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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 27476/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17224/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende,unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. (attuale denominazione di doBank s.p.a.), elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Trento e Trieste n. 29/31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso. - c ontroricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 626 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILAdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 13 settembre 2017, la F.C.

G roup in liquidazione, quale debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori,proposero formale opposizione , ex art. 645 cod. proc. civ., al decreto ingiuntivon. 903/2017 – reso dal Tribunale di Pescara e munito della clausola di provvisoria esecuzione- con il quale era stato intimato loro di pagare,in favore di U nicredit, la somma di € 518.209,44, oltre interessi e spese della proceduramonitoria, quale saldo debitore, alla data del 15 marzo 2017,del contratto di finanziamento chirografario n. 4275700 , concesso in data21 dicembre 2012 , dell’originario importo di €

600.000. Dedu ssero : a ) la nullità di quel decretoperché reso in difetto di prova idonea del credito; b ) la indeterminatezza del tasso di interesse in quanto da individuarsi con riferimento al parametro Euribor– il cui richiamo comunque rendeva nulla la relativa pattuizione per effetto della cd. [OSCURATO:PERSONA] – che impediva ai mutuatari di poter conoscere a prioril’entità dello stesso; c) la divergenza tra tasso di interesse contrattualmente previsto etasso effettivamente applicato dall’Istituto di credito in costanza di rapporto; d ) il difetto di una valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale , unilateralmente imposto dall’Istituto di credito,con conseguente necessità di sua rideterminazione ex art. 1284,comma 3, c od . c iv . o, al più, ex art. 117 TUB.

In merito, poi, alla fideiussione sottoscritta dal Faieta e dalla Evangelista, lamenta rono la violazione,da parte della Banca, d el disposto di cui all’art. 1956 c od . c iv . avendo quest’ultima omesso di informare periodicamente i garanti delle condizioni economiche della debitrice principale ed avendo continuato ad erogarle credito nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, pur prevedendo il relativocontratto, all’art. 5, un tale onere in capo al mutuante.Rappresentarono, altresì, che del tutto illegittima doveva ritenersi la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia stante la illegittimità delle condizioni economiche di cui alcontratto de quo e, dunque, la erroneità della esposizione debitoriadenunciata che, ove il contratto fosse stato rispondente ai dettaminormativi, non sarebbe esistita o, comunque, sarebbe stata di entità senz’altro minore.

Conclu sero , pertanto, affinch é l’adito t ribunale previa sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimentomonitorio sussistendo gravi motivi ex art. 649 c od . proc. c iv ., volesse accoglierele seguenti conclusioni: «[…] in via principale, rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e,comunque, infondato; […], in via subordinata , dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per difetto diforma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.; dichiarare la nullità delcontratto di finanziamento di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c. ; dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi inmisura ultralegale contenute nel contratto di finanziamento;dichiarare, per l’effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovutiesclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell’art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall’art. 117 T.U.B.; accertare l’entità degli interessi effettivamente percepitidalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; accertare se la Banca ha applicato a parte opponente sul rapporto difinanziamento per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tale rapporto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficaciadelle fideiussioni prestate dagli opponenti relativamente ai rapportibancari per cui è causa; accertata la nullità della clausolacontrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di finanziamento ed, eventualmente operata la compensazione legale,ridurre il credito della Banca, ovvero condannare la Banca opposta, in persona del legale rappresentantepro tempore, a pagare a parte opponente le somme di cui la stessa risulterà creditrice all’esito degliaccertamenti di cui sopra e/o dell’espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessilegali e rivalutazione monetaria».

Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò integralmente gli avversi assunti chiedendoneil rigetto , l’adito tribunale , ritenuta superflua la perizia tecnicocontabile invocata dagli opponenti, con sentenza n. 1273 del 2021, rigettò la domanda di nullità del decreto ingiuntivo emesso, esclu se l’indeterminatezza del riferimento all’Euribore l’applicabilità degli effetti della manipolazione di tale parametro, dichiar ò insussistente il profilo usurario eccepitoe consider ò non provata la violazione d ell’articolo 1956 c od . c iv ., infondata l’eccezione dinullità delle fideiussioni per effetto dell’accertamento antimonopolistico della Banca d’Italia.

C onferm ò, dunque, il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio.

2. Il gravame promosso esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 14 maggio 2024, n. 626 pronunciata nel contraddittorio con la Unicredits.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima ivi intervenuta, exart. 111 cod. proc. civ., tramite la mandataria, doValue s.p.a. (attuale denominazione di doBank s.p.a.), Per quanto qui ancora di interesse, quella Corteritenne infondati: i ) il primo motivo di appello – con cui era stato lamentato il difetto di legittimazionedell’appellata per l’asserita carenza di prova della cessione del credito, effetto di una scissioneparziale ai sensi dell’art. 2506 cod. c iv . del 25novembre 2020 , giusta atto per Notaio d ott. [OSCURATO:PERSONA] di Siena , rep. 39399, racc. 20019, iscritto nel registro delle impresedi Arezzo-Siena con protocollo n. 34100/2020 del 3 settembre 2020 per BMPS e nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con protocollo n. 134351/2020 in data 2 settembre 2020, per AMCO.Secondo gli appellanti non sarebbe stato sufficiente il solo avviso di pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] per ritenere assolto l’onere probatorio circa il trasferimento del credito oggetto di causa – fornendo ampia giustificazione del proprio convincimento sul punto (cfr., amplius, pag. 8-10 della sentenza impugnata); ii) il quarto motivo di appello – relativo all’asserita nullità, annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate –esaustivamente argomentandone le ragioni (cfr. amplius, pag. 15 e ss. della medesima sentenza).

4. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso affidandosi a due motivi , entrambi recanti plurime censure.

Hannoresistito, con separati controricorsi,[OSCURATO:SOCIETA]., tramitela mandataria do Value s .p. a . (attuale denominazione di doBank s.p.a.), ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza del 27dicembre2024, il Faieta e la Evangelista hanno chiesto la decisione del lororicorso.

Sono state deposita te memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I)«Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per aver la Corte territoriale. omesso di pronunciarsi “su tutta la domanda” che, formulata con l’Atto di citazione in appello dello 04.04.20227, è stata integrata con le “Note di trattazione scritta” dello 09.11.2022 e ribadita con le “Note di trattazione scritta” del 12.12.2023 con, perciò, documentata “violazione della corrispondenza tra il chiesto e il (non) pronunciato” sul “difetto di legittimazione attiva” tanto dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che dell’[OSCURATO:SOCIETA]. così da consentire al “giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale- di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (cf. ex plurimis: Cass. 13/10/2022, n. 29952)»; II) «Violazioneo falsa applicazione, ex art. 360, c omma 1, n. 3, c.p.c.

“di norme di diritto” di cui all’art. 91 c.p.c. perché, anziché ritenere la Corte territoriale che “[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria DOVALUEs.p.a.” fossero delle “parti vittoriose”, in quanto carenti di “legittimazione attiva” al giudizio d’appello erano, invece, oltre che “soccombenti”, delle litiganti temerarie». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1.

Il primo motivo di ricorso, che, per ampi tratti, appare confuso e poco chiaro nella sua articolazione, parrebbe riferito ad un asserito mancato esame, da parte della corte distrettuale, delle argomentazioni riguardanti la questione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevata dagli odierni ricorrenti con le note di trattazione di udienza del 9 novembre 2022 e reiterate nelle note di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2023.

1.1. Esso è inammissibile, giacché è svolto in modo poco comprensibile e senza indicare, tra l'altro, quale sia la statuizione della sentenza che gli istanti abbiano inteso impugnare.

In realtà, detta pronuncia non si occupa espressamente della questione su cui il motivo di ricorso è incentrato (o meglio, sembrerebbe incentrato).

