CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 735/ 2020 della Corte d ’ appello di Bologna depositata il 28 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’I.N.P.S. e dichiarato dovuti i contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta dalladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011, respingendo l’eccezione sollevata dalla professionista in ordine all’esistenza di un giudicato esterno fra le parti di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata per il 2010 e disattendo altresì l’eccezione di prescrizione,assumendo come termine di decorrenza della prescrizione quello della presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta in data 1/10/2012, risultando dunque tempestiva l’interruzione dei termini avvenuta con raccomandata ricevuta il 16/9/2017; 2. avverso tale pronuncia la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura ; 3. disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 20 dicembre 2022. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduc e , ai sensi dell’ art . 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del sollevato giudicato esterno, per non avere la Corte d’appello ritenuto vincolanti le statuizioni del precedente giudicato intervenuto fra le parti, seppure relativo a diversa annualità; 2. il primo motivo è infondato avendo correttamente i giudici di merito escluso la configurabilità del cd. “giudicato esterno” in relazione alla sentenza emessa in riferimento all’annualità 2010, attesa la diversità dei periodi di debenza e la conseguenza diversità dei rapporti contributivi ad essi afferenti (in tal senso, anche di recente, Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30853);3. con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., per erronea interpretazione della disciplina prescrittiva in riferimento al “dolo”, per non avere la Corte d’appello ritenuto prescritti i contributi rivendicati dall’I.N.P.S., erroneamente ravvisando la sussistenza di un’ipotesi di sospensione della prescrizione per doloso occultamento, configurato per la sola mancata compilazione del “quadro RR”della dichiarazione dei redditi; 4. il secondo motivo, inteso a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, è fondato, posto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi va individuato nel momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 2012 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011;5.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha inviato la prima richiesta all’interessata in data 16 settembre 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.P.C.M. del 2012, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – specificamente addotta nella sentenza impugnata per respingere l’eccezione di prescrizione – in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del “quadro RR” nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 6. pertanto, in accoglimento del secondo motivo, deve essere cassata lasentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 7. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, respinto il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente