CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domiciliain Roma, Via dei Portoghesi n. 12.- Ricorrente -Controper la Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., c.f. 00115160822e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 52E19G273R, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 41A13 G273J e del socio di fattoNiceta Angelo, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 70T03 G273I (Fall. n. 76/2012 del Tribunale diPalermo), in persona del Curatore e per il Liquidatore del Concordatoesecutivo in data 18.02.18, proposto da [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliati in Roma, viaNumero registro generale 9517/2018Numero sezionale 4971/2026Numero di raccolta generale 21420/2026Cicerone 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:Data pubblicazione 23/06/[OSCURATO:EMAIL] la sentenza n. 3589/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, depositata in data 21.09.2017.Udita la relazione nella camera di consiglio del 16.6.2026 del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]De Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] ed suoi soci [OSCURATO:PERSONA], Niceta OnofrioMarcello e [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo avverso gli avvisi di accertamento con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva accertato redditi da partecipazione non dichiarati.A seguito di verifica fiscale svolta nei confronti della indicata società, il nucleodi Polizia tributaria della GDF di Palermo aveva, infatti, redatto in data14.11.2007 processo verbale di constatazione, sulla base di accertamentibancari relativi a movimentazioni sul conto corrente intesto alla società ed aisoci e, sulla base del suddetto atto, l’agenzia delle entrate aveva emesso neiconfronti dei soci secondo e quote di reddito loro spettanti l’avviso diaccertamento per l’anno di imposta 2004, emesso dall’Ufficio a carico dellasocietà di cui il ricorrente era compartecipe al 50% ; l’avviso di accertamentorelativo alla società integrava, in base alle risultanze delle indagini bancarieindicate, un precedente atto notificato il 16.10.07 emesso sulla base di altro PVC, anch’esso impugnato dalla società e dai soci con ricorso che alla data dinotifica di quello oggetto della presente controversia non risultava ancoraconcluso.1.1. A fondamento del ricorso veniva evidenziata: 1. la illegittimità dell'avvisoper carenza di potere in violazione degli artt. 43 4° comma del DPR 600/73 e 5740 comma del D.P.R. 633/72 non essendo consentito all'amministrazioneNumero registro generale 9517/2018Numero sezionale 4971/2026Numero di raccolta generale 21420/2026finanziaria di integrare o modificare un precedente atto di accertamento in virtùData pubblicazione 23/06/2026del principio di unicità dell'accertamento; 2. La contraddittorietà di motivazionedell'avviso di accertamento in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 (statutodel contribuente); - 3 l’errata applicazione dell'art. 32 e seguenti del D.P.R.60011973 e dell'art. 51 del D.P.R. 633/72 con riferimento all'utilizzazione delleindagini bancarie nei confronti dei soci nonché alla mancata allegazione ai socidella documentazione ricevuta dalle banche; - 4. infondatezza nel meritodell'avviso di accertamento basato sulle indagini bancarie ed illegittimità dellesanzioni irrogate.2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo ilrigetto dei ricorsi riuniti3. La C.T.P. di Palermo accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato:riteneva che l'Ufficio non fosse legittimato ad emettere un nuovo avvisod'accertamento risultando violato il principio di unicità dell'accertamento inpresenza di un precedente avviso d'accertamento, annullato con la sentenza n.73/04/2009 del 4/02/2009 che aveva autorità di cosa giudicata.4. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate innanzialla Commissione tributaria regionale della Sicilia innanzi alla quale si costituivala società con i suoi soci.5. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia respingeva l’appellodell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. Affermava che rispettoall’avviso impugnato, non poteva riconoscersi l’esercizio di un potere diintegrazione bensì un autonomo atto di esercizio di un potere di accertamentofondato sulla base di atti già noti all’Ufficio.6. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione basato su un unico motivo. Si è costituita con controricorso laCuratela del Fallimento della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci illimitatamenteresponsabili chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto delricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9517/2018Numero sezionale 4971/2026Numero di raccolta generale 21420/2026Data pubblicazione 23/06/20261. