CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2023
Cassazione n. 45913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/02/2023 dal Tribunale di Forlì; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così deducendo un motivo non proponibile (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano• e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]