Ciò posto, va qui solamente rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con la necessità dell'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4265 del 2020; Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 13259 del 2006).

1.2. A tanto deve aggiungersi che: a) l'art. 111 cod. proc. civ. prevede: i) al primo comma che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; ii) al secondo comma, che “[…].

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”; iii) al terzo comma, che “La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”; b) l'intervento di cui all'art. 111 cod. proc. civ. è sicuramente possibile anche in grado di appello; c) costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.

Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10442 del 2023; Cass. n. 22503 del 2014; Cass., SU, n. 22727 del 2011; Cass. nn. 6945 e 15674 del 2007); d) qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cass. n. 10442 del 2023, Cass.

SU n. 6418 del 1986).

Nella specie, alcunché è stato allegato, ancor prima che dimostrato, dai ricorrenti circa un’avvenuta richiesta di estromissione dal giudizio di appello della banca cedente.

1.3. Il motivo, inoltre, si rivela carente di autosufficienza nella misura in cui nemmeno consente di comprendere chiaramente se la pretesa contestazione della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardasse proprio l’esistenza della cessione da quest’ultima dedotta o soltanto la tipologia di crediti oggetto della cessione medesima (sotto il profilo dell’essere, o non, ricompreso in essa anche quello oggetto di lite), dovendosi considerare, in proposito, che in questa seconda ipotesi, diversamente dalla prima ai fini della dimostrazione della legittimazione della cessionaria in blocco di crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4277 del 2023; Cass.n. 17944 del 2023).

1.3.1. In definitiva, la corte distrettuale ha fornito ampia giustificazione del proprio convincimento circa l’avvenuto rigetto di tutte le censure innanzi ad essa prospettate dagli appellanti, odierni ricorrenti, dovendosi, quindi, escludere qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

In relazione a quest’ultima, peraltro, è doveroso rimarcare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti, come in questo caso, il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020).

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, atteso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Ne consegue che: i) il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile perla soluzione del caso concreto – non ricorre laddove, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12652 del 2020); ii) la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Cass. n.4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020).

2. Il secondo motivo è inammissibile, alla stregua di quanto si è riferito con riferimento al primo, trattandosi di doglianza priva di qualsivoglia autonomia».

3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili processuali rimarcati nella descritta proposta.

Rileva, inoltre, che, nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. del 26agosto 2025, i ricorrenti hanno criticato quest’ultima assumendo che« ove anche il [OSCURATO:PERSONA] dovese ritenere “inammissibile” il loro ricorso perle ragioni prospettate dall’ecc.mo Cons.

Relatore con la proposta dello04.12.2024 di “definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. per aver ritenuto che “parrebberiferito ad un asserito mancato esame, da parte della corte distrettuale, delle argomentazioni riguardanti laquestione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevata dagli odierni ricorrenti con le note di trattazione di udienza del 9 novembre 2022 e reiterate nelle note di precisazione delleconclusioni del 12 dicembre 2023”, mentre per gli altri punti ci si riporta per sinteticità alla proposta in parola del 4.12.2024.

A questa difesa corre l’obbligo di evidenziare che il punto sollevato dalla Suprema Corte è proprio questo e cioè:non esiste nessuna pronuncia della corte d’appello di L’Aquila in quanto il Giudice dellaCorte distrettuale nonsi è minimamente pronunciato sul punto in parola», ma nulla hanno compiutamente e significativamente argomentato con riguardo alle ulteriori, plurime e, già da sole, decisive cause di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso ivi ampiamente descritte.

4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico , in via solidale,le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna delle costituitesi controricorrenti.

4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), iricorrenti suddett i , va nno condannat i, in solido tra loro, nei confronti di ciascuna delle costituit e si controricorrent i , al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte deimedesimi ricorrenti , in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e licondanna al pagamento, in solido tra loro, in favore dellecostituitesi controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida, per ciascuna di esse, in € 6.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore di ciascunadelle costituitesi controricorrenti, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del Faieta e della Evan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17224/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende,unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. (attuale denominazione di doBank s.p.a.), elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Trento e Trieste n. 29/31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso. - c ontroricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 626 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILAdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 13 settembre 2017, la F.C. G roup in liquidazione, quale debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori,proposero formale opposizione , ex art. 645 cod. proc. civ., al decreto ingiuntivon. 903/2017 – reso dal Tribunale di Pescara e munito della clausola di provvisoria esecuzione- con il quale era stato intimato loro di pagare,in favore di U nicredit, la somma di € 518.209,44, oltre interessi e spese della proceduramonitoria, quale saldo debitore, alla data del 15 marzo 2017,del contratto di finanziamento chirografario n. 4275700 , concesso in data21 dicembre 2012 , dell’originario importo di € 600.000. Dedu ssero : a ) la nullità di quel decretoperché reso in difetto di prova idonea del credito; b ) la indeterminatezza del tasso di interesse in quanto da individuarsi con riferimento al parametro Euribor– il cui richiamo comunque rendeva nulla la relativa pattuizione per effetto della cd. [OSCURATO:PERSONA] – che impediva ai mutuatari di poter conoscere a prioril’entità dello stesso; c) la divergenza tra tasso di interesse contrattualmente previsto etasso effettivamente applicato dall’Istituto di credito in costanza di rapporto; d ) il difetto di una valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale , unilateralmente imposto dall’Istituto di credito,con conseguente necessità di sua rideterminazione ex art. 1284,comma 3, c od . c iv . o, al più, ex art. 117 TUB. In merito, poi, alla fideiussione sottoscritta dal Faieta e dalla Evangelista, lamenta rono la violazione,da parte della Banca, d el disposto di cui all’art. 1956 c od . c iv . avendo quest’ultima omesso di informare periodicamente i garanti delle condizioni economiche della debitrice principale ed avendo continuato ad erogarle credito nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, pur prevedendo il relativocontratto, all’art. 5, un tale onere in capo al mutuante.Rappresentarono, altresì, che del tutto illegittima doveva ritenersi la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia stante la illegittimità delle condizioni economiche di cui alcontratto de quo e, dunque, la erroneità della esposizione debitoriadenunciata che, ove il contratto fosse stato rispondente ai dettaminormativi, non sarebbe esistita o, comunque, sarebbe stata di entità senz’altro minore. Conclu sero , pertanto, affinch é l’adito t ribunale previa sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimentomonitorio sussistendo gravi motivi ex art. 649 c od . proc. c iv ., volesse accoglierele seguenti conclusioni: «[…] in via principale, rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e,comunque, infondato; […], in via subordinata , dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per difetto diforma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.; dichiarare la nullità delcontratto di finanziamento di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c. ; dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi inmisura ultralegale contenute nel contratto di finanziamento;dichiarare, per l’effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovutiesclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell’art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall’art. 117 T.U.B.; accertare l’entità degli interessi effettivamente percepitidalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; accertare se la Banca ha applicato a parte opponente sul rapporto difinanziamento per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tale rapporto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficaciadelle fideiussioni prestate dagli opponenti relativamente ai rapportibancari per cui è causa; accertata la nullità della clausolacontrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di finanziamento ed, eventualmente operata la compensazione legale,ridurre il credito della Banca, ovvero condannare la Banca opposta, in persona del legale rappresentantepro tempore, a pagare a parte opponente le somme di cui la stessa risulterà creditrice all’esito degliaccertamenti di cui sopra e/o dell’espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessilegali e rivalutazione monetaria». Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò integralmente gli avversi assunti chiedendoneil rigetto , l’adito tribunale , ritenuta superflua la perizia tecnicocontabile invocata dagli opponenti, con sentenza n. 1273 del 2021, rigettò la domanda di nullità del decreto ingiuntivo emesso, esclu se l’indeterminatezza del riferimento all’Euribore l’applicabilità degli effetti della manipolazione di tale parametro, dichiar ò insussistente il profilo usurario eccepitoe consider ò non provata la violazione d ell’articolo 1956 c od . c iv ., infondata l’eccezione dinullità delle fideiussioni per effetto dell’accertamento antimonopolistico della Banca d’Italia. C onferm ò, dunque, il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio. 2. Il gravame promosso esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 14 maggio 2024, n. 626 pronunciata nel contraddittorio con la Unicredits.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima ivi intervenuta, exart. 111 cod. proc. civ., tramite la mandataria, doValue s.p.a. (attuale denominazione di doBank s.p.a.), Per quanto qui ancora di interesse, quella Corteritenne infondati: i ) il primo motivo di appello – con cui era stato lamentato il difetto di legittimazionedell’appellata per l’asserita carenza di prova della cessione del credito, effetto di una scissioneparziale ai sensi dell’art. 2506 cod. c iv . del 25novembre 2020 , giusta atto per Notaio d ott. [OSCURATO:PERSONA] di Siena , rep. 39399, racc. 20019, iscritto nel registro delle impresedi Arezzo-Siena con protocollo n. 34100/2020 del 3 settembre 2020 per BMPS e nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con protocollo n. 134351/2020 in data 2 settembre 2020, per AMCO.Secondo gli appellanti non sarebbe stato sufficiente il solo avviso di pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] per ritenere assolto l’onere probatorio circa il trasferimento del credito oggetto di causa – fornendo ampia giustificazione del proprio convincimento sul punto (cfr., amplius, pag. 8-10 della sentenza impugnata); ii) il quarto motivo di appello – relativo all’asserita nullità, annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate –esaustivamente argomentandone le ragioni (cfr. amplius, pag. 15 e ss. della medesima sentenza). 4. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso affidandosi a due motivi , entrambi recanti plurime censure. Hannoresistito, con separati controricorsi,[OSCURATO:SOCIETA]., tramitela mandataria do Value s .p. a . (attuale denominazione di doBank s.p.a.), ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 27dicembre2024, il Faieta e la Evangelista hanno chiesto la decisione del lororicorso. Sono state deposita te memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I)«Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per aver la Corte territoriale. omesso di pronunciarsi “su tutta la domanda” che, formulata con l’Atto di citazione in appello dello 04.04.20227, è stata integrata con le “Note di trattazione scritta” dello 09.11.2022 e ribadita con le “Note di trattazione scritta” del 12.12.2023 con, perciò, documentata “violazione della corrispondenza tra il chiesto e il (non) pronunciato” sul “difetto di legittimazione attiva” tanto dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che dell’[OSCURATO:SOCIETA]. così da consentire al “giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale- di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (cf. ex plurimis: Cass. 13/10/2022, n. 29952)»; II) «Violazioneo falsa applicazione, ex art. 360, c omma 1, n. 3, c.p.c. “di norme di diritto” di cui all’art. 91 c.p.c. perché, anziché ritenere la Corte territoriale che “[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria DOVALUEs.p.a.” fossero delle “parti vittoriose”, in quanto carenti di “legittimazione attiva” al giudizio d’appello erano, invece, oltre che “soccombenti”, delle litiganti temerarie». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. Il primo motivo di ricorso, che, per ampi tratti, appare confuso e poco chiaro nella sua articolazione, parrebbe riferito ad un asserito mancato esame, da parte della corte distrettuale, delle argomentazioni riguardanti la questione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevata dagli odierni ricorrenti con le note di trattazione di udienza del 9 novembre 2022 e reiterate nelle note di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2023. 1.1. Esso è inammissibile, giacché è svolto in modo poco comprensibile e senza indicare, tra l'altro, quale sia la statuizione della sentenza che gli istanti abbiano inteso impugnare. In realtà, detta pronuncia non si occupa espressamente della questione su cui il motivo di ricorso è incentrato (o meglio, sembrerebbe incentrato). Ciò posto, va qui solamente rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con la necessità dell'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4265 del 2020; Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 13259 del 2006). 1.2. A tanto deve aggiungersi che: a) l'art. 111 cod. proc. civ. prevede: i) al primo comma che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; ii) al secondo comma, che “[…]. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”; iii) al terzo comma, che “La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”; b) l'intervento di cui all'art. 111 cod. proc. civ. è sicuramente possibile anche in grado di appello; c) costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10442 del 2023; Cass. n. 22503 del 2014; Cass., SU, n. 22727 del 2011; Cass. nn. 6945 e 15674 del 2007); d) qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cass. n. 10442 del 2023, Cass. SU n. 6418 del 1986). Nella specie, alcunché è stato allegato, ancor prima che dimostrato, dai ricorrenti circa un’avvenuta richiesta di estromissione dal giudizio di appello della banca cedente. 1.3. Il motivo, inoltre, si rivela carente di autosufficienza nella misura in cui nemmeno consente di comprendere chiaramente se la pretesa contestazione della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardasse proprio l’esistenza della cessione da quest’ultima dedotta o soltanto la tipologia di crediti oggetto della cessione medesima (sotto il profilo dell’essere, o non, ricompreso in essa anche quello oggetto di lite), dovendosi considerare, in proposito, che in questa seconda ipotesi, diversamente dalla prima ai fini della dimostrazione della legittimazione della cessionaria in blocco di crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4277 del 2023; Cass.n. 17944 del 2023). 1.3.1. In definitiva, la corte distrettuale ha fornito ampia giustificazione del proprio convincimento circa l’avvenuto rigetto di tutte le censure innanzi ad essa prospettate dagli appellanti, odierni ricorrenti, dovendosi, quindi, escludere qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In relazione a quest’ultima, peraltro, è doveroso rimarcare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti, come in questo caso, il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, atteso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che: i) il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile perla soluzione del caso concreto – non ricorre laddove, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12652 del 2020); ii) la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Cass. n.4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020). 2. Il secondo motivo è inammissibile, alla stregua di quanto si è riferito con riferimento al primo, trattandosi di doglianza priva di qualsivoglia autonomia». 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili processuali rimarcati nella descritta proposta. Rileva, inoltre, che, nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. del 26agosto 2025, i ricorrenti hanno criticato quest’ultima assumendo che« ove anche il [OSCURATO:PERSONA] dovese ritenere “inammissibile” il loro ricorso perle ragioni prospettate dall’ecc.mo Cons. Relatore con la proposta dello04.12.2024 di “definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. per aver ritenuto che “parrebberiferito ad un asserito mancato esame, da parte della corte distrettuale, delle argomentazioni riguardanti laquestione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevata dagli odierni ricorrenti con le note di trattazione di udienza del 9 novembre 2022 e reiterate nelle note di precisazione delleconclusioni del 12 dicembre 2023”, mentre per gli altri punti ci si riporta per sinteticità alla proposta in parola del 4.12.2024. A questa difesa corre l’obbligo di evidenziare che il punto sollevato dalla Suprema Corte è proprio questo e cioè:non esiste nessuna pronuncia della corte d’appello di L’Aquila in quanto il Giudice dellaCorte distrettuale nonsi è minimamente pronunciato sul punto in parola», ma nulla hanno compiutamente e significativamente argomentato con riguardo alle ulteriori, plurime e, già da sole, decisive cause di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso ivi ampiamente descritte. 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico , in via solidale,le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna delle costituitesi controricorrenti. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), iricorrenti suddett i , va nno condannat i, in solido tra loro, nei confronti di ciascuna delle costituit e si controricorrent i , al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte deimedesimi ricorrenti , in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e licondanna al pagamento, in solido tra loro, in favore dellecostituitesi controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida, per ciascuna di esse, in € 6.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore di ciascunadelle costituitesi controricorrenti, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del Faieta e della Evan
Decreto Cassazione n. 27476/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris