CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 13889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Nel procedimento iscritto aln. 20008/2023 r.g. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra: [OSCURATO:PERSONA] - opponente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -opposta- E 2RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio società [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa la procuratrice CERVED [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -opposta- E [OSCURATO:PERSONA].p.a. – Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] -opposta- Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 26 settembre 2023 del Tribunale di Napoli, pronunciata nel procedimento di cui al R.G. n. 12644/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; esaminate le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l’accoglimento del regolamento di competenzad’ufficio proposto dal Tribunale di Napoli [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto di pignoramento immobiliare del 28 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo, dopo aver premesso che aveva concesso un mutuo fondiario «a stati di avanzamento del 25 maggio 2006» alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la somma di euro 1.300.000,00, con fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, un ulteriore mutuo il 4 agosto 2011 per la somma di euro 400.000,00, nuovamente con fideiussione di Giuseppe 3RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], sottoponeva ad esecuzione forzata vari immobili del fideiussore. Nella procedura intervenivano il creditore Elba, che poi rinunziava a ll’ esecuzione, nonché in luogo del C redito S iciliano, la [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. [OSCURATO:PERSONA],con ricorso del 19 febbraio 2016, presentava opposizione ex articolo 615, secondo comma, c.p.c., deducendo la nullità del pignoramento e, in ogni caso, l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa ex art. 2911 c.c.,oltre che l’illiceità delle ragioni di credito. All’udienza del 29 ottobre 2019, il Garlisi deduceva l’inidoneità dei titoli esecutivi a sorreggere l’esecuzione forzata nei confronti del fideiussore, nonché la nullità della fideiussione. L’istanza di sospensione veniva respinta, come pure il successivo reclamo al collegio. Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2020 il Garlisi provvedeva alla riassunzione del giudizio ex articolo 616 c.p.c. Le doglianze dell’opponente erano le seguenti: 1) inidoneità dei contratti di mutuo a costituire titolo esecutivo nei confronti del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], in quanto la procedura esecutiva immobiliare procedeva sulla base del contratto di finanziamento fondiario a stati di avanzamento stipulato il 25 maggio 2006 e del contratto di finanziamento ipotecario del 4 agosto 2011, ma nei contratti non era specificato l’ammontare preciso del credito ovvero gli elementi idonei a liquidarlo mediante mere operazioni di calcolo, ricavabili dal titolo medesimo, senza possibilità di ricorrere a fonti esterne;2) quanto al contratto di finanziamento fondiario a stati di avanzamento del 25 maggio 2006 , si trattava di un contratto di mutuo “condizionato”, al quale non erano seguiti gli atti di irrogazione quietanza nella forma dell’atto pubblico; 3) quanto al contratto di finanziamento ipotecario del 4 agosto 2011, esso era 4RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio idoneo a valere quale titolo esecutivo nei confronti del debitore ogniqualvolta si riscontrasse la semplice “disponibilità giuridica” delle somme a lui mutuate, ma ciò non poteva predicarsi nei confronti del fideiussore; 4) nullità delle fideiussioni per violazione dell’articolo 2, comma 2º, lettera a), legge antitrust numero 287 del 1990, in quanto nel contratto erano state inserite tre clausole (di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex articolo 1953 c.c.). 5) la provvista mutuata con il finanziamento fondiario del 2011 era stata interamente versata dalla banca, senza che entrasse mai nella disponibilità materiale della società mutuatario, per ripianare duepregresse esposizioni debitorie di natura chirografari. 3. Il tribunale di Agrigento rilevava d’ufficio la questione della competenza e, con provvedimento del 23 febbraio 2022, r imetteva la causa al tribunale di Napoli-sezione specializzata in materia di imprese-per la riassunzione della causa. In particolare, reputava che la materia specifica sulla violazione della legge antitrust, di cui all’art. 2 della legge n. 287 del 1990, rientrava chiaramente nella materia della concorrenza, attraendoanche le ulteriori domande concernenti il rapporto garantito(«per ragioni di connessione, sono attratte alla competenza del medesimo tribunale anche le ulteriori domande proposte dagli attoriconcernenti il rapporto garantito»). 4. A seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, quest’ultimo sollevava regolamento di competenzad’ufficio, reputandosi incompetente. In particolare, il tribunale di Napoli ha provveduto alla separazione della controversia relativa alla nullità del contratto di fideiussione per la violazione delle clausole antitrust, trattenuta presso di sé, mentre ha proposto regolamento di competenza d’ufficio nei confronti delle altre domande. 5RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tribunale di Agrigento, infatti, aveva ritenuto che il tribunale di Napoli, sezione delle imprese, sarebbe stato competente, per i profili di connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, oltre che sulla domanda relativa alla nullità parziale del contratto per l’inserimento nello stesso delle clausole antitrust, anche sulle altre domande connesse al contratto in oggetto. Il tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, invece, ha dichiarato che non sussistevanoragioni di connessione di cui all’art. 3, comma 3, cit., tali da poter comportare uno spostamento della competenza, mentre ha ritenuto di essere competente esclusivamente in relazione alla domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata in violazione della normativa antitrust. Ha aggiunto il tribunale di Napoli che per dar luogo alla competenza per connessione non era sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra duecause pendenti davanti a giudici diversi, ma era necessario che traesse intercorresse uno dei rapporti previsti dagli articoli 31 e ss. c.p.c., quindi un’ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità- dipendenza o della pregiudizialità tecnica. Quanto alla prosecuzione del giudizio relativamente alle domande di nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, il tribunale di Napoli ha provveduto con la separata ordinanza, disponendo la separazione delle cause e dichiarando la sospensione del giudiziosulla garanzia personale. 5. [OSCURATO:PERSONA] concluso chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio deve essere accolto. 6RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2. Invero, l’art.3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunale e Corte d’appello, a norma dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella versione in vigore dal 3 febbraio 20 17 , prevede che «le sezioni specializzate sono competenti in maniera di: […] c) controversie di cui all’art.33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287». L’art.3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». L’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce che «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli da I a IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 del d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni». Inoltre, l’art. 4 , comma 1 , del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (competenza territoriale delle sezioni), come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 , in vigore dal 3 febbraio 2017, sancisce che «fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1 - ter, le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art.1». L’art.4, comma 1-ter , del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che «per le controversie di cui all’art.3, comma 1, lettere c) e d) , 7RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: […] b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari; c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, [OSCURATO:PERSONA]». 3. Per questa Corte, peraltro, quando il legislatore fa riferimento, nell’art.3, comma 1, lettera c), alle «controversie» di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, si riferisce esclusivamente alle «azioni»promosse dalle parti, ma non alle «eccezioni» sollevate dalle stesse. Si è anche ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n.287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art.2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass.28 novembre 2023, n. 33041; Cass., sez. 1, 6 luglio 2022, n. 21429). Per questa Corte, a sezioni unite, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, 8RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articoli 2, comma 3 della legge citata e dell’art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata-perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza-, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021). Si è ribadito che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art.33, comma 2, della legge n.287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziali solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondocaso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248 del 2023). Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). 3.1. Nella specie, effettivamente, come correttamenteaffermato sia dal tribunale di Napoliche da quello di Agrigento , l’ opponent e al 9RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio pignoramento ha espressamente chiesto la dichiarazione la nullità del contratto di garanzia per lanullità delle clausole antitrust, con effetto di giudicato (« che le clausole dei contratti di fideiussione erano nulle in quanto in contrasto con le norme in materia di concorrenza exL. 287/ 19 90») . 4. Tuttavia , benché sussista la competenza della sezione specializzata con riferimento alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, non vi è, però, la connessione, ex art.3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, con le ulteriori domande. Questa Corte, infatti,ha ritenuto che i casi di connessione di cui all’art.3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, i quali impongono la competenza delle sezioni specializzate, sono esclusivamente ipotesi specifiche di connessione, di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36c.p.c. Si è recentemente affermato che tra l’azione di nullità del mutuo, contratto dalla società debitrice principale, che non ha la causa petendinel rapporto societario, come richiedere art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (Cass. n. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l’azione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell’intero importo incassato all’esito della procedura esecutiva, dall’altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell’oggetto, né dei soggetti (Cas., sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32984). Pertanto, non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa,ma solo i casi di connessione “qualificata”, in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del tribunale delle imprese, e voluto dal legislatore quale giudice 10RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decisa celermente (Cass., sez. 1, n. 32984 del 2023, cit.). Va, dunque, condiviso il ragionamento del tribunale di Napoli, che correttamente non ha ravvisato alcuna connessione tra ladomanda presentatadal debitore principale e dai fideiussor i della società per l’accertamento della nullità del contratto di mutuo per plurime ragioni, e l’altra domanda relativ a invece alla nullità de l contratt o di garanzia in ragione della presenza delle clausole antitrust in violazione del diritto alla concorrenza. Trattandosi di un rapporto di connessione meramente occasionale, e non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica. Del resto, quando il legislatore ha voluto dare rilevanza anche alle ipotesi di connessione “impropria”, lo ha fatto espressamente come nell’art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273), il quale prevede al comma 1 che «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal d.lgs. 27 giugno 2003, n.168: a) i procedimenti giudiziari […] in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate». 5. Pertanto, trattandosi di domanda di accertamento di nullità della fideiussione, sulla quale il Tribunale delle imprese di Napoli deve pronunciarsi con efficacia di giudicato, sussisteper tale domanda di nullità della fideiussione la competenza del tribunale di Napoli, non potendo tale domanda essere delibata incidentalmente dal Tribunale di Agrigento, stante il disposto dell’art. 34 c.p.c. Questa Corte ha, di recente, affermato ‒ con riferimento ad un caso in cui non risultava la proposizione della domanda, ma solo dell’eccezione, di nullità della fideiussione applicativa dell’intesa antitrust ‒ che il giudice ordinario 11RG 20008/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ( non quello di impresa) doveva «conoscere delle clausole dell’atto fideiussorio e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.)» (Cass. 33041/2023). Ma questo perché mancava, in quel caso una domanda di nullità. La competenza del Tribunale di Agrigento sussiste, dunque, solo per la domanda di opposizione alla esecuzione. La via da seguire, essendo la domanda di opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., 16maggio 2019, n. 13111), è la separazione delle cause. Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale non determina alcuna "vis actractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa ‒ nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza -può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo" (Cass. 9447/2013; Cass. 5124/1999). 6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del tribunale di Agrigento per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione a precetto, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del tribunale di Agrigento, dinanzi al quale vanno rimesse le parti , per le sole do