CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Firenze il 13 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal Tribunale di Lucca il 13 novembre 2018, all'esito del dibattimento, responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 26 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena - condizionalmente sospesa - stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen) e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità, che si baserebbe su circostanze non dimostrate, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo tra l'altro i Giudici di merito nella ricostruzione della dinamica dell'incidente prestato fede a testi non credibili ed invece negato attendibilità a testi credibili. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in larga parte in fatto ed inoltre meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle pp. 2-3), rispetto alle quali si limita ad offrire una difforme ricostruzione degli accadimenti, stimata preferibile dall'imputato. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così