CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 19289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 073GOEP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06EK9P0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060D35E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dedu- cendo la errata qualificazione giuridica dei fatti e mancata assoluzione dei ricor- renti. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su mo- tivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen- tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualifi- cazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inam- missibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di im- putazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). Nella fattispecie, la sentenza impugnata dà atto dell'arresto in flagranza dei tre imputati da parte degli operanti di p.g. i quali, fingendosi acquirenti hanno avuto modo di osservare i tre imputati che, nei diversi ruoli (uno prendeva i con- tatti con i clienti, l'altro teneva i sacchetti contenenti i sacchetti in cellophane e un bilancino di precisione oltre che un sacchetto di monete e il terzo gli stava accanto) e che si davano alla fuga non appena gli investigatori si qualificavano. Con quanto detto il ricorso non prova neppure a confrontarsi limitandosi, con generiche e aspe- cifiche asserzioni a sostenere che mancherebbe l'assoluta certezza circa la com- missione del reato contestato "essendo oltremodo verosimile che la sostanza se- questrata non fosse destinata alla cessione a terzi". 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est La