CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38009/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8671/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5176/1/14, depositata il 7 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 314/25/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata di lite pendente per II.DD. ed IVA 1999. La CTR osservava in particolare che, pacifico che la lite de qua è stata definita con sentenza passata in giudicato il 27 giugno 2011, la stessa doveva tuttavia considerarsi "'pendente" alla data del primo maggio 2011 e quindi condonabile ai sensi dell'art. 39, comma 12, dl 98/2011, che appunto a quella data fissava al fine di considerare la sussistenza della "pendenza" di un contenzioso, in ogni caso non avendo alcuna forza vincolante la diversa interpretazione agenziale nel relativo documento di prassi. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Il contribuente è rimasto intimato, [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, di 98/2011, poiché la CTR ha affermato la pendenza della lite de qua nonostante avesse rilevato in fatto che la medesima era stata definita con sentenza passata in giudicato il 26 giugno 2011 ossia prima dell'entrata in vigore della disposizione legislativa evocata (6 luglio 2011), accogliendo per l'effetto il ricorso introduttivo della lite, La censura è fondata. Va ribadito che « In tema di condizioni per l'accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1 maggio 2011 dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216 del 2011, conv. in I. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto d.l. n. 98 del 2011 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non condonabile una "lite" che era stata definita con sentenza passata in giudicato nella data del 16 maggio 2011)» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5969 del 12/03/2018, Rv. 647470 - 01), trattandosi di un orientamento da considerarsi del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, al quale va senz'altro dato seguito (v. Cass., 12516-12301- 2576/2021; 28160-26449-3263/2020; 14641/2019). Nel caso di specie quindi, pacifico in fatto che nella lite originante il diniego di definizione agevolata impugnata si è formato il giudicato in data il 26 giugno 2011 ossia prima del 6 luglio 2011, è giuridicamente erronea la sentenza impugnata laddove statuisce che si trattava di lite condonabile ai sensi dell'art. 39, comma 12, dl 98/2011, per l'effetto annullando detto diniego. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ull:eriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve rigettarsi il ricorso introduttivo della lite. Stante la formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione di diritto oggetto del processo, le spese correlative possono essere integralmente compensate. PQM :3 La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dell'intero processo. Cosi deciso in Roma, 29 settembre 2021 Il presidente Il cciasibliere est. dt