CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di RietiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Rieti, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 30 ottobre2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rietiaveva disposto, in relazione ai reati di cui all'art. 10-quater, comma 2, deld.lgs. n. 74 del 2000, 640, comma 2, n. 1, cod. pen. , il sequestro preventivofinalizzato alla confisca diretta del denaro, sui conti correnti bancari giàindividuati e da individuarsi successivamente, e di altri beni direttamentericonducibili al profitto dei reati, pari ad euro 587.745,8, nella disponibilità dellasocietà cooperativa “Montasola 92 - 2 Millennio”, e, in caso di incapienza delpatrimonio della società, alla confisca per equivalente nei confronti di LianaAcquapendente e della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimaamministratrice di fatto della società, delle disponibilità finanziarie ovvero dibeni immobili o mobili registrati alle stesse intestati, rigettava l'istanza diriesame.2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato acinque motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. peravere omesso del tutto la motivazione o comunque averne reso una soltantoapparente in relazione alla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notiziadi reato e all'eccezione di inutilizzabilità degli atti successivi alla scadenza deltermine di durata delle indagini preliminari.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.,la violazione dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 80 delcodice degli appalti in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto ditruffa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.Sotto il primo profilo, nel contestare la sussistenza degli artifizi e raggiri,lamenta che il Tribunale avrebbe offerto un'interpretazione errata dell'art. 80del codice appalti, in quanto le gravi violazioni in ambito contributivo eprevidenziale ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolaritàcontributiva) devono essere definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,mentre in tal caso, al momento, in cui aveva rilasciato le dichiarazioni ai finidella partecipazione alle gare che le avevano consentito di aggiudicarsi gliappalti pubblici, non sussistevano ad opera della società gravi violazioni,ostative al rilascio del DURC, giudizialmente accertate, in quanto contenute insentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione; da ultimo siassume che la mera stipula del un contratto non possa configurare il reato ditruffa, la condotta tipica necessitando sia dell’ingiusto profitto che dell'altruidanno, elemento quest'ultimo erroneamente ritenuto irrilevante dal Tribunale diRieti.Quanto invece al profilo soggettivo, evidenzia l'errore di diritto delTribunale che, nel rispondere al motivo con cui si lamentava l'assenza del doloin capo alla ricorrente, ha affermato che in sede cautelare non assume rilievo ildifetto dell'elemento soggettivo, a tal fine citando un precedente insegnamentodi questa Corte che in realtà chiarisce solo il grado indiziario necessario peradottare le misure cautelari personali (Sez. 1, n. 15.298 del 04/04/2006 , Rv234212 ); si tratta per di più di un'affermazione in aperto contrasto con il nettoprincipio espresso da Sez. 6, n. 26.596 del 21/05/2024 che ha affermato lanecessità di motivare anche sull'elemento psicologico dell'autore perché la suamancanza impedisce l'astratta configurabilità del reato.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2639 cod. civ e dell'art. 125, comma3, cod. proc. pen., essendo del tutto omessa o al più apparente la motivazionein ordine al motivo di riesame col quale si censurava la mancanza di autonomiagestionale della ricorrente.Il Tribunale, infatti, pur elencando le dichiarazioni di vari soggetti chedescrivono la ricorrente come un punto di riferimento operativo nella società,ha omesso di pronunciarsi sugli elementi di segno contrario specificamentededotti dalla difesa; in definitiva il Tribunale non spiega perché l'indagata debbaconsiderarsi un amministratore di fatto considerato che l'amministratore didiritto ha sempre mantenuto un autonomo potere decisionale su tutti i settori.