CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 22517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROSE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 576/2024 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 65/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8889/2025Numero di raccolta generale 22517/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l’avvisDoat a pubblicazione 30/06/2026di addebito notificato il 13 dicembre 2019 con cui gli era statointimato il pagamento della somma di 12.262,22 euro a titolo dicontributi relativi all’anno 20215 dovuti all’Inps e da versare allaGestione commercianti, oltre sanzioni.La pretesa trae origine dal verbale di accertamento del 26giugno 2008 con il quale era stata contestata la legittimitàdell’inquadramento come lavoratori subordinati della [OSCURATO:SOCIETA]. dello stesso Trabucchi e di altro soggetto, coniscrizione d’ufficio dei medesimi nella Gestione commercianti. Ilgiudizio di impugnazione di tale verbale si era concluso con ilrigetto dell’opposizione mediante sentenza della Corte d’appellodi Bologna n. 671/2013, avverso la quale era stato propostoricorso per cassazione respinto mediante ordinanza n.14972/2020.2. Il Tribunale di Parma ha in parte accolto l’opposizioneproposta da Trabucchi avverso l’avviso di addebito primaindicato dichiarando non dovute le somme eccedenti l’importodi 6.056,38 euro, determinato sulla scorta dei conteggiformulati dall’opponente, e ritenendo per il resto fondata lapretesa creditoria perché definitivamente accertata nelprecedente giudizio.3. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunciadi primo grado.I passaggi essenziali su cui si fonda la decisione della Corte dimerito sono i seguenti: a) per effetto della sentenza, passata ingiudicato, che aveva sancito la legittimità dell’iscrizione diTrabucchi nella Gestione commercianti, sono inammissibili lededuzioni dirette a contestare tale iscrizione, trattandosi di- 2 -Numero registro generale 8889/2025accertamento che spiega i propri effetti anche per le annualitàN umero sezionale 2393/2026Numero di raccolta generale 22517/2026successive (tra cui il 2015, cui si riferisce l’avviso di addebitDoat a pubblicazione 30/06/2026oggetto di causa), considerato che il rapporto previdenziale è“di durata”; b) l’opposizione è comunque infondata, in quantol’appellante – sul quale incombe il relativo onere probatorio –non ha dato prova dell’esistenza degli indici dellasubordinazione; c) i documenti prodotti da Trabucchi a sostegnodelle nuove allegazioni contenute nell’atto di appello sono tardivie inammissibili, non potendo essere acquisiti d’ufficio ai sensidell’art. 437 c.p.c. in difetto di una specifica “pista probatoria”;d) in ogni caso, le nuove allegazioni non inficiano la pretesacreditoria dell’Inps, posto che il versamento, da parte dellaPronto [OSCURATO:SOCIETA]., dei contributi alla Gestione lavoratoridipendenti dell’Inps non incide sull’obbligo di Trabucchi diversare i contributi alla Gestione commercianti, trattandosi didue rapporti previdenziali distinti; e) il versamento di talicontributi da parte della società non può qualificarsi comeadempimento del terzo ex art. 1180 c.c., giacché detta normarichiede che il pagamento sia eseguito nella consapevolezza diadempiere una obbligazione altrui, mentre nella specie lasocietà aveva versato i contributi nella convinzione di adempiereun debito proprio; f) l’Inps può rifiutare l’adempimento, da partedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle obbligazioni di Trabucchi nei confrontidella Gestione commercianti, posto che il credito restitutorio ditale società nei riguardi dell’Istituto è nettamente inferiore a taledebiti; g) non esiste alcun giudicato esterno favorevole aTrabucchi, dal momento che il provvedimento invocato, emessodal Tribunale di Parma in data 15 febbraio 2022 nell’ambito diun diverso giudizio promosso dallo stesso Trabucchi e da altrosoggetto per contestare la decisione dell’Inps di revocare il loro- 3 -trattamento pensionistico, era una semplice ordinNaunmezrao r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026istruttoria. Numero di raccolta generale 22517/20264. