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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34097/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in fatto nel censurare, con il primo motivo, l'affermazione di responsabilità con riferimento alla attribuzione della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente rispetto alla non illogica valorizzazione de, datv costituitQ, dai rilievi GPS, che documentavano la frequentazione del fondo da parte del ricorrente, dalle videoriprese che lo vedevano ricercare in loco lo stupefacente dopo il sequestro, palesando la IDZI disperazione per il mancato ritrovamento e, infine / dalla conversazione confessoria intercettata in carcere dello stesso ricorrente.

Ritenuto che meramente reiterativa è la censura sull'esclusione della ipotesi lieve giustificata dalla sentenza impugnata iche ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la capacità organizzativa e il radicamento dell'attività delittuosa espressa dai convergenti indici in fatto, tra i quali l'elevato numero di dosi di eroina ricavabili (340); Ritenuto che, quanto alla determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, in base ai numerosi precedenti anche specifici, l'indice costituito dalla elevata capacità a delinquere dell'imputato rispetto al minimo discostamento da"-minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in fatto nel censurare, con il primo motivo, l'affermazione di responsabilità con riferimento alla attribuzione della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente rispetto alla non illogica valorizzazione de, datv costituitQ, dai rilievi GPS, che documentavano la frequentazione del fondo da parte del ricorrente, dalle videoriprese che lo vedevano ricercare in loco lo stupefacente dopo il sequestro, palesando la IDZI disperazione per il mancato ritrovamento e, infine / dalla conversazione confessoria intercettata in carcere dello stesso ricorrente. Ritenuto che meramente reiterativa è la censura sull'esclusione della ipotesi lieve giustificata dalla sentenza impugnata iche ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la capacità organizzativa e il radicamento dell'attività delittuosa espressa dai convergenti indici in fatto, tra i quali l'elevato numero di dosi di eroina ricavabili (340); Ritenuto che, quanto alla determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, in base ai numerosi precedenti anche specifici, l'indice costituito dalla elevata capacità a delinquere dell'imputato rispetto al minimo discostamento da"-minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26
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