CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 35114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Treviso ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, d.igs. n. 285 di 1992, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione formulando cinque motivi di ricorso. Con il primo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 186, comma 4, d.lgs n. 285 del 1992, degli artt. 3 e 8 d.m. 22 maggio 1990 n. 196 in combinato disposto con l'art. 379, comma 8, d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495. Con il secondo motivo deduce il vizio motivatorio per aver rigettato le argomentazioni difensive in ordine all'inattendibilità dell'apparecchio per l'alcoltest utilizzato. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per l'inutilizzabilità della prova. Con il quarto motivo deduce il vizio motivatorio per l'omesso esame di prove decisive. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge, in particolare dell'art. 192 cod.proc.pen. per valutazione illogica della prova. 2. Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo. Ed invero il ricorso per cassazione é stato proposto in data 17 marzo 2026 mentre il termine per il relativo deposito, pari a giorni 45, decorrente ex art. 585 cod.proc.pen. dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza (pari a giorni 60), scadeva il 5 marzo 2026. In ogni caso, il ricorso é inammissibile. Ed invero le censure sono reiterative delle doglianze già proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata. Per converso la Corte di merito ha fornito una puntuale risposta alle censure sollevate in ordine all'affidabilità dell'etilometro in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema. 2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2026 tensore [OSCURATO:PERSONA] 3 N,01 OTT 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Doti.ssa Ktiti nenie 3