CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 29851/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/11/2019 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio. In tal senso evidenziano che l'identificazione del Caputo e dello Stasino quali autori del reato si fonderebbe essenzialmente sul riconoscimento fotografico degli stessi operato nel corso delle indagini preliminari dalle dipendenti del negozio nel quale è avvenuto il furto. Successivamente, a distanza di due anni, le testimoni sono state chiamate a ripetere il riconoscimento in sede dibattimentale visionando però il medesimo album fotografico utilizzato in precedenza. L'attendibilità della prova sarebbe dunque stata compromessa sia dal fatto che le suddette testimoni già vi avevano proceduto, sia dalla risalenza delle foto inserite nell'album loro esibito e ciò in aggiunta ai limiti intrinseci del mezzo di prova utilizzato. Non di meno particolarmente inaffidabile sarebbe il riconoscimento effettuato dalla teste Baci, posto che la stessa avrebbe riferito di aver visto soltanto da lontano il presunto ladro spacciatosi per corriere. Inoltre i ricorrenti lamentar o che l'utenza da cui sarebbe partita la telefonata diretta al negozio svaligiato non è stata rinvenuta in possesso dei due imputati e come l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato collegato al reato solo perché l'utenza in uso al medesimo aveva contattato quella dello "Stasino ed entrambe avevano agganciato celle telefoniche di Fano, teatro del furto. Infine alcuna prova sarebbe stata fornita in merito all'effettivo contenuto dei colli asseritamente trafugati, posto che non sono state acquisite agli atti fatture o bolle di consegna in grado di rivelarlo. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla qualificazione giuridica del fatto sotto il titolo del furto aggravato dal mezzo fraudolento anziché di quello della truffa. In proposito lamentano come dalle dichiarazioni delle due testimoni sarebbe emerso come esse vennero indotte mediante artifizi e raggiri a consegnare la merce, la quale non sarebbe stata dunque sottratto invito domino, come invece richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità del reato di furto. Ed infatti le persone offese hanno "restituito" i colli al presunto corriere perché ingannate dalla precedente falsa telefonata della società di spedizione circa l'erronea consegna dei colli. 2.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la cui configurabilità sarebbe giustificata dalle dichiarazioni delle due testimoni, le quali hanno riferito di non essere in grado di stimare il valore della merce contenuta nei colli sottratti. Merce che del resto non è mai stata rinvenuta, rimanendo conseguentemente impossibile individuare l'ingiusto profitto degli autori del furto. Ed ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In tal senso i ricorrenti lamentano che la Corte avrebbe sostanzialmente omesso di motivare sulla richiesta difensiva. 3. Con memoria depositata il 17 giugno 2022 il difensore degli imputati ha confutato le conclusioni del Procuratore Generale insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere rigettati. 2. Inammissibile è innanzi tutto la deduzione con il primo motivo del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. (l, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3. Nel resto il primo motivo è parimenti inammissibile. Il controllo di legittimità, sollecitato ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione. Sicchè il ricorsò per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.Le doglianze dei ricorrenti risultano manifestamente in contrasto con tali consolidati principi, dialogando direttamente con le prove, anziché con le argomentazioni articolate in sentenza per sostenere la valutazione che delle stesse hanno fornito i giudici dell'appello. Quanto poi al riconoscimento del Caputo e dello Stasino operatp dalle testimoni va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6 n. 6582 del 5/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). In tal senso del tutto aspecifiche risultano le censure dei ricorrenti sul punto, che pretermettono la motivazione con la quale la Corte ha ampiamente giustificato la ritenuta attendibilità delle succitate testimoni e che, nel contestarne l'affidabilità, si rivelano intrinsecamente generiche, in quanto assertive e fondate su valutazioni astratte, che prescindono dalla fattispecie concreta. Infine il motivo in esame risulta ulteriormente inammissibile in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza, che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dei summenzionati imputati e dell'Angri, oltre alle citate testimonianze ed agli accertamenti sulle utenze in uso agli imputati (che peraltro è risultato essersi agganciate all'ora del furto non già genericamente alle "celle di Fano", come eccepito, bensì proprio a quella che serve l'area che comprende il negozio svaligiato), ha altresì valorizzato il contenuto delle riprese dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e il fatto che il Caputo e lo stesso Angri poco tempo dopo sono stati arrestati nella flagranza della consumazione di analogo furto consumato seguendo il medesimo e non certo usuale modus operandi oggetto dell'odierna contestazione. 4. Il secondo motivo è infondato, atteso che la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte al fatto è corretta. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di colui che, simulando una particolare qualifica ed ingannando la persona offesa, ottenga la consegna da quest'ultima di beni al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della volontà della vittima di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640).Non di meno deve osservarsi che dalla incontestata ricostruzione dei fatti risulta che le commesse del negozio non abbiano invero nemmeno consegnato i colli sottratti, ma, una volta ingannate circa il fatto che lo Stasino fosse stato incaricato di ritirarli, si sono limitate a non opporsi al fatto che egli li asportasse dal negozio. 5. Il terzo ed il quarto motivo sono invece nuovamente inammissibili, non confrontandosi ancora una volta con l'ampia ed esaustiva motivazione posta dalla Corte a sostegno del diniego sia delle attenuanti generiche, che di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. In particolare, quanto a quest'ultima, la sentenza ha logicamente concluso per il valore non tenue del contenuto dei colli in ragione del loro numero e della natura dell'attività commerciale esercitata nel negozio teatro della vicenda. P.Q.M. Ri