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostDoat a pubblicazione 30/06/2026ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi e illustrato damemoria. L’Inps ha resistito mediante controricorso.5. All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appelloposto a base della propria decisione una causa petendi diversada quella dedotta dall’Inps, la violazione degli artt. 101 e 132c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., lanullità della sentenza per violazione del contraddittorio e laviolazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957.Parte ricorrente rileva che l’Inps aveva identificato il titolo dellapropria pretesa nella sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 671/2013, che tuttavia non poteva riguardare i contributirelativi all’anno 2015, considerato che il rapporto contributivonon è costituisce un unico rapporto di durata. Deduce, altresì,che la Corte d’appello non si era pronunciata sulla dedottaviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato nel quale – a suo avviso – era incorsa la sentenzadi primo grado, giacché nel presente giudizio non si era maidiscusso in ordine all’esistenza o meno della subordinazione inrelazione all’anno cui si riferisce la pretesa contributiva.2. Il motivo è infondato.- 4 -2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. CasNsu.m enro. r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/20262209 del 2016 e Cass. n. 6533 del 2024), in tema di giuNduimzeiroo ddi rai ccolta generale 22517/2026appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e Dialt a pubblicazione 30/06/2026pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantumappellatum, non osta a che il giudice renda la pronunciarichiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispettoa quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione diuna norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, néincorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che,rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi,confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse daquelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalleparti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fattorisultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamentemenzionati dal primo giudice.2.2. Nella specie, non sussiste la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato che il ricorrenteaddebita alla sentenza di primo grado, dal momento che lacausa petendi della pretesa azionata dall’Inps tramite l’avviso diaddebito opposto non è costituita dalla sentenza della Corted’appello n. 671/2013, ma dallo svolgimento in maniera abitualee prevalente dell’attività commerciale da cui scaturisce l’obbligodi versare i contributi alla Gestione commercianti e dallacorrispondente insussistenza, quindi, del rapporto di lavorosubordinato. Il giudicato derivante dalla sentenza n. 671/2013rappresenta, dunque, solo l’argomento utilizzato dall’Inps asostegno della legittimità dell’iscrizione di Trabucchi allaGestione commercianti, ma non esaurisce l’oggetto del giudizio.Ne consegue che il tema della reale natura del rapporto edell’esclusione della subordinazione non era affatto estraneo alla- 5 -lite, fermo restando che la questione relativa alla possibilitàNu cmhereo r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026gli effetti del giudicato derivante dalla citata senteNnumzearo dis rai ccolta generale 22517/2026riflettano anche sull’annualità 2015 è da tenere distinta e dovrDàat a pubblicazione 30/06/2026essere esaminata nel prosieguo.3. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, per avere l’Inpspreteso i contributi da versare alla Gestione commercianti inpresenza di una iscrizione alla Gestione dipendenti e versamentiregolari alla stessa, con conseguente violazione del principio chevieta la doppia contribuzione per lo stesso periodo e per losvolgimento della medesima attività lavorativa.4. Il motivo è infondato.La pretesa contributiva dell’Inps non si basa affatto, in tesi, sulla“doppia contribuzione”, ma sull’assunto per cui i contributiavrebbero dovuto essere versati alla Gestione commercianti inragione della ritenuta insussistenza del rapporto di lavorosubordinato. Ne è riprova il fatto che – come deduce lo stessoricorrente – in data 3 dicembre 2020 l’Istituto previdenziale hachiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione dell’IBAN da utilizzareper effettuare il rimborso della contribuzione previdenziale deidipendenti Trabucchi e Pavani (v. pag. 12 del ricorso; v. anchepag. 13, ove si specifica che mediante PEC del 1° febbraio 2021l’Inps ha precisato che la restituzione avrebbe riguardato icontributi pagati nel decennio anteriore all’ordinanza di questaCorte n. 14972/2020). Ciò non esclude, tuttavia, che resti daverificare – come si dirà a proposito del quarto motivo – se talericostruzione potesse essere estesa automaticamente all’anno2015 e se i versamenti alla Gestione dipendenti fossero ancoracontestabili alla luce dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957.