CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1979; avverso la sentenza del 10 luglio 2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 luglio 2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] t responsabile, nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (sotto- posta ad amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente dal Tribunale di Prato il 30 aprile 2013) e di consigliere di amministrazione della capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in concorso con l'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA] (anche presidente del CdA della capogruppo), e con gli altri amministratori di fatto ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché consiglieri di amministra- zione della capogruppo), del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, conte- stato al capo 1) della rubrica, assolvendola - per non aver commesso il fatto - dai paralleli reati fiscali e tributari (artt. 3, 10-bis e 10-ter d. Igs. n. 74 del 2000) contestati ai successivi capi 4), 5) e 6). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, articolando due motivi d'impu- gnazione, trattati congiuntamente ed entrambi formulati sotto l'unico profilo del vizio di motivazione. Il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale nella parte in cui avrebbe ritenuto la responsabilità della Videtta quale amministratore di fatto e, allo steso tempo, a titolo di concor- rente esterno. Senza, peraltro, sotto tale ultimo profilo, indicare specificamente il contributo causale offerto dalla ricorrente. Il secondo attiene al beneficio della sospensione condizionale della pena, escluso, sostiene la difesa, alla luce di una motivazione illogica e contraddittoria, che non avrebbe tenuto conto della risalenza delle condotte poste in essere, dell'incensuratezza della ricorrente e della sua specifica condizione socio-familiare, valutando, peraltro, l'unico profilo preso in considerazione (la gravità del fatto) in modo radicalmente difforme rispetto a quanto ritenuto ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Effettivamente, uno stesso soggetto non può assumere, in relazione alla me- desima condotta distrattiva, la posizione di amministratore di fatto e, contestual- mente, di concorrente esterno, essendo il primo titolare di funzioni gestorie, per definizione assenti nel concorrente esterno. Ma la Corte territoriale non ha ritenuto la ricorrente, contestualmente, ammi- nistratore di fatto (e quindi titolare di funzioni gestorie) e concorrente esterno. Ha ritenuto che, anche laddove i plurimi elementi (analiticamente individuati e paci- ficamente riconosciuti nella loro dimensione storio-fattuale) non fossero sufficienti per dedurre l'esistenza dell'attribuzione, in fatto, di funzioni gestorie, sarebbero 4 comunque ampiamente significativi di una sua partecipazione a titolo di concorso esterno. In questi termini: - la procura institoria, indice di amplissimi poteri gestionali, per un periodo di dieci mesi sicuramente di gran lunga eccedente quello necessario per l'asserito ricovero del padre e per la stipula di due atti notarili; - la sua compartecipazione, pur essendo formalmente una semplice dipen- dente, al ritiro delle buste (contenenti gli incassi "in nero") e alla loro consegna al padre, nella riconosciuta consapevolezza che si trattava di incassi al nero, sottratti alla contabilità ufficiale, anche in un periodo in cui la società era in crisi ed era in corso la procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza; - la costituzione, in concomitanza con la dichiarazione di insolvenza della Ste- fan s.r.I., di una nuova società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui l'imputata deteneva il 98% del capitale sociale, società avente lo stesso oggetto della [OSCURATO:SOCIETA] e finanziata con il riscatto di polizze assicurative costituiti utilizzando, appunto, gli incassi a nero. 2. Ad identiche conclusioni si deve giungere anche con riferimento al secondo motivo di censura. Per come si è detto, la ricorrente deduce che la Corte territoriale, nell'esclu- dere il beneficio della sospensione condizionale della pena, da un canto non avrebbe tenuto conto dei plurimi elementi evidenziati dalla difesa (la risalenza delle condotte, l'incensuratezza della ricorrente, la sua specifica condizione socio- familiare); dall'altro avrebbe valutato l'unico profilo preso in considerazione (la gravità del fatto) in modo radicalmente difforme rispetto a quanto ritenuto ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio. La deduzione è infondata. Quanto al primo profilo, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., ben potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti pre- valenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206). Quanto al secondo, la Corte ha dato atto della particolare gravità e della pro- lungata e consapevole reiterazione delle condotte distrattive. E, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamati dall'art. 163), ha ritenuto tale dato preclusivo del riconoscimento del beneficio richiesto. Parallelamente, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non ha contraddetto la precedente valutazione: ha solo preso atto della mitezza della pena irrogata nella sentenza di primo grado (non modificabile in peius in assenza di appello del Pubblico Ministero), escludendo, coerentemente con la predetta valu- tazione, un'ulteriore (invocata) riduzione. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.