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 40, comma 2, cod. pen., 10-quaterdel d.lgs n. 74 del 2000, 27 Cost, e 125, comma 3, cod. proc. pen.,in relazionealla omessa motivazione sull'apporto concorsuale della ricorrente, il Tribunaleessendosi limitato a valorizzare delle mere presunzioni, in particolare che laricorrente fosse amministratore di fatto e che per questo avesse commesso ireati, senza alcun indizio atto a dimostrare che abbia materialmente alterato imodelli F 24 o quale contributo causale abbia comunque offerto allarealizzazione della condotta truffaldina.2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen.,un ulteriore vizio di motivazione apparente, in ordine almotivo di riesame con cui si contestava la sproporzione del sequestro inrelazione all'ipotetico profitto del delitto di truffa.Il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare l'istanza sul presupposto chefosse stata eccepita la sproporzione del valore degli immobili attinti dalsequestro rispetto al contestato profitto del reato, laddove in realtà le deduzionidifensive avevano come bersaglio la quantificazione del profitto, determinato apartire dal ricavo derivante dagli appalti, e non già sulla base del vantaggioeconomico indebitamente conseguito, che deve invece essere determinato alnetto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall'autore del reato (si citaSez. 2, n. 40765 del 21/10/2021); fermo restando a carico della pubblicaaccusa, e non già della difesa come di fatto concluso nel provvedimentoimpugnato, l’onere probatorio di dimostrare la consistenza dell'effettivo dannopotenzialmente subito dalla [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata risultando fondati i primi due motivi di ricorso e assorbitii restanti, in quanto, con riguardo al primo profilo, la richiesta della difesa,avvenuta nel termine di 20 giorni, riguardava del vero l’istituto di nuovo coniodi cui all’art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., assumendo il Mollichellache elementi per l’iscrizione a suo carico vi fossero sin dal 15 gennaio 2024(non solo dal 16 maggio 2024), e in ordine a questo aspetto, non si è offertaalcuna motivazione; la richiesta della difesa impugnante, la quale pretendevauna valutazione circa la sussistenza dell’elemento psicologico, chepacificamente deve costituire oggetto di valutazione nell’ambito del fumuscommissi delicti entro i limiti previsti per tale fase, è stata confutata con unavalutazione eccentrica per cui anch'essa si è tradotta in un vizio omissivomotivazionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Rileva il collegio che la procedura innovativa inserita con l'art 335-quater cod. proc. pen. dall'art 15, comma 1, lett. b), d.Lgs n. 150 del 2022(c.d. riforma Cartabia), con la quale la persona la sottoposta a indagini puòchiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione con richiesta diretrodatazione, prevede che la richiesta debba essere notificata al pubblicoministero e poi depositata presso la cancelleria del giudice, a pena diinammissibilità, entro il termine di 20 giorni da quello in cui la personasottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti chedimostrano il ritardo nell'iscrizione; né si discute del fatto che, in virtù di quantodisposto dal comma 5 della stessa norma, se la retrodatazione è rilevante ai finidella decisione, la richiesta possa, a scelta dell'indagato, fermo il medesimotermine, essere direttamente rivolta al giudice del riesame (Sez. 3, n. 11749del 28/01/2026, Rv. 289570 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 37237 del 08/10/2025Cc., Rv. 288913 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 36918 del 11/07/2024 Cc., Rv.287130 - 02); ulteriori richieste, decorso il primo termine, possono, in virtù diquanto disposto dal comma 3, seconda parte, essere proposte solo se fondatesu atti diversi in precedenza non conoscibili.2.2. Ne deriva che presupposto fondante la facoltà di richiedere laretrodatazione nell'ambito del procedimento di riesame è dato dalla circostanzache la stessa sia rilevante ai fini della decisione.In disparte la problematica della tempestività dell'istanza, consideratoche la stessa, per quanto consta a questa Corte - nei limiti in cui ha accessoagli atti ai fini della conoscenza dei fatti processuali - risulta avanzata conmotivi di ricorso depositati in data 20 gennaio 2026, per l'udienza del 21gennaio successivo, dunque oltre il termine di 20 giorni dalla notifica deldecreto di sequestro preventivo, emesso il 30 ottobre 2025 e notificatoall'indagata il 12 dicembre 2025, momento in cui la persona sottoposta alleindagini aveva certamente ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti,non è stata comunque minimamente allegata, in questa sede, la decisivitàdegli atti di cui si assume l'acquisizione tardiva né assolto il relativo onere dallaprova di resistenza.Costituisce infatti principio consolidato quello secondo è onere dellaparte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, penal'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamenteaffetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato (si veda, per una recente affermazione del principiorelativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di duratadelle indagini preliminari, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 - 01; ingenere, da ultimo Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838 - 01).2.3. Né d'altro canto è stato minimamente allegato se e quando ilPubblico ministero procedente, sarebbe entrato in possesso dell'informazionerilevante ai fini della iscrizione, che si pretende di trarre dal processo verbale diverifica del 15 gennaio 2024, contenente le dichiarazioni della coindagata LianaAcquapendente poi utilizzate quali elementi indizianti, atto della Guardia difinanza che non risulta in quale momento sia stato effettivamente trasmessoall'ufficio.Sotto quest’ultimo profilo occorre, altresì, rilevare che all'epoca in cuisono state avviate le indagini erano già entrate in vigore le norme introdottedal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che con l'art. 15, comma 1 lett. a), hamodificato l'art. 335 cod. proc. pen. e, in tale nuova formulazione, l'art. 335cod. proc. pen. prevede, come presupposto per l'iscrizione del nome di unapersona nel registro degli indagati, che «risultino, contestualmente all'iscrizionedella notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».La disposizione, pertanto, fa sorgere l'obbligo del pubblico ministero diiscrivere un soggetto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. solo in presenza diindizi a suo carico, cioè all'insorgere di elementi, che, pur non dovendo avere lospessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, nondevono essere meri sospetti di coinvolgimento nel reato, ma devono avere unasignificativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita ad unapersona (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, Rv. 287130 - 01).La ricorrente oggi, al di là della non comprovata epoca dellacomunicazione dell'atto di indagine al pubblico ministero, lamenta che ilTribunale del riesame non ha accertato il ritardo nell'iscrizione, sull'assunto chei presupposti indicati nel testo vigente dell'art. 335 cod. proc. pen. fossero giàsussistenti dal 15 gennaio 2024 esclusivamente in virtù di alcune affermazioni,non ancora verificate, della rappresentante legale dell'ente sottoposto allaverifica IVA e di altri tributi; oltretutto il Tribunale della cautela, nonirragionevolmente, nel rigettare la richiesta di retrodatazione ha valorizzato lacircostanza che l'originario procedimento, iscritto il 14 dicembre 2023 fosselimitato al reato di cui all'articolo 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, mentre ilnuovo procedimento nei confronti della ricorrente e della coindagata,successivamente riunito al primo, riguardava anche le diverse ipotesi di reato dicui agli artt. 483 e 640 cod. pen., dunque una nuova notizia criminis (Sez. 3, n.13831 del 23/02/2021, Rv. 281484 - 01; Sez. 5, n. 2174 del 18/12/2013 dep.2014, Rv. 257943 - 01).2.4. Il vizio dedotto, col quale si lamenta l'omessa retrodatazione el'apparenza della motivazione sul punto, è pertanto inammissibile in quantogenerico per aspecificità intrinseca oltre che estrinseca.3. Il secondo, articolato, motivo è inammissibile per manifestainfondatezza con riguardo alla doglianza che investe l'astratta configurabilitàdella fattispecie, è infondato nella parte in cui deduce l'errore di diritto in ordinealla esclusione della necessità di motivare la ricorrenza dell'elemento soggettivoin fase cautelare.3.1. In disparte la dedotta violazione dell'art. 80 del Codice degli appalti,- come meglio si apprezza dal provvedimento genetico in atti - è per l'appuntocostituito dall'aver effettuato, a partire dall'anno d'imposta 2018, indebitecompensazioni di crediti fiscali inesistenti per compensare le somme dovuteprevalentemente a fini previdenziali e assistenziali, in tal modo, per gli anni incui risulta superata la soglia di punibilità, realizzando una condotta integrativadel delitto di cui all'art. 10-quater del d.lgs n. 74 del 2000, ma altresì lucrandoindebitamente il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC)utilizzata per conseguire l'aggiudicazione di diversi appalti pubblici, costituisceprincipio consolidato quello secondo cui, in tema di truffa contrattuale, l'ingiustoprofitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmentenel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o menodallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni (Sez. 2, n. 55170 del25/09/2018, Rv. 274251 - 01Sez. 5, n. 7193 del 13/01/2006, Rv. 233633 - 01;Sez. 2, n. 14801 del 04/03/2003; Rv. 224759 - 01)Il primo profilo di doglianza dunque non supera, alla luce di quantosopra esposto, il vaglio di ammissibilità, attesa la manifesta infondatezza.3.2. Ne appare dubitabile, nei limiti del sindacato inerente alla correttaprospettazione della sussistenza del fumus del delitto in relazione al quale èstata disposta la cautela reale, la ricorrenza dell'elemento soggettivo dellacontestata truffa.Se è vero che siffatto controllo, non meramente cartolare, sulla basefattuale del singolo caso concreto, deve necessariamente involgere anche iprofili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia,il controllo operando nell'ambito del fumus e non già di un accertamento digravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere diimmediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del05/04/2019, Rv. 276015 - 01;, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6,Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01). Sotto questo profilo,il Tribunale, al di là dell'improprio riferimento alla mancata dimostrazione daparte della difesa della carenza dell'elemento oggettivo, ha, nella sostanza,anche attesa la complessiva e articolata motivazione del provvedimentoimpugnato, dato atto della insussistenza di elementi di tale evidenza daconsentire di escludere tale elemento; né del resto in questa sede risultadedotta l'omessa valutazione di specifici elementi dedotti e non consideratinell'ordinanza impugnata.4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, al di là dei titoletti, deducono,nella sostanza, dei vizi motivazionali, per di più spesso trascendendo in vere eproprie istanze rivalutative del materiale indiziario.4.1. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori epreventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc.pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01).Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuanoragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione dilegge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere propostosolo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazionesoltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede dilegittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cuiall'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6,n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili diinammissibilità dei suddetti motivi.4.2. Il terzo motivo lamenta la mera apparenza della motivazione inordine alla dedotta mancanza di autonomia gestionale della ricorrente, ma inconcreto attacca, peraltro in termini generici e del tutto assertivi, la coerenza,logicità e completezza della motivazione, che avrebbe omesso di valutare glielementi dedotti dalla difesa tesi a confutare il ruolo di amministratore di fattodella ricorrente, dunque censura una motivazione certamente non apparente;come del resto si apprezza alle pagine 5, 6 e 7 dell'ordinanza impugnata, doverisulta, peraltro analiticamente, richiamato il materiale dichiarativo, costituitodalle dichiarazioni dei vari soci lavoratori, nonché da numerosi altri soggetti chenei loro vari ruoli professionali si sono rapportati con la Mollicchella, per poigiungere alla conclusione che questa svolgesse in modo preponderante econtinuativo il ruolo di amministratore di fatto della società cooperativa.4.3. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo col quale silamenta l'omessa motivazione in ordine all'apporto concorsuale fornito dallaricorrente.L'ampia motivazione offerta, anche sul punto, dall'ordinanza impugnata,sulla base del vasto materiale indiziario richiamato, di cui si propone unainammissibile rivalutazione, esclude la ricorrenza del dedotto vizio omissivomotivazionale.4.4. Il quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato.Al di là di quanto già osservato al § 4.1. in ordine ai limiti diammissibilità del ricorso per Cassazione in materia di sequestri probatori epreventivi, va osservato che nel caso in esame il Tribunale della cautela non siè affatto espresso sulla sola questione della sproporzione tra degli immobiliargomento trattato da pag. 8 dell'ordinanza impugnata, ma, a pagina 5, risultapreliminarmente affrontata proprio la questione asseritamente omessa,essendo stata esplicitamente esclusa, alla luce del coerente insegnamento diquesta Corte, la dedotta insussistenza del reato di truffa per asserita carenzadel danno patrimoniale cagionato alla pubblica amministrazione a fronte diprestazioni realmente eseguite.In proposito questa Corte, ha recentemente ribadito il medesimoprincipio, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche perequivalente, del profitto del delitto di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche, art. 640-bis cod. pen., commesso mediante lacostituzione di crediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di finelavori - con opzione, in luogo delle detrazioni fiscali del cd. "superbonus 110%",per un contributo sotto forma di "sconto in fattura" praticato dall'impresaesecutrice dei lavori - che dev'essere individuato con riferimento alla totalità delcontributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione o delcompletamento dei lavori in data successiva a quella di r i lasciodell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione(Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 - 01;Sez. 6, n. 2125 del24/11/2021, dep. 18/01/2022, Rv. 282675 - 03 ).Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono pertanto immuni da vizi.5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorsoe la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]