- 6 -5. Il terzo motivo addebita alla sentenza impugnata, in relazNiuomnereo r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 22517/20262909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appellDoat a pubblicazione 30/06/2026ritenuto esistente il giudicato interno in ordine all’eccezione diviolazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999.Secondo il ricorrente, tale affermazione è errata sia perchénell’atto di appello era stato dedotto che all’epoca in cui l’avvisoera stato emesso egli non era iscritto alla Gestionecommercianti, ma a quella dei lavoratori dipendenti, sia perchéessa è incompatibile con le contestazioni aventi ad oggettol’insussistenza del credito e dell’accertamento.6. Il motivo è inammissibile e infondato.6.1. La sentenza impugnata dà atto del passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado laddove ha disatteso l’eccezionedi violazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 (v.pag. 6).Il motivo in esame si rivela inammissibile per difetto diautosufficienza, in quanto formulato senza il necessario rispettodegli oneri di specificazione e di allegazione imposti dalcombinato gli artt. 366 n. 6) e 369 n. 4) c.p.c., non avendo laparte indicato specificamente dove e come aveva articolato ilmotivo d’appello, la cui formulazione è stata esclusa dalla Corteterritoriale. Ciò in quanto il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, pur dovendo essere interpretato inmaniera elastica, in conformità all’evoluzione dellagiurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testodell’art. 366, primo comma, n. 6) c.p.c., come novellato dald.lgs. n. 149 del 2022 –, richiede comunque che il motivo diappello, anche se non dev’essere interamente trascritto, siaspecificamente indicato, in modo da consentirne l’individuazionenell’ambito dell’atto di appello (cfr. Cass. n. 11325 del 2023).- 7 -Numero registro generale 8889/20256.2. Inoltre, va rilevato che le censure aventi ad oggetto laN umero sezionale 2393/2026Numero di raccolta generale 22517/2026prospettata insussistenza del credito per inesistenza dell’obbligDoat a pubblicazione 30/06/2026di iscrizione alla Gestione commercianti non implicano affatto,sul piano logico, che l’appello abbia riguardato l’eccezionerelativa all’art. 24 cit., perché la questione relativa allapossibilità di iscrivere a ruolo i contributi attiene ad un profilodiverso (e logicamente antecedente) rispetto al merito dellapretesa creditoria.7. La rubrica del quarto motivo è la seguente: «Violazione degliartt. 1362 e 2909 c.c. e 324 c.p.c. e dell’art. 8 DPR 818/57 inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c.- per avere ritenuto sussistere ungiudicato esterno, del tutto inconfigurabile ed inesistente.Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.- travisamento della prova. Violazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione dell’onere dellaprova attribuito erroneamente al debitore, destinatariodell’avviso di addebito».7.1. A giudizio del ricorrente l’affermazione dell’esistenza delgiudicato esterno in ordine alla fondatezza della pretesadell’Inps è errata per più ragioni: a) in primo luogo, perché laconfigurabilità del giudicato esterno presuppone l’unicità edidentità del rapporto giuridico e, quindi, non è applicabile nelleobbligazioni contributive; b) in secondo luogo, il giudicatoesterno può essere invocato soltanto se l’accertamentocompiuto nel giudizio concluso con sentenza passata ingiudicato è collegato al successivo da un nesso causaleinscindibile; c) in terzo luogo, il giudicato può riguardare i solielementi costitutivi della fattispecie con caratteretendenzialmente permanente, non rinvenibili nella fattispecie inesame.- 8 -7.2. Inoltre, nel medesimo motivo il ricorrente censurNaum elrao r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026sentenza impugnata laddove ha affermato che è a suoN ucmaerroi dci ora ccolta generale 22517/2026l’onere di allegare e provare l’esistenza della subordinazioneDa.t a pubblicazione 30/06/2026Osserva che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebitol’onere della prova è a carico dell’Inps, mentre la sentenza ponea suo carico l’onere di provare il mutamento delle circostanze abase dell’accertamento del 2008, senza considerare che da taleanno in avanti egli era rimasto iscritto alla Gestione dipendentie che nel 2015 il rapporto di lavoro era necessariamente dinatura subordinata, in quanto intermittente part time.8. Il motivo è fondato.8.1. La circostanza che i contributi sono dovuti per periodidiversi non consente di configurare il rapporto assicurativo comeoggettivamente unico, con la conseguenza che il giudicatorelativo a precedenti annualità non ha effetti preclusivi suiperiodi successivi.Al riguardo, si deve richiamare il consolidato indirizzo di questaCorte (v., tra le più recenti, Cass. n. 30476 del 2025 e Cass. n.23917 del 2025, che rinviano a Cass., Sez. Un., n. 10933 del1997, Cass. n. 7981 del 2016 e Cass. n. 30853 del 2021)secondo cui, in tema di obbligazioni contributive, la diversità deiperiodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimentoe di connotazione del rapporto, basta a far configurare qualidiversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudicenon può stabilire, con efficacia di giudicato, che le normesottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel sensoche anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in undeterminato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe diun rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti ipresupposti.- 9 -8.2. Ne consegue che la sentenza n. 671/2013 della CNuomretreo r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026d’appello di Bologna, relativa al periodo 2003-2008, nonN pumoetroe dvi ara ccolta generale 22517/2026automaticamente spiegare effetti preclusivi con riferimentDoat a pubblicazione 30/06/2026all’annualità 2015, tanto più in presenza di un evidente saltotemporale e in difetto di accertamento di un elementocostitutivo tendenzialmente permanente riferibile anche aldiverso periodo oggetto dell’avviso impugnato.La Corte territoriale, invece, sul presupposto che nella specie siè in presenza di un rapporto giuridico di durata, ha ritenutodefinita con valore di giudicato l’insussistenza dellasubordinazione dall’ottobre 1994 in poi, valorizzandol’accertamento contenuto nel giudizio definito con ordinanza n.14792/2020, relativo al periodo dal 2003 al 2008, da cui ha fattodiscendere la legittimità della pretesa contributiva anche per il2015. Ciò, tuttavia, è avvenuto senza chiarire quali fattipermanenti sarebbero stati accertati e, soprattutto, senzaverificare la necessaria identità oggettiva tra il petitum e lacausa petendi dei due giudizi.8.3. La conclusione non è infirmata dagli arresti che, in lineacon i principi elaborati in materia tributaria, ammettono che glieffetti del giudicato possano proiettarsi anche su segmentitemporali successivi in presenza di qualificazioni giuridiche oaltri elementi preliminari di carattere tendenzialmentepermanente. Anche tali decisioni, difatti, escludono qualsivogliaestensione automatica e richiedono comunque che chi invoca ilgiudicato dimostri la persistente identità della fattispecie, senzavariazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n. 37561del 2021).Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto buongoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo al- 10 -precedente giudicato un’efficacia espansiva non consentitNau mneeroi r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026termini in cui è stata affermata. Numero di raccolta generale 22517/20268.4. Ne deriva ulteriormente che è fondata anche la censurDaat a pubblicazione 30/06/2026concernente il riparto dell’onere della prova. Secondo il costanteindirizzo di questa Corte, difatti, in tema di riscossione dicontributi previdenziali, l’opposizione avversola cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizioordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapportoprevidenziale, sicché grava sull’ente previdenziale l’onere diprovare i fatti costitutivi della propria pretesa, come la naturasubordinata del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 10583 del 2017;nello stesso senso cfr., altresì, Cass. n. 29763 del 2022).È vero che Cass. n. 809 del 2021, in presenza di undisconoscimento ex tunc della posizione previdenziale da partedell’Inps per inesistenza originaria del rapporto subordinato,modo certo l’elemento qualificante. Tale regola, tuttavia,postula che siano previamente accertati e motivati i presuppostidell’autotutela invalidante, con specifico riferimento allaposizione contestata e ai periodi rilevanti.Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale hasostanzialmente invertito il riparto probatorio, senza verificarese l’Istituto avesse effettivamente esercitato un potere diannullamento della posizione assicurativa nei termini rigorosisopra indicati e senza accertare le concrete modalità disvolgimento del rapporto per l’annualità oggetto dell’avviso.9. Possono essere esaminati congiuntamente il quinto, il sesto,l’ottavo e il decimo motivo, attinenti a questioni che postulanol’accertamento, per i singoli periodi contributivi, dei fatticostitutivi della pretesa dell’Inps e la corretta delimitazionedell’efficacia del precedente giudicato.- 11 -9.1. Con la quinta censura, formulata ai sensi dell’art. N3um6e0ro, r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026primo comma, n. 3), c.p.c., si denuncia la violazione deNllu’maerrot .d i 8ra ccolta generale 22517/2026del d.P.R. n. 818 del 1957, per avere la sentenza impugnatDaat a pubblicazione 30/06/2026omesso ogni valutazione in ordine alla applicabilità dell’art. 8cit. e ritenuto sussistere un obbligo contributivo per unagestione diversa da quella dei lavoratori dipendenti, nella qualeil lavoratore era iscritto, in assenza di alcun accertamento delcarattere indebito dei versamenti eseguiti nel quinquennioantecedente.9.2. Con il sesto motivo è dedotta, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermatoche era precluso l’esame degli argomenti difensivi espostinell’atto di gravame e non sollevati in primo grado.9.3. Mediante l’ottavo motivo viene prospettata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt.1175 e 1375 c.c. e del principio dell’affidamento legittimo nellacorrettezza della propria posizione contributiva, per avere lasentenza impugnata ha negato ogni rilevanza, ancheprobatoria, al fatto che l’Inps aveva corrisposto la pensione alricorrente sul presupposto che tale erogazione era avvenutaallorché la situazione contributiva dell’odierno appellante eraancora controversa, essendo pendente il giudizio diaccertamento negativo concernente l’accertamento del 2008.9.4. Il decimo e ultimo motivo presenta la seguenteintestazione: «Violazione dell’art. 1180 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. – Eccezione di pagamento. Violazione degli artt.2114, 2115 e 2116 c.c. e degli artt. 1, 8 e 38 DPR 26 aprile1957 n. 818 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – errataidentificazione del rapporto assicurativo previdenziale in quellofra il datore di lavoro e l’istituto Previdenziale. Violazione- 12 -dell’art. 112 e 132, 2^co. n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 36Nu0m enro. r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/20264 – Nullità della sentenza per omessa motivazione, effNeutmteuroa dti ara ccolta generale 22517/2026per relationem, senza alcuna valutazione dei motivi dDait a pubblicazione 30/06/2026gravame». Il motivo attiene alla parte della sentenza impugnatain cui si afferma che nella specie non è configurabile alcunadempimento dell’obbligo del terzo in quanto la [OSCURATO:PERSONA] pagato i contributi nel convincimento di adempiere adun debito proprio.10. I motivi in esame sono assorbiti.L’accoglimento del quarto motivo (e, come si dirà, anche delsettimo) comporta la cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai presupposti fondanti della pretesa contributivaazionata, sotto il profilo dell’erronea estensione del giudicatoesterno a periodi ulteriori rispetto a quelli oggetto delprecedente contenzioso e dell’alterazione del corretto ripartodell’onere della prova.Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamentetravolte, perché dipendenti o subordinate rispetto a taleindispensabile accertamento, sia le questioni concernentil’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, gli effetti deiversamenti eseguiti e la configurabilità dell’adempimento delterzo, sia quelle attinenti alla prescrizione, all’affidamento delricorrente e al dedotto abuso nella formazione del titolo.11. Con il settimo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte di merito affermatol’inammissibilità delle produzioni documentali effettuate nelgiudizio d’appello.- 13 -Il ricorrente deduce di aver prodotto in appello documentazNiuomnereo r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026idonea ad eliminare ogni possibile incertezza ciNrucmae ro dli ara ccolta generale 22517/2026ricostruzione presuntiva operata dalla pronuncia, in assenza dDait a pubblicazione 30/06/2026alcun elemento fattuale, nemmeno rinvenibile né negliaccertamenti del 2008 né nella sentenza 671/2013 della Corted’appello di Bologna.12. Il motivo è fondato.12.1. In coerenza con i principi enunciati da Cass. n. 32596 del2025, deve in questa sede ribadirsi che nel rito del lavoro ilgiudice può acquisire anche in appello nuovi elementi di prova,pur in presenza di decadenza formale, purché la prova riguardifatti ritualmente allegati e si innesti su una pista probatoriaricavabile dagli atti, in modo da colmare un deficit dimostrativorispetto a fatti decisivi per il giudizio.12.2. La sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibili leproduzioni documentali senza verificare la decisività ai finidell’accertamento dei presupposti della pretesa contributiva eneppure l’esistenza di una “pista probatoria” ricavabile dagli13. Il nono motivo reca la denuncia, formulata ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), di violazione degli artt. 1362 e 2909c.c., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione digiudicato esterno in ordine alla posizione contributiva delricorrente per effetto dell’ordinanza resa dal Tribunale di Parmail 15 febbraio 2022 nel giudizio 322/2021.La parte ricorrente sostiene che tale ordinanza, emessanell’ambito del giudizio instaurato insieme ad altro lavoratoreper sentire affermare il loro diritto a mantenere la pensione sinoa quel momento ricevuta sulla base dei contributi versati all’Inpsnell’arco dell’intera vita lavorativa, ha natura di sentenza nondefinitiva, in quanto pronunciata dal Giudice in un’udienza- 14 -fissata per la discussione e decisione dopo avere ritenuNtuom elrao r egistro generale 8889/2025Numero sezionale 2393/2026causa di natura documentale e matura per la decisione. DNeumdeuroc dei r,a ccolta generale 22517/2026inoltre, che tale ordinanza ha contenuto decisorio, avendDoat a pubblicazione 30/06/2026statuito – nel disporre c.t.u. contabile – che il trattamentopensionistico dei ricorrenti avrebbe dovuto considerare tutti icontributi accreditati nelle rispettive posizioni previdenziali,stabilendo che tutti quelli versati dal 1994 in poi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero considerati nella gestione dipendenti, mentrequelli accreditati in quella gestione nel periodo da giugno 2003a giugno 2008 (interessato dalla sentenza di questa Corte n.14972/2020) avrebbero dovuto essere imputati alla Gestionecommercianti.14. Il motivo è infondato.14.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per stabilirese un provvedimento costituisce sentenza o ordinanzaendoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua formaesteriore o all’intestazione, bensì al suo contenuto e, quindi,all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicchéhanno natura di sentenze i provvedimenti che, ai sensi dell’art.279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sullagiurisdizione, sulla competenza, ovvero su questionipregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quandonon definiscono il giudizio (indirizzo costante: v. Cass. n. 18603del 2025, Cass. n. 3945 del 2018, Cass. n. 27127 del 2014).14.2. Nella specie, l’ordinanza emessa dal Tribunale (il cuitesto, in ossequio al principio di autosufficienza, è statoriprodotto a pag. 72 del ricorso) non ha affatto contenutodecisorio, come si desume: a) dal dispositivo, con il quale ilGiudice si è limitato ad ammette una c.t.u. demandando alconsulente di accertare se la contribuzione versata, previaimputazione alla Gestione commercianti con riguardo al periodo- 15 -Numero registro generale 8889/2025dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008, fosse nel suo complessoN umero sezionale 2393/2026Numero di raccolta generale 22517/2026sufficiente ad offrire la copertura contributiva utile ai fini dDealt a pubblicazione 30/06/2026raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, nonché aquantificare eventualmente l’ammontare del trattamentopensionistico; b) dalla motivazione, in cui si dà atto dellanecessità di accertare, a seguito della sentenza di questa Corten. 14972/2020, se è maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico.15. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, devonoessere accolti il quarto e il settimo motivo di ricorso, mentrevanno rigettati il primo, il secondo, il terzo e il nono motivo;sono assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnatadev’essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto dinanzi enunciati. Quale giudice del rinvio, allaCorte d’appello è demandato il compito di regolare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e il settimo motivo di ricorso; rigettail primo, il secondo, il terzo e il nono motivo; assorbiti gli altrimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, cui demanda di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 16 -