CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: HADDAll HALA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assolveva la stessa perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. dal reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), e 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Peschiera del Garda il 5.5.2018. Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per anni uno. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il Pro- curatore Generale della Repubblica di Venezia, dolendosi della omessa revoca della patente di guida. La sentenza impugnata - ci si duole- avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone il comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S.. Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolennico riscontrato era pari a 1,84 e, pertanto, doveva essere irrogatala la sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolennico rientrante nella fascia della lettera c) dell'art. 186 C.d.S. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni con- seguente statuizione 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida, con applicazione della sanzione e limitatamente alla disposta sospensione della patente, con eliminazione della stessa. 4. La difesa dell'imputato ha depositato note scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell'art.186, comma 2-bis, C.d.S., che prevede quanto segue: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata». 2. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida; avendo il giudice disposto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, risulta necessario il previo annullamento di tale sanzione. La sanzione amministrativa accessoria omessa, in quanto obbligatoria e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno, sanzione amministrativa accessoria che elimina, nonché alla mancata applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria