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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1986

Cassazione n. 38895/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 5 febbraio 2024 dal Tribunale di Brescia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale contribuente in proprio ed al fine di evadere l'imposta sui redditi, di presentare la dichiarazione relativa a detta imposta per il periodo di imposta 2017; fatto commesso in Lonato del Garda (BS) in data 29/12/2018.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, disattendendo l'assunto difensivo della assenza del dolo specifico, in ragione della avvenuta presentazione della dichiarazione il 7 aprile 2019, valorizzando in contrario (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), senza vizi logici; a) che il ricorrente era soggetto qualificato che ben conosceva le scadenze tributarie; b) che non era sua intenzione presentare una dichiarazione su redditi illeciti derivanti da attività di mediazione nella compravendita di crediti di imposta di numerosi clienti, redditi per i quali la dichiarazione doveva comunque essere presentata come correttamente affermato dalla Corte di appello; c) che la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi, differentemente da quanto sostenuto in ricorso; finiva con il corroborare la presenza del dolo specifico, anziché l'assenza dello stesso, essendo l'imputato ben a conoscenza delle indagini in corso sulla sua persona da parte della Guardia di gnanza di Gela, inserendosi l'omessa dichiarazione fiscale nel contesto di una condotta associativa finalizzata alla commissione di reati fiscali tramite la creazione di crediti inesistenti, poi utilizzati per indebite compensazioni, previa apposizione dei visti di conformità da parte di professioni abilitati, tanto più che le imposte non risultano essere mai state versate all'erario (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

Osservato che i giudici di merito hanno dunque ben spiegato perché deve ritenersi sussistente il dolo specifico, ponendosi in sintonia con l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede, oltre alla consapevolezza della imposta evasa, elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221) ovvero l'entità del superamento della soglia di punibilità vigente (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950) o ancora la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni,.

Rv. 275830), elementi certamente acquisiti nel caso in esame.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 5 febbraio 2024 dal Tribunale di Brescia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale contribuente in proprio ed al fine di evadere l'imposta sui redditi, di presentare la dichiarazione relativa a detta imposta per il periodo di imposta 2017; fatto commesso in Lonato del Garda (BS) in data 29/12/2018. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, disattendendo l'assunto difensivo della assenza del dolo specifico, in ragione della avvenuta presentazione della dichiarazione il 7 aprile 2019, valorizzando in contrario (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), senza vizi logici; a) che il ricorrente era soggetto qualificato che ben conosceva le scadenze tributarie; b) che non era sua intenzione presentare una dichiarazione su redditi illeciti derivanti da attività di mediazione nella compravendita di crediti di imposta di numerosi clienti, redditi per i quali la dichiarazione doveva comunque essere presentata come correttamente affermato dalla Corte di appello; c) che la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi, differentemente da quanto sostenuto in ricorso; finiva con il corroborare la presenza del dolo specifico, anziché l'assenza dello stesso, essendo l'imputato ben a conoscenza delle indagini in corso sulla sua persona da parte della Guardia di gnanza di Gela, inserendosi l'omessa dichiarazione fiscale nel contesto di una condotta associativa finalizzata alla commissione di reati fiscali tramite la creazione di crediti inesistenti, poi utilizzati per indebite compensazioni, previa apposizione dei visti di conformità da parte di professioni abilitati, tanto più che le imposte non risultano essere mai state versate all'erario (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Osservato che i giudici di merito hanno dunque ben spiegato perché deve ritenersi sussistente il dolo specifico, ponendosi in sintonia con l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede, oltre alla consapevolezza della imposta evasa, elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221) ovvero l'entità del superamento della soglia di punibilità vigente (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950) o ancora la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni,. Rv. 275830), elementi certamente acquisiti nel caso in esame. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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