CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dall'avvocatoLuca [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Fermo-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Marchen.888/2025 depositata il 03/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26676/2025Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 14904/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Andreina Giudicepietro