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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27629/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), è pure versato in fatto essendo volto ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; del resto, la Corte territoriale descrive un quadro indiziario fortemente indirizzato verso la posizione dell'odierno ricorrente, basandosi sull'impossibilità di attribuire ad altri l'allaccio abusivo, sull'irrilevanza del fatto che il Cremona risiedesse altrove, sull'assenza di riscontri probatori circa la presenza in loco di un gruppo elettrogeno; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, cori cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto del dutto genericamente deduce la particolarità tenuità a fronte di una sottrazione di energia elettrica del valore di oltre 50.000 euro; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e con cui si invoca il contenimento del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; in effetti, le generiche sono state concesse all'imputato e ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante; la sospensione condizionale non poteva essere concessa in quanto l'imputato è gravato da un precedente che, sommato alla pena inflitta per questo procedimento, oltrepassa la soglia prevista dall'art. 163 cod. pen.; sulla invocata riduzione della pena, la carenza motivazionale denunciata non è rilevante, perché la misura della sanzione inflitta si attesta sul minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), è pure versato in fatto essendo volto ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; del resto, la Corte territoriale descrive un quadro indiziario fortemente indirizzato verso la posizione dell'odierno ricorrente, basandosi sull'impossibilità di attribuire ad altri l'allaccio abusivo, sull'irrilevanza del fatto che il Cremona risiedesse altrove, sull'assenza di riscontri probatori circa la presenza in loco di un gruppo elettrogeno; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, cori cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto del dutto genericamente deduce la particolarità tenuità a fronte di una sottrazione di energia elettrica del valore di oltre 50.000 euro; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e con cui si invoca il contenimento del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; in effetti, le generiche sono state concesse all'imputato e ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante; la sospensione condizionale non poteva essere concessa in quanto l'imputato è gravato da un precedente che, sommato alla pena inflitta per questo procedimento, oltrepassa la soglia prevista dall'art. 163 cod. pen.; sulla invocata riduzione della pena, la carenza motivazionale denunciata non è rilevante, perché la misura della sanzione inflitta si attesta sul minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 20
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