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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1972

Cassazione n. 04703/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1972 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]Ernia - avverso la sentenza in data 14 aprile 2022 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Alessandria che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato -, con il quale è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) ed esposto in maniera logica e congrua (senza che sia stato addotto il travisamento della prova) gli elementi in forza dei quali hanno ritenuto che l'imputato abbia distratto la persona offesa e repentinamente ne abbia preso la borsa (poi lasciata per terra per l'intervento altrui), così attenuandone la sorveglianza sulla stessa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1972 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]Ernia - avverso la sentenza in data 14 aprile 2022 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Alessandria che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato -, con il quale è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) ed esposto in maniera logica e congrua (senza che sia stato addotto il travisamento della prova) gli elementi in forza dei quali hanno ritenuto che l'imputato abbia distratto la persona offesa e repentinamente ne abbia preso la borsa (poi lasciata per terra per l'intervento altrui), così attenuandone la sorveglianza sulla stessa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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