CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 12173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso e nello studio legale e peritale STRIPPOLI, rappresentata e difesa dal l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -2- avverso il decreto nr. cron. 102/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di Appello di Napoli lamentando la violazione del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, CEDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 2, comma 2-bis, L. 24/03/2001 n. 89 ad un processo celebrato in tempi ragionevoli, per la durata eccedente i limiti del giudizio presupposto costituito da un giudizio promosso per equa riparazione. 2. Con decreto nr. cron. 1222/2020, la Corte di appello partenopea, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso e ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 2.000,00, oltre interessi e euro 300,00 per spese di lite. 3. La ricorrente proponeva ricorso in opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001 avverso il provvedimento della Corte di Appello di Napoli per averequest’ultima liquidato il danno non patrimoniale riconoscendo solo quattro anni e non cinque anni di eccedenza rispetto al termine ragionevole di durata, ed ancora per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda inerente all’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per il danno non patrimoniale per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi di ritardo successivi al terzo. La ricorrente lamentava altresì l’omessa pronuncia sulla domanda inerente alla liquidazione degli esborsi di lite, l’omessa pronuncia circa la domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -3- compensi del procedimento monitorio prevista per la redazione degli atti depositati con modalità telematiche, l’incongrua e irrisoria liquidazione dei compensi ed infine la concessione della distrazione dei compensi del procedimento monitorio anche in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ne aveva fatto richiesta. 4. La Corte di strettuale, in parziale accoglimento dell’opposizione, con decreto nr. cron. 102/2021, revocava il decreto opposto quanto al terzo motivo concernente il pagamento degli esborsi nella misura di euro 27,00 e al quinto motivo concernente la liquidazione del compenso con la richiesta maggiorazione del 30% per deposito degli atti in modalità telematicae liquidava le spese processuali del procedimento in euro 1.200,00, oltre esborsi e accessori di legge. 5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per Cassazione sulla scorta di undici motivi. 6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 7. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta: “ Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per: a. mancanza dimotivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione perplessa; c. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.)”, dolendosi in particolare del la Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -4- mancanza della motivazione in ordine alla determinazione e liquidazione dei compensi del procedimento di opposizione e del procedimento monitorio, che non consente la verifica dei singoli importiper le due fasi. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91 c .p.c., 2233 c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello ha liquidato un importo per compensi di entrambi i procedimenti, tanto per il monitorio quanto per l’opposizione, non solo inferiore a quanto risultante dai valori minimi ma anche palesemente irrisorio e simbolico rispetto al rispetto del decoro professionale. 3.- Il terzo motivo, prop osto solo in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; violazione – in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio – del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. e 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. La ricorrente ritiene che il giudice dell’opposizione, disattendendo i principi dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del principio del divieto di reformatio in peiusdella decisione riformata in relazione alle spese di lite, ha Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -5- erroneamente riliquidato i compensi del procedimento monitorio in misura peggiorativa e più riduttiva rispetto a quanto liquidato dal primo giudice. 3.1.-I motivi dal primo al terzo attengono tutti al medesimo profilo della liquidazione dei compensi del procedimento monitorioe di quello di opposizione. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che dopo la riforma dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012 il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; i n tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “ motivazione apparente ”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014). Nel caso di specie non sussiste alcuna grave anomalia motivazionale per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico poiché la Corte di A ppello di Napoli ha argomentato sulle questioni sollevate dall'opponente che oggi la ricorrente ripropone. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -6- sulla domanda, “ma realizza unafase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 / 2020 ; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26851/2016). La Corte d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata dal giudice monocratico. Inoltre, ha liquidato un aumento per la fase monitoria, tenendo conto che il procedimento si è articolato in due fasi e ha considerato la fase istruttoria, specificando anche il tipo di tabella applicabile per la liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione (Tabella 12 del DM 37/2018). Alla regola della liquidazione complessiva e indivisibile delle spese (in caso di accoglimento dell’opposizione), insita Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -7- nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, consegue il corollario della incensurabilità in sede di giudizio di legittimità di una liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi (tenuto conto dello scaglione di valore della controversia). Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr. anche Cass. 6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate dal ricorrente nel caso di specie. Deve infatti farsi applicazione in proposito del seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 14198/2022; n. 890/2021). Nemmeno può prospettarsi una reformatio in pejus nei rapporti tra procedimento monitorio e quello di opposizione, poiché il decreto reso dal giudice monocratico e opposto è integralmente superato dalla nuova decisione (Cass. n. 12608/2022, in motiv.). 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -8- con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 112 e 345 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. La ricorrente deduce che il decreto impugnato sarebbe viziato per averela Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla parte della domanda relativa alla liquidazione della maggiorazione di legge del 30% sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014. 5.-Con il quinto motivo (rubricato come segue: “Violazione e/o falsa applicazione –in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione – della norma ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”) la ricorrente ripropone la medesima questione giuridica del precedente motivo, sottolineando il tempo superiore a quello impiegato per la redazione degli atti con modalità tradizionali e il vantaggio che da questo tipo di deposito degli atti è derivato alla Corte di appello, che avrebbe dovuto liquidare tale aumento. 6.- Il sesto motivo ( proposto solo in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento del quarto e quinto motivo) è così formulato: “ Nullità del decreto e del procedimento; violazione – in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -9- procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione – del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. e 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Il giudice dell’opposizione, se avesse correttamente applicato i principi relativi all’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata in relazione alle spese di lite, non avrebbe potuto riliquidare i compensi del procedimento monitorio in senso peggiorativo e più riduttivo per la mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, pur liquidata nella parte motiva ed in ragione dell’accoglimento del motivo relativo alla maggiorazione in esame. 6.1.-I motivi dal quarto al sesto possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto attengono tutti alla questione relativa alla maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione. La censura del quarto motivo denuncia specificamente un error in procedendo. Ciò consente l’accesso agli atti di causa e una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia, è fondata. Questo conduce ad una cassazione sostitutiva della lacuna decisoria con pronu ncia nel Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -10- merito che esclude la maggiorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi, dando luogo i processi di equa riparazione, caratterizzati in genere per l’esiguità della documentazione, a situazioni nelle quali “la regola è piuttosto quella che l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ha pensato come eccezione: l’esclusione della maggiorazione” (Cass. n. 22762/2023). La decisione nel merito conseguente alla censura contenuta nel quarto motivo determina l’assorbimento del q uinto e del sesto motivo. 7.-Il settimo motivo è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione degli accessori sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione –per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione perplessa; c. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Il mezzo di ricorso imputa allaCorte di Appello di avere violato le norme che dispongono che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, omettendo di indicare espressamente quali siano gli accessori di legge che ha in concreto liquidato sui compensi. 8.- Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la n ullità del decreto e del procedimento; la violazione – in relazione alla domanda di liquidazione delle maggiorazioni di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per spese generali, C.A. ed I.V.A. –del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; la violazione e/o Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -11- falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). La ricorrente censura la mancata pronuncia della Corte di Appello in ordine alla liquidazione in suo favore anche delle maggiorazioni di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, del 15% per spese generali, contributoCassa Avvocati (C.A.) e I.V.A. 9.- Il nono mezzo di ricorso censura la v iolazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione – delle norme ex artt. 1 D.P.R. 26/10/1972 n. 633, 11 L. 20/09/80 n. 576, 13, commi 6 e 10, L. 31/12/2012 n. 247 e 2, comma 2, D.M. 10/03/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n.3) per avere la Corte distrettuale omesso di liquidare le maggiorazioni di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per spese generali, C.A. e IVA. 10.- Il decimo motivo ( proposto solo in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento del settimo e ottavo motivo di ricorso) contesta la n ullità del decreto e del procedimento; la violazione – in relazione alla mancata liquidazione delle maggiorazioni di legge sui compensi del procedimento monitorio per spese generali, C.A. ed IVA – del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). A detta della ricorrente, il giudice dell’opposizione, se avesse correttamente applicato i principi relativi all’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -12- peiusdella decisione riformata in relazione al carico delle spese di lite, non avrebbe potuto riliquidare i compensi del procedimento monitorio in misura peggiorativa e più riduttiva rispetto a quanto liquidato dal primo giudice, senza liquidare le maggiorazioni di legge in esame, pur liquidate dal primo giudice e in mancanza di opposizione incidentale dal Ministero della Giustizia. 10.1.- I motivi settimo, ottavo, nono e decimo possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione perché attengono tutti alla asserita, mancata liquidazione de lle maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, dell’IVA e del contributo della [OSCURATO:PERSONA]. Essi non meritano accoglimento. Il settimo motivo sconta i rilievi che già sono stati svolti rispetto al primo motivo per l’anomalia motivazionale, cui può rinviarsi(supra, 3.1). La locuzione “oltre accessori di legge ” contenuta nel dispositivo del decreto impugnato deve ritenersi comprensiva della maggiorazione per legge sui compensi del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, dell’IVA e del contributo dovuto per l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA]. Come riconosce la stessa ricorrente, la maggiorazione dei compensi per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014 è dovuta all'avvocato in ogni caso, anche in caso di determinazione n on contrattuale all'avversario di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione si tratta quindi di una maggiorazione obbligatoria in cui l'entità della liquidazione nella misura indicata del 15% non necessita di specifica motivazione Secondo quanto statuito da questo Giudice, ilprovvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -13- contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice (Cass. n. 9385/2019; n. 1421 /20 21 ). Questo sul presupposto che “il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla partesoccombente” (Cass. n. 13693/2018). Il rimborso delle spese generali forfettarie spetta al difensore, quindi, anche in assenza della dicitura “oltre accessori di legge”. Nessun dubbio che questi debba applicare l’IVA sulle prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato e che, quando sia iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], possa ripetere dal soccombente la maggiorazione percentuale del 4% sui corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA, contributo sempre dovuto dal soccombente, trattandosi di onere accessorio obbligatorio e che queste poste siano incluse ne l la dicitura “accessori di legge” utilizzata dalla pronuncia. La ricorrente è dunque carente di interesse ad impugnare sul punto. 11.-Con l’undicesimo e ultimo motivo la ricorrente si duole della nullità del decreto e del procedimento; della violazione –in Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -14- relazione alla domanda di distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione –del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; della violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 93 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per avere concesso la Corte di appello, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio in maniera difforme da quella richiesta dai difensori. La ricorrente lamenta in particolare che la Corte di Appello di Napoli avrebbe disposto la distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio in maniera difforme da quella richiesta dai difensori, con conseguent e nullità del decreto impugnato, anche per difetto totale di motivazione e del procedimento e violazione del correlativo principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Chiarisce la stessa nel ricorso di avere lamentato, con il sesto motivo di opposizio ne , l'errata distrazione dei compensi del procedimento monitorio anche in favore dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva fatto richiesta e di avere chiesto la distrazione degli esborsi e dei compensi del procedimento di opposizione ex art . 93 c.p.c. in favore del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario. Il motivo è inammissibile. In caso di omessa o erronea pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di Ric. 2021 n. 12173 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -15- correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez.6- 3,Ord. n. 12437 del 2017 ; Cass. SS. UU. n. 16037/2010 ). 12.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente deve essere condannata alle spese, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 13.-Non sussistono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenuta al versamento dell'importo di c