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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31051/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata, condannandolo, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento.

Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della prova indiziaria ex art. 192, cod. proc. pen. e, in particolare, alla mancata verifica dell'indirizzo IP impiegato per il caricamento online del contenuto diffamatorio ed alla sua riconducibilità all' odierno ricorrente.

Il ricorrente lamenta le ingenti carenze probatorie, ossia la mancanza, in atti, della prova attinente la penale responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie.

Si tratta, quindi, di un motivo estraneo al sindacato di legittimità, poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le - doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto compiutamente degli elementi di fatto dai quali ha tratto, sulla base di un ragionamento logico inferenziale, il convincimento della responsabilità dell'imputato, ritenendo che "risponde a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post da un profilo Facebook postato sul profilo di un utente che ometta di denunciarne l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi" ( pg. 5 della sentenza impugnata).

Ed è bene ricordare che la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) (Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric.

Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva).

La motivazione della sentenza impugnata ha, dunque, opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame una logica ricostruzione, citando pertinenti orientamenti giurisprudenziali, a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare, se non prospettando ipotesi del tutto congetturali e astratte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata, condannandolo, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della prova indiziaria ex art. 192, cod. proc. pen. e, in particolare, alla mancata verifica dell'indirizzo IP impiegato per il caricamento online del contenuto diffamatorio ed alla sua riconducibilità all' odierno ricorrente. Il ricorrente lamenta le ingenti carenze probatorie, ossia la mancanza, in atti, della prova attinente la penale responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Si tratta, quindi, di un motivo estraneo al sindacato di legittimità, poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le - doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto compiutamente degli elementi di fatto dai quali ha tratto, sulla base di un ragionamento logico inferenziale, il convincimento della responsabilità dell'imputato, ritenendo che "risponde a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post da un profilo Facebook postato sul profilo di un utente che ometta di denunciarne l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi" ( pg. 5 della sentenza impugnata). Ed è bene ricordare che la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) (Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva). La motivazione della sentenza impugnata ha, dunque, opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame una logica ricostruzione, citando pertinenti orientamenti giurisprudenziali, a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare, se non prospettando ipotesi del tutto congetturali e astratte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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