CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 31704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo di ricorso; rigetto nel resto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 8 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente per cassazione), in relazione al delitto di furto aggravato dalla destrezza, per avere sottratto ad [OSCURATO:PERSONA] un telefono cellulare. 2. Nell'interesse de [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione al sesto motivo di appello, con il quale ci si doleva della nullità delle ordinanze dibattimentali con le quali era stato sospeso il corso della prescrizione, a causa della mancata indicazione delle ragioni giustificative della decisione. In particolare, con l'atto di appello si era osservato: a) che il rinvio dell'udienza del 25 ottobre 2019 era stato determinato non solo dall'adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria, ma anche dall'assenza dei testi; b) che il rinvio del difensore per impedimento professionale determina la sospensione del corso della prescrizione sino ad un termine massimo di sessanta giorni. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rinviando alla motivazione del giudice di primo grado, che, in realtà, nulla aveva detto sul punto. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., invocata con settimo motivo di appello, alla luce della immediata restituzione del telefono operata dagli imputati. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dedotta utilizzazione, ai fini del decidere, di affermazioni della persona offesa contenute nella querela. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in con riguardo alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo del reato, da apprezzarsi alla luce dello stato di alterazione alcolica dell'imputato e del correo. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale, dal momento che nel verbale di denuncia - querela predisposto dai carabinieri difetta qualunque manifestazione di volontà punitiva. 2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen.2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nel reato posto in essere dal Longobardi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. All'udienza del 17 maggio 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Iniziando ad esaminare le doglianze secondo un ordine logico, va rilevato che è manifestamente infondato il sesto motivo, con il quale si lamenta il difetto della condizione di procedibilità. Infatti, questa Corte ha già sottolineato la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della querela, dell'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia - querela" (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201 - 01), posto che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 - 01). Tutte le circostanze fattuali indicate in ricorso e ritenute espressive dell'assenza di una volontà punitiva (il fatto che la persona offesa non avesse chiamato i carabinieri, che fosse da loro stata condotta in caserma, che avesse escluso l'intenzionale sottrazione del telefono, la mancata costituzione come parte civile) sono, in realtà, neutre perché non elidono l'univoco significato ritratto dalla sottoscrizione di un verbale di denuncia - querela e di appropriazione del significato e del contenuto dell'atto. 2. Sempre proseguendo l'analisi del ricorso secondo criteri di logica, si osserva che l'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo concorsuale riposa sul compiuto esame delle dichiarazioni della persona offesa e del vice-brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e, in definitiva, sul contestuale e concorrente operare del [OSCURATO:PERSONA] e del Longobardi, che è valso ad attribuire anche al primo la condctta di materiale sottrazione del telefono, collocato in un luogo che non consentiva alcun ragionevole errore, pur considerando il fatto che i due imputati avessero assunto sostanze alcoliche e fossero in conseguente stato di alterazione psico-fisica. In questa prospettiva, le generiche considerazioni dell'ottavo motivo, nella sostanza, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, avvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2005, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 2341.67). 3. Per ragioni logiche, va poi esaminato il quarto motivo, con il quale si lamenta l'illegittima utilizzazione, ai fini del decidere, delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della querela, da parte della persona offesa. Esso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, poiché non spiega che rilevanza, in vista della decisione di condanna, avrebbe l'indicazione esatta della denominazione del bar presso il quale la persona offesa lavorava, l'orario nel quale il [OSCURATO:PERSONA] e il Longobardi avrebbero fatto il loro ingresso nel bar e, infine, il tenore della dichiarazione del soggetto raggiunto telefonicamente dalla Tretola che, secondo il ricorso sarebbe stato tratto dalla querela, rispetto, s'intende, a quanto dichiarato in dibattimento. In altri termini, il ricorso non riesce a dedurre, in modo specifico, la decisività del vizio lamentato, laddove, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).4. Completando per ragioni logiche le doglianze che investono il perfezionamento della fattispecie, va poi rilevato che manifestamente infondato è anche il quinto motivo, che correla la mancanza di dolo all'assenza di volontà di sottrarre il telefono, alla luce delle condizioni di ebbrezza del Longobardi. Anche in questo caso, le censure ripropongono assertivamente la prospettazione dell'atto di appello, laddove non si coglie alcuna illogicità nella motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato l'intenzionale sottrazione del telefono collocato in un luogo che non consentiva alcun equivoco quanto all'identificazione dello stesso come un bene altrui. Il tema della mancata conoscenza delle "reali intenzioni" degli autori del furto viene introdotto dalla sentenza impugnata per confrontarsi con il dato della risposta data alla telefonata fatta dalla Tretola: infatti, la circostanza per la quale l'interlocutore invitò la donna ad andare a riprendere l'apparecchio, invece di preoccuparsi di restituire ciò che, secondo l'assunto difensivo, per mero errore, era stato preso, dimostra l'equivocità delle espressioni adoperate, quanto al dedotto intento restitutorio, in tal modo lasciando inalterato il senso, anche sul versante psicologico, della consapevole sottrazione del telefono. A quest'ultimo riguardo, va ribadito che la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01, con riguardo al dolo del delitto di truffa, ma alla stregua di considerazioni di carattere generale, quanto alla ricostruzione delle componenti psicologiche dell'illecito). 5. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, per l'assorbente ragione che, come detto nell'esame del precedente motivo, l'assunto di una volontà restitutoria è stato escluso argomentatamente dalla sentenza impugnata, senza che i brani riportati in ricorso dimostrino alcun travisamento probatorio. In realtà, ciò che emerge da questi ultimi è che la riconsegna del telefono avvenne per la decisiva presenza dei carabinieri allertati da una terza persona. 6. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo, in quanto muove da una ricostruzione del tutto erronea del significato della sentenza impugnata. Quest'ultima non reca affatto una motivazione per relationem al contenuto della decisione di primo grado, ma mostra semplicemente di condividere le conclusioni del primo giudice, sottolineando - ed è in ciò che si coglie l'autonomo apporto argomentativo della Corte territoriale, con il quale il ricorso non si confronta, sostenendo assertivamente che si registrerebbe un'assenza di motivazione - che non si registrano elementi suscettibili di positiva valutazione, al fine di giungere ad una riduzione del trattamento sanzionatorio. 7. Inammissibile è il settimo motivo, posto che l'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è stata razionalmente argomentata dalla Corte territoriale, alla luce dell'esistenza nel telefono di dati sensibili, con conseguente pericolosa intrusione nella privacy della persona offesa. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Rispetto alla valutazione della Corte, non hanno pregio né le considerazioni sull'assenza di una volontà di sottrarre il bene (che restano superate dai rilievi svolti supra), né quelle relative allo scarso valore del telefono, né, infine, quelle alla relativa rapidità con la quale la persona offesa è riuscita, grazie all'intervento dei carabinieri, a recuperare la disponibilità dell'apparecchio. 8. Infine, inammissibile per carenza di interesse è il primo motivo. Infatti, in disparte il tema delle eventuali sospensioni della prescrizione, si osserva che il reato è stato commesso in data 25 dicembre 2014, con la conseguenza che il termine di sette anni e mezzo discendente dalla congiunta applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è spirato in data 25 giugno 2022, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (8 aprile 2022). Ne deriva che la questione avrebbe rilievo se almeno uno dei restanti motivi di ricorso fosse ammissibile. Nel caso di specie, invece, l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissi