CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31144/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO I REN M ERCATO S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Genova, alla Via dei SS. Giacomo e Filippo, n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H67 H501 M) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77A24 H501 P), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11. R [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 334/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 12 marzo 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con atto del 27 dicembre 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad alcune società del [OSCURATO:PERSONA], tra cui la suindicata contribuente, vari beni immobili (stimati 12.994.546,40 €) a titolo di datio in solutum, ai sensi dell’art. 1197 c.c., rispetto al maggior debito di 17.279.218,18 € riconosciuto in detto atto; 1.1. l’Ufficio, con atto n. 14/1T/001126/000/P002, rettificava la liquidazione dell’imposta di registro operata dalla società (distinguendo l’imposta dovuta in misura proporzionale per gli immobili esclusi dall’IVA ed in misura fissa per i beni assoggettati), sottoponendo a tassazione proporzionale (1%) anche l’atto ricognitivo di debito di 17.279.218,15 €, a mente dell’art. 3 della tariffa parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello della contribuente, dando conto della pacifica ricognizione di debito contenuta nel citato atto, non condividendo il richiamano alla distinzione operata dall’Ufficio tra ricognizione pura e titolata, concernente atti aventi comune natura patrimoniale e ritenendo, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia dell’11 gennaio 2018, n. 481, che il citato atto ricognitivo avesse, in base all’art. 1988 cod. civ., natura di dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, avente la funzione processuale di dispensare il creditore dall’onere di provare il rapporto sottostante, con la conseguenza dell’applicazione della «norma dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, DPR 26.4.1986, n. 131, concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Detta tipologia di atti, in forza della norma appena richiamata, scontano l'imposta in misura fissa (€ 168,00) … Peraltro, “Essendo l'operazione sottostante già risultata soggetta ad IVA, l'imposta di registro va applicata in misura fissa (in caso di registrazione), per il principio della alternatività tra IVA e imposta di registro (ex art. 40 del TUR) (Sez. 5, n. 24804 del 23/10/2014, n.m.; Sez. 5, n. 24107 del 12/11/2014)”» (così nella sentenza impugnata); 3. l’Agenzia delle Entrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 14 ottobre 2019, formulando due motivi di impugnazione; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 12 giugno 2020, con argomenti ulteriormente illustrati con memoria depositata il 9 gennaio 2023; 5. con ordinanza interlocutoria n. 6647 del 6 marzo 2023 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite investita dall’ordinanza interlocutoria dell’11 novembre 2021, n. 33313 della questione concernente la tassazione dell’imposta di registro nell’ipotesi di ricognizione di debito; 6. con nota depositata in data 8 settembre 2023 la ricorrente, prendendo atto che la decisione impugnata è risultata conforme ai principi di diritto affermati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] : 1. il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. la predetta rinuncia risulta “vistata” «con spese compensate» dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente; 3. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio; P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio