CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26508/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ZIARIO SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 luglio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di restituzione del termine proposta nel suo interesse al fine di impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 5 novembre 2018, decreto con il quale egli era stato condannato al pagamento della pena di 31.850 euro di ammenda per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, con applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla bonifica del sito entro 60 giorni. Contestualmente il G.I.P., in accoglimento della preventiva richiesta del P.M., trattata unitariamente, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato riconosciuto con il predetto decreto penale di condanna. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., osservando che dal certificato storico di residenza dell'imputato si evince che questi, nel periodo compreso tra 1'11 febbraio 2016 e fino al 22 gennaio 2019, risiedeva a via Molino n. 15, ma, in realtà, alla data di notifica a mezzo posta (avvenuta per compiuta giacenza) del decreto penale in via Molino, ovvero il 18 dicembre 2018, Sinaj si era già trasferito a via [OSCURATO:SOCIETA]., spiegandosi l'annotazione fino al 22 gennaio 2019 per via dei tempi tecnici richiesti per l'accertamento del trasferimento di residenza; il ricorrente, dunque, non ha avuto conoscenza del decreto penale di condanna, notificato a un difensore di ufficio, avendo egli avuto contezza dell'atto solo a seguito della fissazione della udienza dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca della pena sospesa, fissato per 1'8 giugno 2022. Tale notifica si è regolarmente perfezionata, non essendo Sinaj irreperibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che, nel rigettare la domanda di restituzione nel termine avanzata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., il G.I.P. ha evidenziato che la notifica del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti doveva essere ritenuta valida, in quanto effettuata presso la residenza anagrafica di Sinaj, ovvero Giovinazzo via Molino n. 15, essendo stato immesso il 18 dicembre 2018 nella cassetta per la corrispondenza l'avviso di spedizione dell'atto, il cui mancato ritiro ha dato luogo alla notifica per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 28 dicembre 2018. Il G.I.P. ha altresì osservato che la certificazione anagrafica prodotta dalla difesa non smentiva affatto l'assunto della validità della notifica, posto che Sinaj è risultato essere 4 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dall'Il febbraio 2016 al 22 gennaio 2019, mentre solo dal 23 gennaio 2019 il ricorrente si è trasferito in via Zurlo, non essendo documentato che, alla data in cui è intervenuta la notifica del decreto penale (18-28 dicembre 2018), il condannato si fosse già trasferito in via Zurlo. 2. Orbene, tale impostazione appare immune da censure, in quanto ancorata a una disamina razionale delle risultanze processuali disponibili, non potendosi sottacere che, a fronte della ricostruzione del G.I.P., la doglianza difensiva risulta formulata in termini non adeguatamente specifici, essendo rimasta meramente assertiva l'affermazione secondo cui Sinaj si sarebbe trasferito in via Zurlo in epoca antecedente al 22 gennaio 2019, data indicata nel certificato di residenza come limite temporale della permanenza dell'imputato in via Molino dove, nel dicembre 2018, ha avuto legittimamente luogo la notifica del decreto penale. Del resto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, gli effetti del cambio di residenza o di domicilio decorrono dalla domanda, per cui, in assenza di contrarie allegazioni difensive, deve ragionevolmente presumersi che, fino al 22 gennaio 2019, Sínaj non aveva presentato alcuna domanda di cambio di residenza, il che corrobora l'affermazione del G.I.P. secondo cui, all'epoca della notifica (dicembre 2018), il ricorrente era ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dovendosi ragionevolmente escludere che la domanda di cambio di residenza sia effettuata quando il richiedente si trova ancora nella precedente residenza. Non può quindi ritenersi che l'interessato abbia adeguatamente assolto il proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il che avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936), per cui, avuto riguardo alle considerazioni non manifestamente illogiche del G.I.P., il rigetto dell'istanza difensiva non può essere considerato illegittimo. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Sinaj deve essere rigettato, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente