CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di RIMINI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che AGRICOLA Agostino ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso làfin data 10/07/2023, con cui il G.u.p. del Tribunale di Rimini aveva applicato la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]