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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27068/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia e di quello di cui all'art. 612-bis cod. pen., sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione delle fonti di prova, adeguatamente esaminata e logicamente disattesa dalla Corte di appello; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e ore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia e di quello di cui all'art. 612-bis cod. pen., sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione delle fonti di prova, adeguatamente esaminata e logicamente disattesa dalla Corte di appello; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e ore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 27068/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris