CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 17118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18310/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. DI D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, D’[OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimo anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’IPPOLITO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 4282/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.04.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale rigettò la domanda di D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva chiesto dichiararsi illegittimo il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia manifestato dalla mandante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la risoluzione del contratto per colpa della convenuta e la condanna di costei al pagamento della somma di € 180.719,16 a titolo di somma aggiuntiva ex art. 12 A del vigente A.N.A. e d’indennità sostitutiva del preavviso, nonché, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di € 920.000,00, e, accertata la giusta causa del recesso, accolta la domanda riconvenzionale della compagnia d’assicurazione, operata compensazione, condannò la [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di € 16.707,03. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò, inoltre, inammissibili le domande avanzate da D’Ippolito e Gioia in proprio per difetto di legittimazione attiva. 2. La Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione della società agente, oramai in liquidazione, nonché del D’Ippolito. D’[OSCURATO:PERSONA] di assicurazioni di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]Ippolito in proprio ricorrono sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata. 3. Con il primo motivo partericorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ., 87 e 90 disp. attuaz. cod. proc. civ., difetto di motivazione , nonché omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, dopo, avevano giudicato giustificato il recesso della Compagnia d’assicurazione sulla base della relazione del ctu, da reputarsi illegittima, per avere costui utilizzato documenti irritualmente prodotti dalla controparte nel corso delle operazioni peritali. 3. 1. Il motivo è inammissibile. L’utilizzo da parte del c.t.u. di documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali costituisce vizio della consulenza, sanzionato con la nullità (S.U. n. 3086/2022). Tuttavia, l’anzidetta nullità deve essere fatta valere con l’appello, essa tramutandosi in un vizio che, ove non impugnato, resta sanato. Un tal motivo non consta e i ricorrenti neppure deducono d’averlo specificatamente avanzato. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 1751 cod. civ. Si lamenta che la sentenza aveva giudicato sostenuto da giusta causa il recesso, ex art. 12, co. I, lett. e) A.N.A., invece insussistente alla luce della prima contestazione, pienamente sanata dall’agenzia prima del ricevimento dell’atto di recesso del 16/6/08 . Vien chiarito che la causa del recesso era stata indicata dalla controparte nel non avere l’agente provveduto, se non in parte, a versare il saldo a debito di € 34.372,65, così indebitamento trattenendo € 35.095,65, di spettanza della compagnia. Il versamento dell’agenzia, tuttavia, assumono i ricorrent i , era stato effettuato prima che foss arrivata la contestazion e , di talché l’agente aveva chiesto tramutarsi il recesso per giusta causa nel recesso di cui all’art. 12, c. 2, vigente A.N.A. La compagnia non aveva aderito a una tale prospettazione e, al fine d’aggravare il quadro d’incolpazione, aveva retrodatato l’inadempimento. Così aveva violato l’art. 2119 cod. civ., applicabile anche al contratto d’agenzia, frustrando il principio di tempestività della contestazione. Ma di ciò non avevano tenuto conto i Giudici di primo e di secondo grado. 4. 1. Anche il secondo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, non constando dalla sentenza, e non essendo stato allegato il contrario, che l’odierna ricorrente abbia avanzato specifico motivo d’appello. 5. Nel complesso il ricorso merita rigetto. Nulla per le spese, essendo rimasta la controparte intimata. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b