CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi per procura alle liti allegata al ricorso dagli Avvocatiprof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il lorostudio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294. Ricorrenti contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12. Controricorrente avverso la sentenza n. 272/2021 della Corte di appello di Milano, depositata il 27. 1. 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 22053/2021.Con sentenza n. 272 del 27. 1. 2021 la Corte di appello di Milano confermò la decisione di primo grado,che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23. 3. 2018,che aveva loro irrogato la sanzione di euro 60.700,00 per la violazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008, per avere trasferito dalla Svizzera in Italia la somma in contanti di euro 225.500,00 senza redigere la dichiarazione prevista dalla legge. La Corte territoriale respinse i motivi di appello degli opponenti affermando che: la contestazione della violazione, avvenuta da parte della Agenzia delle Doganecon atto del 24. 1. 2007, era stata elevata nel termine di 90 giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 14 legge n. 689 del 1981, dalla ricezione della relazione da parte dell’Agenzia delle Entrate avvenuta il28. 10. 2016, invio che a sua volta non poteva ritenersi tardivo avendo quest’ultima concluso i propri accertamenti con l’acquisizionedella dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli odierni appellanti in data 27. 9. 2016, in cui essi dichiaravano l’avvenuto trasferimento del denaro, e dovendosi ritenere l’intervallo di tempo per tale trasmissione del tutto congruo; il decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato adottatonel rispetto del termine di 180 giorni previsto dalla legge dalla ricezione dei verbali di contestazione, avvenuta il 2. 10. 2017; la condotta degli opponenti, che avevano dichiaratodi avere trasferito il denaro in contanti mediante tranches di euro 50.500 ciascuna, frazionando i singoli importi, al momento di ciascun trasferimento, fra i propri familiari, con più viaggi nella medesima giornata, in modo da mantenere la somma importata al di sotto della soglia prevista dalla legge, integrava la fattispecie sanzionata, in quanto, anche se provata, le modalità seguite per l’importazione del denaro costituivanoun mero artificio per eludere la normativa, con l’effetto che, tenuto conto della finalità dalla stessa perseguita, l’illecito in questione sussiste anche nel caso in cui il R.G. N. 22053/2021.trasferimento di denaro sia avvenuto mediante più operazionitra loro collegate. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 22. 7. 2021, hannoproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo diricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto osservato, da parte dell’Amministrazione, il termine di 90 giorni previsto, a pena di decadenza, da detta disposizione perla contestazione della violazione. Si assume che la valutazione condotta al riguardo dalla Corte di appello non ha considerato che, come emergeva dagli atti di causa, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto piena conoscenza del fatto contestato già il 29. 9. 2015, data della presentazione della c.d. voluntary disclouse, seguita alla relazione di accompagnamento del 15. 10. 2015; per contro la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli odierni ricorrenti datata 27. 9. 2016, non aggiungeva alcun elemento nuovo ed era solo confermativa delle risultanze già acquisite. La Corte di appello avrebbe dovuto accertare e tenere conto della inerziadell’Agenzia delle Entrate, coinvolta nell’accertamento, protrattasi per circa un anno e quindi ravvisare la tardività della contestazione, fatta dall’Agenzia delle Dogane soltanto in data 24. 1. 2017, anche con riferimento al tempo di adozione del decreto sanzionatorio. Il motivo è in parte inammissibile ein parte infondato. La Corte di appello ha ritenuto rispettato il termine previsto dall’art. 14 citato sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate, a cui era pervenuta evidentemente la prima notizia del fatto , aveva terminato la propria attività istruttoria soltanto con l’acquisizione della dichiarazione resa dagli interessati in data 27. 9. 2016, in cui essi davano atto di avere trasferito in contanti in Italia le somme depositate presso una banca R.G. N. 22053/2021.svizzera. Sul punto ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, “ dai documenti di causa non emerge che l’Agenzia delle Entrate .. fosse in possesso della notizia integrante la violazione sin dal 29 settembre 2016, risultando, al contrario, che tale notizia sia emersa a seguito dell’attività istruttoria effettuata dall’Agenzia delle Entrate“ e, segnatamente, dalla dichiarazionecitata del 27. 9. 2016, resa a seguito di richiesta dell’Agenzia stessa del 20. 7. 2016. Tanto precisato, la censura è inammissibile, sia per la genericità del riferimento all’atto del 29. 9. 2015, di cui non riproduce nemmeno sommariamente il contenuto, sia, soprattutto, perché investe un accertamento e valutazione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in quanto tale in sede di giudizio di legittimità. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di precisare che rientra nelle competenze del giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato dall’amministrazione per l’accertamento della violazione, in rapporto alla maggiore o minore complessità delcaso, e la presenza di ritardi ingiustificati e che il relativo apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non appare censurabile in sede di legittimità( Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ). Merita aggiungere che il criterio di giudizio utilizzato per tale valutazione dalla Corte di merito appare del tutto conforme al principio seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine iniziale previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009 ). Il secondo motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 22 legge n. 689 del 1981, dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011, dell’art. 29, comma 1, d.p.r. n. 148 del 2008 e R.G. N. 22053/2021.dell’art. 2697 cod. civ., censura l’affermazione della Corte di appello che ha ritenuto provata la violazione contestata in mancanza della rappresentazione, nel verbale redatto dall’Agenzia delle Dogane, delle modalità con cui le somme prelevate sul conto estero risultavano poi traferite in Italia. I ricorrenti contestano inoltre il passo della decisione secondo cui: “ Nella fattispecie gli appellanti hanno dichiarato di avere trasferito in Italia, in contanti, dalla Svizzera in più soluzioni, la somma complessiva di Euro 252,500, mediante singole tranches di euro 50.500 ciascuna“, assumendo che in realtà la loro dichiara zione del 27. 9. 2016 non fa riferimento al fatto che il trasferimento sia avvenuto in singole tranches di euro 50.500 ciascuna. Il mezzo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non risulta che gli odierni ricorrenti, in sede di opposizione e poi in appello, abbiano contestato la legittimità del provvedimento opposto per incompletezza del verbale o genericità del fatto loro contestato. Ne consegue la inammissibilità del motivo per novità, non potendo con il ricorso per cassazione, che ha natura di impugnazione limitata, sollevarsi censure su questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate nei gradi di merito. In ogni caso la censura è inammissibile in quanto investe la valutazione della dichiarazione delle parti del 27. 9. 2016, che ha natura di apprezzamento di fatto, non censurabile , come tale, in sede di legittimità. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 689 del 1981, censurando il capo della sentenza impugnato che ha ritenuto ininfluente, ai fini della sussistenza dell’illecito, che l’importazione delle singole tranches di denaro sia avvenuto suddividendone l’importo tra più persone, in modo che il contante portato da ciascuna di esse non superasse la soglia vietata.Si sostiene che il criterio di valutazione utilizzato non trova alcun riscontro R.G. N. 22053/2021.nelle disposizioni di cui al d.lgs. n. 195 del 1998, risultando utilizzabile solo in applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che nel caso di specie l’unicità della movimentazione della somma non venisse meno per effetto del suo frazionamento tra i diversi familiari che in un unico contesto la trasportavano, trattandosi di un mero artificio volto ad eludere la sorveglianza sull’importazione del contante. Questa conclusione, che dalla lettura della sentenza impugnata è ancorata, mediante il richiamo alla motivazione della decisione di primo grado, anche al rilievo che le somme in contestazione erano sempre rimaste nella titolarità dei ricorrenti, sia prima che dopo il passaggio della frontiera, appare pienamente condivisibile, atteso che dalla ricostruzione della vicenda appare evidente che i familiari coinvolti agissero non per proprio conto ma per conto degli opponenti e che i singoli passaggi erano strettamente collegati tra loro rispetto al risultato che essi si prefiggevano. Questa Corte infatti ha precisatoche il divieto posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al consentito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni( Cass. n. 17971 del 2021; Cass. n. 1080 del 2016; Cass. n. 15103 del 2010 ). Il rilievo del ricorso secondo cui tale principio sarebbe circoscritto solo alla normativa antiriciclaggio non è convincente, atteso che, come osservato dall’Avvocatura dello Stato nel controricorso, la rilevazione e quindi la tracciabilità dei movimenti di valuta costituisce il comune denominatore della normativa valutaria e di quella in materia di antiriciclaggio. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. R.G. N. 22053/2021.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di