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha censurato lasentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Sicilia sotto ilprofilo della violazione e/o falsa applicazione artt. 2697 e ss. c.c degli artt. 32 e43, comma 4 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 57 comma c.p.c, comma 4 del D.P.R.n. 633/72, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c , in relazione all'art.360 comma 1,n.4 c.p.c.Segnatamente ha affermato che il giudice di secondo grado sarebbe incorsoin un errore giuridico ritenendo che, già alla data di emissione del primo avvisodi accertamento l’ufficio sarebbe stato a conoscenza delle risultanze delleindagini bancarie poste a base dell’emissione dell’avviso di accertamentointegrativo, oggetto della presente controversia, atteso che tale conoscenzasarebbe stata acquisita solo a seguito della trasmissione del p.v.c. della [OSCURATO:PERSONA] del 14.11.17.Il motivo del ricorso va ritenuto fondato in ragione di quanto segue.Al fine di comprendere la sussistenza della violazione della norma invocata,pare opportuno richiamare i principi di diritto espressi in tema da questa Corte,verificando se la fattispecie possa farsi rientrare nel perimetro di applicazionedella disposizione che si assume violata.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di accertamentodelle imposte sui redditi, il presupposto per l’integrazione o modificazione inaumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ècostituito, ai sensi dell’art. 43 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600,dal dato oggettivo che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi, il cheevidentemente non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita,valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’ufficio, dovendosi ritenereche con l’emissione dell’avviso di rettifica l’amministrazione consuma il propriopotere di accertamento in relazione agli elementi posti a sua disposizione (exmultis, Cass. civ. 26191/2018; Cass. civ. 8029/13)I nuovi elementi, venuti a conoscenza dell’ufficio dopo la notificadell’accertamento, devono essere adeguatamente portati a conoscenza deldestinatario attraverso la motivazione del nuovo atto, ed il richiamo ad essi nonNumero registro generale 9517/2018Numero sezionale 4971/2026Numero di raccolta generale 21420/2026può essere del tutto generico, ma deve contenerne una descrizione, sia purData pubblicazione 23/06/2026sintetica” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10526 del 08/05/2006).L'espressione "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" richiama, infatti,analoga dizione utilizzata dall'art.35 d.p.r. n.645/1958, nel vigore del qualequesta Corte aveva avuto modo di precisare che essa indicava "elementi nonsoltanto non conosciuti, ma neppure conoscibili al momento di dettoaccertamento, e non può essere quindi esercitato per correggere errorinell'apprezzamento di elementi già a disposizione. (cfr.Cass. n. 282 del23/01/1985; Cass. n. 3056 del 30/03/1987).Alla base di tale indirizzo sta il convincimento che l'accertamento nei confrontidel contribuente deve avere carattere unitario, dovendosi evitare l'inutileproliferazione di atti a mezzo del vincolo dell'amministrazione a utilizzare subito,e nel medesimo contesto, tuttigli elementi a sua disposizione.L'integrazione dell'accertamento è consentita, sul presupposto della successivaconoscenza di nuovi elementi, nel caso in cui da questi soltanto possa dirsilegittimata l'inferenza in ordine all'attribuibilità al contribuente, e non ad altri,degli elementi di redditività già eventualmente riscontrati. Questo perchè - comedetto - la ratio della previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma3, poggia sulla necessità di evitare che il privato sia soggetto ad un'inutileproliferazione di atti.Orbene, condividendo questa Corte i principi giurisprudenziali sopra esposti, vaevidenziato come sia pacifico fra le parti che nei confronti della societàcontribuente e dei soci era stato notificato un primo avviso ed un secondosuccessivo relativo al medesimo anno di imposta, ove si è richiamato il processoverbale reso dalla Guardia di Finanza del 14.11.2007. Da quest’ultimo avviso diaccertamento, richiamato in atti e nella sentenza impugnata, emerge che sullabase di indagini effettuate dal 12.10.2007 al 14.11.2007 da parte della GDFNucleo di Polizia tributaria di Palermo, e segnatamente sugli accertamentibancari (tra cui quello sul conto corrente bancario personale di Niceta OnofrioMarcello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e sulla documentazione acquisitaa seguito del decreto del p.m. del 20.5.2005, era emerso un maggiore redditoNumero registro generale 9517/2018Numero sezionale 4971/2026Numero di raccolta generale 21420/2026Data pubblicazione 23/06/2026di partecipazione ed un maggiore reddito di capitale a carico dei soci. In talitermini è il contenuto dell’avviso di accertamento integrativo.Ora, tenuto conto di quanto sopra e dell’orientamento di questa Corte nei terminisopra esposti, può ritenersi che l’esame degli elementi posti a base di tale atto,non era stato effettuato in funzione della prima indagine e che, quindi, leevidenze sulle quali si erano fondati i rilievi della Guardia di finanza, trasfusi nelsecondo accertamento, erano diverse. Poteva, pertanto, ritenersi consentita unarettifica dell’accertamento non essendo condivisibile l’argomento della CTRsecondo cui sarebbe stato violato il principio della unitarietà dell’accertamentoalla luce della assenza del carattere di novità degli elementi probatori posti abase del secondo avviso.In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, anche perché provveda a liquidarele spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]