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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36274/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 5 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 6 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di hashish e di cocaina (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di porto illegale di coltello (art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110), commessi il 17 marzo 2022, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva, con l'aume o per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, -Od"' esclusa la recidiva, ha rideterminato, riducendola, la pena; cori conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per non avere i decidenti applicato la diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche nella misura massima consentita, come invece sarebbe stato, in tesi difensiva, doveroso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla p. 7 della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno spiegato essere state le attenuanti generiche applicate in misura leggermente inferiore alla massima estensione in ragione della gravità della condotta posta in essere, delle modalità di realizzazione e della personalità dell'imputato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 5 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 6 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di hashish e di cocaina (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di porto illegale di coltello (art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110), commessi il 17 marzo 2022, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva, con l'aume o per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, -Od"' esclusa la recidiva, ha rideterminato, riducendola, la pena; cori conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per non avere i decidenti applicato la diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche nella misura massima consentita, come invece sarebbe stato, in tesi difensiva, doveroso. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla p. 7 della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno spiegato essere state le attenuanti generiche applicate in misura leggermente inferiore alla massima estensione in ragione della gravità della condotta posta in essere, delle modalità di realizzazione e della personalità dell'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 l
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