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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 41630/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, nell'assumere che mancherebbe nella condotta di evasione contestata a Mastrogiacomo il dolo, poiché sarebbe stato intenzione dell'imputato rientrare nella abitazione dove egli era ristretto agli arresto domiciliari, trascura che il dolo nel reato in questione è generico; né, per altro verso, si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso ch'egli si trovasse in una condizione di bisogno assoluto e impellente di cibo e senza alternative alla evasione (p. 4); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, nell'assumere che mancherebbe nella condotta di evasione contestata a Mastrogiacomo il dolo, poiché sarebbe stato intenzione dell'imputato rientrare nella abitazione dove egli era ristretto agli arresto domiciliari, trascura che il dolo nel reato in questione è generico; né, per altro verso, si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso ch'egli si trovasse in una condizione di bisogno assoluto e impellente di cibo e senza alternative alla evasione (p. 4); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris