CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo diposta elettronica certificata è domiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARCOPESENTI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali èdomiciliata per legge;-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7413/2023depositata il 29/09/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/20261.La controversia, oggetto del giudizio di merito sotteso alricorso, trae origine dalle risultanze e dalle priorità dei gravami,registrati su un immobile situato a Milano, nell’ambito di una proceduraesecutiva immobiliare.2.Nel maggio 2016, il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione (di seguito “Fallimento”) avviava dinanzi al Tribunale diMilano una procedura di espropriazione forzata (R.G.E. n. 1277/2016)nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., staggendo unimmobile identificato catastalmente come Foglio 6, Mappale 497,Subalterno 2. Su tale bene, il Fallimento vantava un’ipoteca giudizialeiscritta in data 8 ottobre 2014.Tuttavia, sullo stesso immobile risultava iscritta in data anteriore(19 novembre 2008) un’ipoteca giudiziale di primo grado a favore deldante causa di [OSCURATO:SOCIETA]. (il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poiconfluito nel [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e infine ceduto ad [OSCURATO:PERSONA]).Anche in questa nota di iscrizione originaria, l’immobile era descrittocon i medesimi dati: Foglio 6, Mappale 497, Subalterno 2.Nel corso del procedimento esecutivo, all’udienza del 8 maggio2018 ex art. 569 c.p.c.: il Custode e Delegato alla vendita segnalavache la descrizione catastale era parzialmente inesatta: il subalternocorretto del bene non era il “sub. 2”, bensì il “sub. 803”; pertanto,Giudice dell’esecuzione invitava il Fallimento a procedere alla notifica etrascrizione di un pignoramento in rettifica con i dati catastali corretti.Prima di eseguire tale adempimento (formalizzato e trascrittosolo il 7 maggio 2019), il Fallimento compiva un’operazione autonoma:in data 18 luglio 2018, iscriveva una nuova ipoteca giudiziale sullostesso immobile, indicando stavolta il corretto Subalterno 803. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non provvedeva ad alcuna rettifica o nuova iscrizionesui corretti dati catastali.Numero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/2026In seguito all’aggiudicazione del bene nel 2021, il ProfessionistaDelegato predisponeva il progetto di distribuzione assegnando lasomma ricavata di € 150.201,35 ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto creditriceipotecaria di primo grado in forza dell’iscrizione del 2008.[OSCURATO:PERSONA] contestava tale riparto ex art. 512 c.p.c., eccependola nullità, inefficacia e inopponibilità dell’ipoteca di [OSCURATO:PERSONA] perl’erronea indicazione del subalterno. Sosteneva infatti che, a causa ditale errore, l’unica ipoteca validamente costituita sul bene (sub. 803)fosse la propria del 2018.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 26 ottobre 2021,rigettava l’eccezione e confermava il piano di riparto, ritenendo chel’inesatta indicazione del subalterno non avesse indotto incertezzaassoluta sul bene.[OSCURATO:PERSONA] introduceva quindi il giudizio di merito inopposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7413/2023, rigettavaintegralmente l’opposizione del Fallimento.Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione ha propostoricorso il Fallimento.Al ricorso ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il terminedi giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettatointegralmente l’opposizione del Fallimento ad esito di un percorsoargomentativo, i cui nodi principali sono: a) la sanabilità dell’errorecatastale nel pignoramento; b) la validità della ipoteca di Aragon exNumero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/2026art. 2841 comma 1 c.c.; c) la inapplicabilità dell’art. 2841 comma 2c.c. Invero il giudice dell’opposizione:- richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n.19123/2020, ha esordito rilevando che l’errore sull’identificazionecatastale del subalterno dell’immobile pignorato (indicato come sub. 2anziché sub. 803) non aveva determinato la nullità del pignoramentooriginario del Fallimento. Ciò in quanto l’inesattezza non avevaingenerato un’incertezza assoluta sull’individuazione dell’immobile, ilquale era stato prontamente e agevolmente identificato dal CTU in sededi stima. In ossequio al principio di conservazione degli atti processuali,la “lacuna originaria” era stata superata dai successivi atti dellaprocedura (perizia e avviso di vendita), rendendo la rettifica dispostadal G.E. una misura puramente cautelativa per evitare incertezzefuture al momento del trasferimento;- seguendo una linea argomentativa improntata alla medesimaratio, ha escluso l’invalidità dell’ipoteca di primo grado iscritta nel 2008.L’art. 2841, comma 1, c.c. stabilisce che l’omissione o l’inesattezza dialcune indicazioni nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvoche induca incertezza assoluta sull’identità dei singoli beni gravati.Poiché nel caso di specie l’identità del bene non era in discussione edesso era stato correttamente individuato, l’errata indicazione delsubalterno costituiva un’inesattezza non nociva, insuscettibile diinficiare il grado e l’efficacia del gravame;- ha precisato che la rettifica dell’iscrizione ipotecaria ex art.2841, comma 2, c.c. (volta a correggere formalmente la nota) èprevista solo per le omissioni o inesattezze diverse da quelle “nonnocive” previste dal primo comma. Essendo l’errore del subalterno nonnocivo all’identificazione del bene, [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun onere diprocedere alla rettifica della nota per conservare la validità e la prioritàdel proprio grado ipotecario.Numero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/20262. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in ricorso un unico e articolatomotivo di ricorso, con il quale denuncia: Violazione e/o falsaapplicazione degli art. 2841, 2839 e 2826 c.c. in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.: invalidità/nullità/inefficacia dell’ipoteca iscritta in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora facente capo ad [OSCURATO:SOCIETA].) per erronea indicazione, nella nota di iscrizione, di undato di identificazione catastale dell’immobile gravato .A sostegno di tale doglianza, la difesa del Fallimento sviluppasostanzialmente tre argomenti. Precisamente:- sostiene la inconferenza del parallelismo tra pignoramento eiscrizione ipotecaria; denuncia l’errore logico-giuridico compiuto dalTribunale nell’equiparare la disciplina del pignoramento a quelladell’ipoteca, in quanto il pignoramento è un atto endoprocedimentalesuscettibile di sanatoria e governato dal principio di conservazione degliefficacia costitutiva del diritto reale di garanzia. Pertanto, secondo ilfallimento ricorrente, un errore nei dati catastali della nota ipotecarianon può essere emendato o considerato irrilevante in virtù divalutazioni compiute successivamente all’interno di un processoesecutivo;- argomenta sulla funzione di certezza della pubblicitàimmobiliare; sottolinea che l’opponibilità dei gravami ai terzi deveessere valutata rigorosamente ex ante e unicamente sulla scorta delcontenuto oggettivo della nota di iscrizione ipotecaria, senza che ilterzo che consulta i registri debba compiere indagini estrinseche o fareaffidamento su accertamenti postumi (come la perizia del CTU). I daticatastali, in particolare il subalterno, rivestono un ruolo primario edesclusivo nell’identificazione degli immobili. L’indicazione di unsubalterno errato (sub. 2 in luogo di sub. 803, già esistente all’epocadell’iscrizione) in un fabbricato complesso composto da più unitàadiacenti creava un’incertezza assoluta e oggettiva sull’identità delNumero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/2026bene effettivamente gravato, determinando l’invalidità dell’ipoteca exart. 2841, comma 1, c.c.;- sostiene che i principi sulla rettifica delle trascrizioni sonosuscettibili di applicazione analogica: in altri termini il Fallimentoricorrente richiama Cass. n. 5780/2017, che ha stabilito che la rettificadella trascrizione di un pignoramento contenente un errato numero disubalterno produce effetti solo ex nunc, facendo salvi i diritti acquistatidai terzi nel tempo intermedio. Per identità di ratio, un’iscrizioneipotecaria eseguita su dati catastali errati non può godere della prioritàtemporale rispetto a formalità (come la nuova ipoteca del Fallimentodel 2018) eseguite successivamente ma sui dati catastali corretti.3. In via pregiudiziale e assorbente, va rilevata d’ufficio la nullitàdell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio neiconfronti di un litisconsorte necessario, con conseguente cassazionedelle pronunce di merito e rimessione della causa al primo giudice aisensi degli artt. 383, comma 3, e 354, comma 1, c.p.c.3.1. Oggetto della presente vertenza è l’opposizione ex art. 512c.p.c. promossa dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso ilprogetto di distribuzione parziale redatto dal professionista delegatonell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1277/2016 R.G.E.,promossa ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] taleopposizione, il Fallimento ha contestato l’assegnazione della somma di€ 150.201,35 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullitàdell’ipoteca di quest’ultima per un palese errore catastale nella nota diiscrizione (indicazione del subalterno 2 in luogo del subalterno 803).3.2. Secondo il costante e consolidato orientamento di questaSuprema Corte, nelle controversie distributive introdotte ai sensidell’art. 512 c.p.c. (sia nel testo previgente che in quello riformato), ildebitore esecutato assume la veste di litisconsorte necessario (sivedano, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 31/01/2012 eCass. Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 16/04/2003).Numero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/2026La partecipazione del debitore al giudizio di opposizione rispondea un preciso e ineludibile interesse processuale e sostanziale dellostesso, giacché l’accertamento circa la sussistenza, la validità e lagraduazione dei singoli crediti concorsuali incide direttamente sulla sualiberazione dall’obbligazione e sull’eventuale diritto alla retrocessionedel residuo attivo della liquidazione forzata.3.3. Dall’esame diretto degli atti di causa accessibili a questaCorte e dalle risultanze delle sentenze di merito del Tribunale di Milano(sentenza n. 7413/2023, oggetto dell’odierno ricorso) emerge che lasocietà esecutata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta del tutto estraneaal giudizio sin dal primo grado di merito.L’opposizione distributiva è stata infatti introdotta e coltivataunicamente nel contraddittorio bilaterale tra il Fallimento opponente eil creditore iscritto [OSCURATO:SOCIETA]La mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessariodetermina la nullità assoluta dell’intero procedimento e di tutte ledecisioni in questa sede emesse, vizio che - vertendosi in materia diordine pubblico processuale - è rilevabile d’ufficio in ogni stato e gradodel processo, ivi compreso il giudizio di legittimità.Rilevata la non integrità del contraddittorio originario fin dalprimo grado di merito, questa Suprema Corte non può procedereall’esame dei motivi di ricorso, imponendosi la cassazione dellasentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Milano,in persona di diverso magistrato, affinché provveda a nuova disaminadella domanda previa rituale integrazione del contraddittorio neiconfronti della debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonmancando poi di applicare rigorosamente i principi in tema dinecessaria certezza ed identificabilità immediata dei beni soggetti alregime di pubblicità immobiliare, tenuto conto della normale ontologicae irriducibile diversità di due immobili muniti di due identificativicatastali differenti.Numero registro generale 8074/2024Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 25306/2026Data pubblicazione 14/09/2026 P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, l’8 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente