nel caso di specie, con conseguente richiesta di riqualificazione del reato nella ipotesi di cui all'art. 186 lett. a) cod. strada; ancora più chiara e specifica era stata la formulazione del secondo motivo, con il quale era stata chiesta la rideterminazione della sanzione e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 2.1. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica insistendo per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha, infatti, stabilito, con orientamento espresso a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con culle predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.Nel caso in esame, se si ha riguardo a quella parte dell'atto di appello che, a detta del ricorrente, conterrebbe enunciati critici alla sentenza di primo grado (che lo stesso riporta nell'odierno ricorso), risulta che, con il primo motivo di appello, si era affermato che l'etilometro utilizzato per effettuare la misurazione fosse non idoneo per certificare, oltre ogni ragionevole dubbio, lo stato di ebbrezza, trattandosi di un modello - Drager 7110 - n. 1088 del 2020 già ritenuto non idoneo da analoga sentenza del Tribunale di Bologna e, con subordinato motivo, la reiterazione della concessione delle attenuanti generiche e di conversione della pena. 4. L'ordinanza impugnata ha ritenuto tali critiche prive di specificità in ragione del fatto che il Tribunale aveva respinto le doglianze sulla affidabilità dell'etilometro utilizzato per l'accertamento e sulla effettiva omologazione dello stesso, richiamando l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di insussistenza di un onere generalizzato del pubblico ministero di fornire la prova della omologazione dell'etilometro, in assenza di specifiche contestazioni sul buon funzionamento dell'apparecchio, ed inoltre aveva superato la critica, accertando l'infondatezza di ogni rilievo alla luce dei principi giurisprudenziali formatisi e del fatto che l'apparecchio in questione aveva rilasciato uno scontrino non riportante errore, ma la dicitura "volume insufficiente", non considerabile di per sé indice di cattivo funzionamento. Dunque, in mancanza di elementi significativi di cattivo funzionamento, il messaggio poteva solo riferirsi ad una ridotta quantità di aria espirata. Inoltre, il Tribunale aveva negato le circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivi e per la presenza di svariati precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato ed aveva determinato la pena in considerazione della gravità del fatto, considerato serio ma non allarmante, e la personalità del prevenuto. 5. I motivi di appello, all'evidenza, si mostravano del tutto privi di un nesso critico con le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. L'appellante, infatti, si era limitato a reiterare le richieste di assoluzione e di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, omettendo tuttavia di specificare per quali motivi tali deduzioni costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse in punto di colpevolezza dal giudice di primo grado. 6. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativame.nte fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle