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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18734/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 7.6.1047, contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza di perquisizione domiciliare e di sequestro probatorio del Tribunale Distrettuale di Olomuc (Repubblica Ceca) ed il i presupposto [OSCURATO:PERSONA] di Indagine emesso dal PM presso il Tribunlae di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguito il 19.11.2021;

2. ricorre per cassazione il difensore del Santelia riproducendo integralmente il contenuto dell'istanza di riesame a firma dell'odierno ricorrente ed in cui si era diffusamente argomentato sulla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 178 del D. Lg.vo 42 del 2004 e 648 cod. pen.;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i limiti della ricorribilità, in cassazione, contro i provvedimenti cautelari in materia reale, rileva che la difesa non ha precisato quale sia la norma violata nel caso di specie né risulta l'emissione nell'ambito del procedimento indicato dal ricorrente dell'ordine di indagine europeo, unicamente suscettibile di impugnazione.

4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Dall'esame degli atti risulta che il provvedimento del Tribunale di Roma era stato depositato in data 15.11.2022 e dell'avvenuto deposito era stata data notizia al difensore con comunicazione via PEC in data 22.11.2022 e con notifica all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorso è stato a sua volta depositato il giorno 30.11.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva curato la trasmissione al Tribunale di Roma dove il ricorso è pervenuto il giorno 12.12.2022 (cfr., fg. 12 dell'incarto processuale).

È stato di recente chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, iI ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (cfr., Sez.

U - , n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01).

Nel caso di specie, il ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è tuttavia pervenuta presso quello del Tribunale di Roma soltanto il giorno 12.12.2022, ovvero orma tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 311 cod. proc. pen..

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 7.6.1047, contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza di perquisizione domiciliare e di sequestro probatorio del Tribunale Distrettuale di Olomuc (Repubblica Ceca) ed il i presupposto [OSCURATO:PERSONA] di Indagine emesso dal PM presso il Tribunlae di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguito il 19.11.2021; 2. ricorre per cassazione il difensore del Santelia riproducendo integralmente il contenuto dell'istanza di riesame a firma dell'odierno ricorrente ed in cui si era diffusamente argomentato sulla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 178 del D. Lg.vo 42 del 2004 e 648 cod. pen.; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i limiti della ricorribilità, in cassazione, contro i provvedimenti cautelari in materia reale, rileva che la difesa non ha precisato quale sia la norma violata nel caso di specie né risulta l'emissione nell'ambito del procedimento indicato dal ricorrente dell'ordine di indagine europeo, unicamente suscettibile di impugnazione. 4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Dall'esame degli atti risulta che il provvedimento del Tribunale di Roma era stato depositato in data 15.11.2022 e dell'avvenuto deposito era stata data notizia al difensore con comunicazione via PEC in data 22.11.2022 e con notifica all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso è stato a sua volta depositato il giorno 30.11.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva curato la trasmissione al Tribunale di Roma dove il ricorso è pervenuto il giorno 12.12.2022 (cfr., fg. 12 dell'incarto processuale). È stato di recente chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, iI ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (cfr., Sez. U - , n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01). Nel caso di specie, il ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è tuttavia pervenuta presso quello del Tribunale di Roma soltanto il giorno 12.12.2022, ovvero orma tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 311 cod. proc. pen.. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm
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