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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20766/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la statuizione di penale responsabilità pronunciata a suo carico in primo grado in ordine al delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità - prospetta deduzioni generiche perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.ME 5 026 lii Fune ion Atiriz2 Swais

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la statuizione di penale responsabilità pronunciata a suo carico in primo grado in ordine al delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità - prospetta deduzioni generiche perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.ME 5 026 lii Fune ion Atiriz2 Swais
Sentenza Cassazione n. 20766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris