CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27756-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza n. 3905/2020 del TRIBUNALE di CREMONA, depositata il 24/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato per cassazione l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3905, con cui il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cremona, chiudendo la fase sommaria di una opposizione agli atti esecutivi proposta dagli odierni ricorrenti, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’efficacia di una ordinanza adottata dal Giudice dell’esecuzione, e fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito. Null’altro il ricorso riferisce circa i fatti di causa, se non - con fugace accenno a p. 11 del ricorso - che gli odierni ricorrenti sono “ terzi esecutati condividenti dell’immobile pignorato pro quota, residenti sulla [sic] loro prima causa e familiari-parenti del debitore esecutato condividente”. 2. La controparte [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente inammissibile per due indipendenti ragioni. La prima ragione è che esso non contiene la chiara ed ordinata esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’onere - impo sto a pena di inammissibilità del ricorso -dall’articolo 366, n. 3, c.p.c.. Il ricorso non chiarisce infatti chi sia il creditore esecutato, chi il debitore esecutato, quale lo stato del giudizio di esecuzione, quale il contenuto del provvedimento impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi. Nemmeno chiarisce la veste processuale degli odierni ricorrenti, uno dei quali -[OSCURATO:PERSONA] - non compare tra coloro che rivolsero al Giudice dell’esecuzione l’istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il cui rigetto venne impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi. 2. La seconda ed indipendente ragione è che il provvedimento adottato dal Giudice dell’esecuzione a chiusura della fase sommaria delle opposizioni esecutive non è ricorribile per cassazione, in quanto privo dei caratteri di definitività e decisorietà, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex permultis, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 3- , Sentenza n. 2353 del 31/01/2017, Rv. 642720 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902del 15/12/2016, Rv. 642321 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 -01). 3. Alla luce del chiaro e costante orientamento di cui sopra, riesce incomprensibile l’invocazione da parte dei ricorrenti -al fine di sostenere la tesi dell’ammissibilità del ricorso - del precedente di questa Corte rappresentato da Sez. 6- 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015 (così la memoria ex art. 380 bisc.p.c., p. 2). Quella decisione, infatti, non si è occupata affatto del problema della ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di chiusura della fase sommaria delle opposizioni esecutive, ma si occupò di tutt’altra questione, e cioè quale dovesse essere il mezzo di impugnazione proponibile avverso la sentenza (e non l’ordinanza) conclusiva della fase di merito (e non della fase sommaria) del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello st esso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della