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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 18133/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36718/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] HOUSESs.r.l., [OSCURATO:PERSONA]- BIAN, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2504/2018depositata il 1 9 / 05 /2017 . 2di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 i comproprietari di un immobile, [OSCURATO:PERSONA] e Eli- sabetta Marzoni, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano i compro- prietari di un immobile confinante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- vi, [OSCURATO:PERSONA], Olga de [OSCURATO:PERSONA], per la condanna a riparare il tetto che provocava stillicidio.

I convenuti chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile e contestavano nel merito.

In primo grado si accertava che: (a) l’immobile in questione è coperto da un tetto a due falde, una delle quali si proiettasul cortile di proprietà de- gli attori; (b) tale falda funge da copertura alle sole unità immobiliari dei convenuti e pertanto (c) le spese per la sua manutenzione sono da ripartite solo tra questi ultimi.

La domanda è stata accolta in primo e secondo grado.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con controricor- so, illustrato da memoria.

Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Olga de [OSCURATO:PERSONA]- cias. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura l’applicazione della disciplina sulle riparazioni delle cose comuni a causa della mancata integrazione del contraddittorio.

In particolare, si censura che si sia ritenuto appli- cabile l'art. 1123 ult. co. c.c. sul presupposto che la parte del tetto da ristrutturare sia utile ai soli comproprietari convenuti e non a tutti i comproprietari dell’immobile. 3di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo si censura l’omessa motivazione sull’integrazione e del contraddittorio (si deduce violazione degli artt.102, 103, 354, 1292, 1123, 1306, 2051, 2055 c.c.).

2. - Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità , poiché , come ec- cepito anche nella memoria dei controricorrenti,la ricorrente non ha osservato l’onere diindicare i condomini di cui si allega la pretermis- sionee di documentare i correlativi titoli, onere che – secondo la co- stante giurisprudenza di legittimità - incombe a chi denuncia la viola- zione degli artt. 354 e 102 c.p.c.(cfr. tra le varie.

Cass. 10168/2018 ; Sez. 2, Sentenza n. 6822 del 19/03/2013; Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006 Rv. 592977; Sez.

U, Sentenza n. 15289 del 04/12/2001 Rv. 550823).

Né a tale omissione potrebbe sopperire il rilievo che la sentenza a pag. 4 rimanda ad una individuazione fatta dal CTU.

Ed infatti, in disparte la considerazione che, come si è detto, si tratta di un obiter dictum sulla scorta degli accertamenti della c.t.u. tutti da verificare, l’onere in questione incombespecificamente sul ri- corrente e si estende alla documentazione dei titoli(cfr. art. 366 cpc).

3. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispo- sitivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della par- te controricorrente, che liquida in € 3.500,00 oltre a € 200,00, per 4di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36718/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] HOUSESs.r.l., [OSCURATO:PERSONA]- BIAN, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2504/2018depositata il 1 9 / 05 /2017 . 2di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 i comproprietari di un immobile, [OSCURATO:PERSONA] e Eli- sabetta Marzoni, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano i compro- prietari di un immobile confinante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- vi, [OSCURATO:PERSONA], Olga de [OSCURATO:PERSONA], per la condanna a riparare il tetto che provocava stillicidio. I convenuti chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile e contestavano nel merito. In primo grado si accertava che: (a) l’immobile in questione è coperto da un tetto a due falde, una delle quali si proiettasul cortile di proprietà de- gli attori; (b) tale falda funge da copertura alle sole unità immobiliari dei convenuti e pertanto (c) le spese per la sua manutenzione sono da ripartite solo tra questi ultimi. La domanda è stata accolta in primo e secondo grado. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con controricor- so, illustrato da memoria. Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Olga de [OSCURATO:PERSONA]- cias. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura l’applicazione della disciplina sulle riparazioni delle cose comuni a causa della mancata integrazione del contraddittorio. In particolare, si censura che si sia ritenuto appli- cabile l'art. 1123 ult. co. c.c. sul presupposto che la parte del tetto da ristrutturare sia utile ai soli comproprietari convenuti e non a tutti i comproprietari dell’immobile. 3di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si censura l’omessa motivazione sull’integrazione e del contraddittorio (si deduce violazione degli artt.102, 103, 354, 1292, 1123, 1306, 2051, 2055 c.c.). 2. - Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità , poiché , come ec- cepito anche nella memoria dei controricorrenti,la ricorrente non ha osservato l’onere diindicare i condomini di cui si allega la pretermis- sionee di documentare i correlativi titoli, onere che – secondo la co- stante giurisprudenza di legittimità - incombe a chi denuncia la viola- zione degli artt. 354 e 102 c.p.c.(cfr. tra le varie. Cass. 10168/2018 ; Sez. 2, Sentenza n. 6822 del 19/03/2013; Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006 Rv. 592977; Sez. U, Sentenza n. 15289 del 04/12/2001 Rv. 550823). Né a tale omissione potrebbe sopperire il rilievo che la sentenza a pag. 4 rimanda ad una individuazione fatta dal CTU. Ed infatti, in disparte la considerazione che, come si è detto, si tratta di un obiter dictum sulla scorta degli accertamenti della c.t.u. tutti da verificare, l’onere in questione incombespecificamente sul ri- corrente e si estende alla documentazione dei titoli(cfr. art. 366 cpc). 3. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispo- sitivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della par- te controricorrente, che liquida in € 3.500,00 oltre a € 200,00, per 4di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente
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