Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18408/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37391-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 0, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -controricorrenti - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 27.6.2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, chiedendo di essere reintegrate nel possesso di una servitù di passaggio esercitata lungo una stradella interpoderale.

Nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale denegava l’interdetto con ordinanza.

Interponevano appello avverso detto provvedimento le originarie ricorrenti ela Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. 684/2019, dichiarava inammissibile il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 703 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, senza considerare che il Tribunale, con l’ordinanza reiettiva della domanda, aveva già deciso anche il cd. merito possessorio; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito del gravame, ritenendolo erroneamente inammissibile; 3) violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe liquidato le spese non già in base al valore dichiarato dalle parti ricorrenti in prime cure, corrispondente al reddito dominicale del terreno oggetto di causa, ma applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore:“INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di inammissibilità dell’appello proposto contro ordinanza di rigetto di domanda possessoria.

Primo motivo, con il quale si lamenta la erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, proposto avverso un provvedimento avente natura apparentemente di ordinanza ma sostanzialmente di sentenza, è inammissibile o comunque manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto inammissibile il gravame sulla base della nuova disciplina prevista per il giudizio possessorio, secondo la quale, data la sua natura solo eventualmente bifasica, l’istaurazione della fase di merito è subordinata ad una richiesta di parte; nel caso in cui tale richiesta dovesse mancare, la tutela del ricorrente avverso il provvedimento cautelare è limitata al reclamo previsto ex art. 669 terdecies c.p.c.

È inammissibile, quindi, l’appello direttamente proposto contro l’ordinanza possessoria ad eccezione del caso in cui la stessa abbia deciso sull’intero merito possessorio, rendendo così superflua la fase a cognizione piena.

Tale ipotesi, come affermato dalla Corte territoriale, non è ravvisabile nel caso di specie, avendo il Tribunale esaurito la trattazione della sola istanza di interdetto possessorio, senza assumere alcuna decisione in ordine a domande di merito.

Non sono sufficienti, ai fini della qualificazione del provvedimento come sentenza, gli elementi indicati dal ricorrente a sostegno della sua tesi (pronuncia del giudice sulle spese dilite, durata della fase sommaria del giudizio, sostanziosa attività istruttoria compiuta e omessa fissazione dell’udienza di prosecuzione nel merito).

La condanna alle spese, infatti, è limitata alla fase sommaria, sulla cui natura non influiscono né la durata, né la complessità dell’istruttoria svolta; l’omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio nel merito, d’altronde, deriva dalla già citata natura solo eventualmente bifasica del giudizio possessorio, in forza della quale il giudice del cautelare, esaurita la fase di sua competenza, non fissa alcuna udienza per la prosecuzione, essendo necessario a tal fine un atto propulsivo della parte.

Tutti i predetti elementi, quindi, sono pienamente compatibili con la natura di ordinanza del provvedimento impugnato.

Secondo e terzo motivo, relativi all’omessa pronuncia della Corte di Appello sugli altri motivi di gravame, sono inammissibili, o comunque manifestamente infondati, per effetto dell’inammissibilità o manifesta infondatezza della prima doglianza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere, in relazione al terzo motivo, che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado è intangibile, essendo tale sentenza passata in giudicato, mentre il motivo difetta di specificità in relazione alle spese del giudizio di appello, non avendola parte ricorrente indicato il massimo liquidabile e dimostrato che la liquidazione in concreto operata dal giudice di seconda istanzasupera tale massimo.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltr e alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37391-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5 0, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -controricorrenti - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 27.6.2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, chiedendo di essere reintegrate nel possesso di una servitù di passaggio esercitata lungo una stradella interpoderale. Nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale denegava l’interdetto con ordinanza. Interponevano appello avverso detto provvedimento le originarie ricorrenti ela Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. 684/2019, dichiarava inammissibile il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 703 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, senza considerare che il Tribunale, con l’ordinanza reiettiva della domanda, aveva già deciso anche il cd. merito possessorio; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito del gravame, ritenendolo erroneamente inammissibile; 3) violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe liquidato le spese non già in base al valore dichiarato dalle parti ricorrenti in prime cure, corrispondente al reddito dominicale del terreno oggetto di causa, ma applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore:“INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di inammissibilità dell’appello proposto contro ordinanza di rigetto di domanda possessoria. Primo motivo, con il quale si lamenta la erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, proposto avverso un provvedimento avente natura apparentemente di ordinanza ma sostanzialmente di sentenza, è inammissibile o comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto inammissibile il gravame sulla base della nuova disciplina prevista per il giudizio possessorio, secondo la quale, data la sua natura solo eventualmente bifasica, l’istaurazione della fase di merito è subordinata ad una richiesta di parte; nel caso in cui tale richiesta dovesse mancare, la tutela del ricorrente avverso il provvedimento cautelare è limitata al reclamo previsto ex art. 669 terdecies c.p.c. È inammissibile, quindi, l’appello direttamente proposto contro l’ordinanza possessoria ad eccezione del caso in cui la stessa abbia deciso sull’intero merito possessorio, rendendo così superflua la fase a cognizione piena. Tale ipotesi, come affermato dalla Corte territoriale, non è ravvisabile nel caso di specie, avendo il Tribunale esaurito la trattazione della sola istanza di interdetto possessorio, senza assumere alcuna decisione in ordine a domande di merito. Non sono sufficienti, ai fini della qualificazione del provvedimento come sentenza, gli elementi indicati dal ricorrente a sostegno della sua tesi (pronuncia del giudice sulle spese dilite, durata della fase sommaria del giudizio, sostanziosa attività istruttoria compiuta e omessa fissazione dell’udienza di prosecuzione nel merito). La condanna alle spese, infatti, è limitata alla fase sommaria, sulla cui natura non influiscono né la durata, né la complessità dell’istruttoria svolta; l’omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio nel merito, d’altronde, deriva dalla già citata natura solo eventualmente bifasica del giudizio possessorio, in forza della quale il giudice del cautelare, esaurita la fase di sua competenza, non fissa alcuna udienza per la prosecuzione, essendo necessario a tal fine un atto propulsivo della parte. Tutti i predetti elementi, quindi, sono pienamente compatibili con la natura di ordinanza del provvedimento impugnato. Secondo e terzo motivo, relativi all’omessa pronuncia della Corte di Appello sugli altri motivi di gravame, sono inammissibili, o comunque manifestamente infondati, per effetto dell’inammissibilità o manifesta infondatezza della prima doglianza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere, in relazione al terzo motivo, che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado è intangibile, essendo tale sentenza passata in giudicato, mentre il motivo difetta di specificità in relazione alle spese del giudizio di appello, non avendola parte ricorrente indicato il massimo liquidabile e dimostrato che la liquidazione in concreto operata dal giudice di seconda istanzasupera tale massimo. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltr e alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 18408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris