CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; • i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Udine, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riqualificata l'originaria imputazione. in relazione al reato di cui al capo 18). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art„ 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e relativo vizio di motivazione; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità perché, oltre ad essere manifestamente infondati e costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, quanto all'esclusione dell'uso personale, la p. 16; quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le pp. 16 e 17; quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, la p. 17), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 'Dichiara inammissibile 'Lricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore P