Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34200/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9349/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - e Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de' Cesarini, n. 3, giusta procura speciale su foglio separato facente parte integrante del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2017, pubblicata il 16 febbraio 2017, non notificata; udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 9 settembre 2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1995, la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio, davanti il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], asserendo che, in seguito ad accertamento da parte della Banca d'Italia, nel 1983, di una esposizione debitoria del Cassone, correntista del predetto istituto di credito, per vecchie lire 1.510.000.000, presso la Banca popolare di [OSCURATO:PERSONA] (cui era succeduta la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), si era scoperto che tale esposizione debitoria non era reale, in quanto la banca aveva omesso di registrare tutta una serie di versamenti effettuati dallo stesso Cassone, per l'importo di vecchie lire 1.246.068.261, e chiedeva, quindi, la condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nei periodi indicati, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, asseritamente determinati dalla condotta dell'Istituto di credito.2.

Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, aveva respinto la domanda.

3. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame della Curatela, con sentenza non definitiva, ha riformato la decisione di primo grado, statuendo l'intervenuta sospensione della prescrizione, ex art. 2941, n. 8, cod. civ., avendo la Banca dolosamente occultato il proprio debito e non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto (come era emerso da una Relazione ispettiva della Banca d'Italia) e a consegnare, malgrado le numerose richieste, al Cassone e poi alla Curatela del fallimento, copia della contabilità relativa al conto corrente n. 5411, documentazione che era stata possibile avere solamente a seguito di sequestro eseguito su ordinanza della Direzione distrettuale antimafia.

4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la suddetta sentenza non definitiva, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

5. Le parti, a seguito di notifica della proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., hanno depositato memorie.

6. Questa Corte, Sesta sezione civile - 1, con ordinanza interlocutoria del 22 gennaio 2020, ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile., ai sensi dell'art. 375, comma secondo, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1 bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197.

7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 16 luglio 2021, le sue conclusioni.

8. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la Banca ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di secondo grado tenuto in considerazione la condizione personale del Cassone, imprenditore, socio ed anche membro del consiglio di amministrazione della Banca, status quest'ultimo trascurato dalla Corte di merito ed invece decisivo, in quanto avrebbe garantito al Cassone di avere comunque la disponibilità della documentazione relativa al conto corrente.

1.1. Il motivo è infondato, atteso che il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez.

U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Questa Corte ha, infatti, chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). 1.2 [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, ha apoditticamente affermato che se la Corte avesse apprezzato la posizione e lo status professionale del Cassone e la sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione, non avrebbe ritenuto lo stato di ignoranza del medesimo circa la propria posizione contabile, escludendo in tal modo l'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, cod. civ..1.3 In disparte la scarsa significatività delle qualità di imprenditore e di socio della Banca popolare di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha, comunque, accertato che la Banca aveva tenuto all'oscuro il correntista dell'andamento del suo conto, non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto, come peraltro era emerso anche da una Relazione ispettiva della Banca d'Italia; il Cassone, dunque, non aveva mai preso conoscenza del proprio credito e, successivamente, dopo avere ripianato il suo apparente debito, avendo dei dubbi sulla effettiva consistenza dello stesso, aveva chiesto informazioni alla Banca, che non aveva mai consegnato la documentazione richiesta, malgrado le numerose richieste, documentazione che era stato possibile avere (e sempre in modo parziale e frammentario) solo in seguito all'ordinanza n. 17/1992 del 10 novembre 1992, previo sequestro eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA] CC (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

La stessa qualità di componente del consiglio di amministrazione, in un periodo, peraltro, non precisato dalla Banca ricorrente, si sarebbe rivelata, dunque, del tutto inutileL ekx.(444444. 44.,m

2. Con il secondo motivo la Banca ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., per avere la Corte di merito errato nell'interpretazione della norma, la cui operatività presuppone che sia stata posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà nell'accertamento del credito. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 La Corte d'appello ha accertato la pratica impossibilità, per il creditore, di sapere del suo debito, avendo la Banca omesso di fornirgli la documentazione dovuta, ivi compresi gli estratti conto, sulla base dei plurimi elementi specificamente indicati a pag. 7 della sentenza impugnata, nel rispetto del principio affermato da questa Corte secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore e detta prova si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (Cass., 17 luglio 2002, n. 10382).

Il criterio previsto dall'art. 2941, n. 8, cod. civ. non impone, dunque, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5413; Cass., 13 ottobre 2014, n. 21567; Cass., 17 aprile 2007, n. 9113).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Curatela controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Curatela controricorrente, delle s'pese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9349/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - e Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de' Cesarini, n. 3, giusta procura speciale su foglio separato facente parte integrante del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2017, pubblicata il 16 febbraio 2017, non notificata; udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 9 settembre 2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1995, la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio, davanti il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], asserendo che, in seguito ad accertamento da parte della Banca d'Italia, nel 1983, di una esposizione debitoria del Cassone, correntista del predetto istituto di credito, per vecchie lire 1.510.000.000, presso la Banca popolare di [OSCURATO:PERSONA] (cui era succeduta la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), si era scoperto che tale esposizione debitoria non era reale, in quanto la banca aveva omesso di registrare tutta una serie di versamenti effettuati dallo stesso Cassone, per l'importo di vecchie lire 1.246.068.261, e chiedeva, quindi, la condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nei periodi indicati, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, asseritamente determinati dalla condotta dell'Istituto di credito.2. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, aveva respinto la domanda. 3. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame della Curatela, con sentenza non definitiva, ha riformato la decisione di primo grado, statuendo l'intervenuta sospensione della prescrizione, ex art. 2941, n. 8, cod. civ., avendo la Banca dolosamente occultato il proprio debito e non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto (come era emerso da una Relazione ispettiva della Banca d'Italia) e a consegnare, malgrado le numerose richieste, al Cassone e poi alla Curatela del fallimento, copia della contabilità relativa al conto corrente n. 5411, documentazione che era stata possibile avere solamente a seguito di sequestro eseguito su ordinanza della Direzione distrettuale antimafia. 4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la suddetta sentenza non definitiva, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le parti, a seguito di notifica della proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., hanno depositato memorie. 6. Questa Corte, Sesta sezione civile - 1, con ordinanza interlocutoria del 22 gennaio 2020, ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile., ai sensi dell'art. 375, comma secondo, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1 bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197. 7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 16 luglio 2021, le sue conclusioni. 8. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la Banca ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di secondo grado tenuto in considerazione la condizione personale del Cassone, imprenditore, socio ed anche membro del consiglio di amministrazione della Banca, status quest'ultimo trascurato dalla Corte di merito ed invece decisivo, in quanto avrebbe garantito al Cassone di avere comunque la disponibilità della documentazione relativa al conto corrente. 1.1. Il motivo è infondato, atteso che il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053). Questa Corte ha, infatti, chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). 1.2 [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, ha apoditticamente affermato che se la Corte avesse apprezzato la posizione e lo status professionale del Cassone e la sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione, non avrebbe ritenuto lo stato di ignoranza del medesimo circa la propria posizione contabile, escludendo in tal modo l'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, cod. civ..1.3 In disparte la scarsa significatività delle qualità di imprenditore e di socio della Banca popolare di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha, comunque, accertato che la Banca aveva tenuto all'oscuro il correntista dell'andamento del suo conto, non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto, come peraltro era emerso anche da una Relazione ispettiva della Banca d'Italia; il Cassone, dunque, non aveva mai preso conoscenza del proprio credito e, successivamente, dopo avere ripianato il suo apparente debito, avendo dei dubbi sulla effettiva consistenza dello stesso, aveva chiesto informazioni alla Banca, che non aveva mai consegnato la documentazione richiesta, malgrado le numerose richieste, documentazione che era stato possibile avere (e sempre in modo parziale e frammentario) solo in seguito all'ordinanza n. 17/1992 del 10 novembre 1992, previo sequestro eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA] CC (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). La stessa qualità di componente del consiglio di amministrazione, in un periodo, peraltro, non precisato dalla Banca ricorrente, si sarebbe rivelata, dunque, del tutto inutileL ekx.(444444. 44.,m 2. Con il secondo motivo la Banca ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., per avere la Corte di merito errato nell'interpretazione della norma, la cui operatività presuppone che sia stata posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà nell'accertamento del credito. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 La Corte d'appello ha accertato la pratica impossibilità, per il creditore, di sapere del suo debito, avendo la Banca omesso di fornirgli la documentazione dovuta, ivi compresi gli estratti conto, sulla base dei plurimi elementi specificamente indicati a pag. 7 della sentenza impugnata, nel rispetto del principio affermato da questa Corte secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore e detta prova si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (Cass., 17 luglio 2002, n. 10382). Il criterio previsto dall'art. 2941, n. 8, cod. civ. non impone, dunque, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5413; Cass., 13 ottobre 2014, n. 21567; Cass., 17 aprile 2007, n. 9113). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Curatela controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Curatela controricorrente, delle s'pese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 34200/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris